Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28123 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28123 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Benevento il 12/04/1960
avverso l’ordinanza emessa il 25/11/2024 dal Tribunale di Salerno;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni e la memoria dell’Avv.to NOME COGNOME difensore dell’indagato, con cui si insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro probatorio e di corrispondenza disposto 1’11/15.10.2024, avente ad oggetto due telefonini dello stesso Bello e ulteriori support e documenti informatici.
Si procede per i reati di cui agli artt. 353- 353 bis cod. pen.; COGNOME sarebbe stat responsabile dell’area dei lavori pubblici del Comune di Capaccio Paestum e un collaboratore di stretta fiducia del Sindaco NOME COGNOME sottoposto a misur cautelare e principale indagato.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge.
Il tema attiene al fumus connmissi delicti, delineato solo con rinvio agli articol legge violati e al tempo e al luogo del prospettato reato, senza, tuttavia, nessun indicazione dei fatti e dei comportamenti soggettivi e delle ragioni per cui sarebbero configurabili gli ipotizzati reati; si aggiunge che non sarebbe sufficiente nemmeno i richiamo compiuto dal Tribunale alla conversazione intercettata il 15.11.2023 tra COGNOME e lo stesso COGNOME, valorizzata in chiave accusatoria, per il fatto che gli stessi non s nella occasione “parlerebbero” di appalti ma lo farebbero temendo di essere intercettati.
Considerazioni simili sono compiute anche per altre conversazioni.
L’ordinanza sarebbe viziata anche nella parte in cui si è ritenuto che “attraverso le analisi degli atti investigativi offerti dal Pm e ricavati da altro procedimento pe emergerebbero profili di criticità inerenti le gare di appalto oggetto di contestazione”
Si evidenza che: a) COGNOME non sarebbe indagato nel presente procedimento; b) COGNOME non sarebbe indagato nel collegato procedimento n. 800/2023 RGNR; c) COGNOME sarebbe risultato estraneo a ogni “sistema” che possa essere stato messo in campo da COGNOME per governare le procedure di appalto nel comunque di Capaccio Paestum; d) COGNOME, in ragione del suo ruolo, era legittimato a parlare sui “fatti di indagine” l’amministrazione sotto indagine sarebbe quella di Salerno e non quella del comune di Capaccio Paestum.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità.
Il Tribunale ha spiegato come: a) la domanda cautelare sia stata articolata attraverso il richiamo ad una serie di atti, tutti indicati espressamente e conosciuti da parti; b) dall’esame di tali atti, siano descritti con sufficiente precisione, in ragione stato del procedimento, i fatti per cui si procede e siano indicate le ragioni per cu stato disposto il sequestro probatorio in esame; c) successivamente, con il decreto emesso il 30.10.2024, il Pubblico Ministero, dopo aver dato atto che con il decreto in esame erano stati sottoposti a sequestro nei confronti di COGNOME, alcuni support informatici – in precedenza indicati- oltre la copia forense di altri cinque file, a riferito di avere nominato un consulente per la estrazione di copia forense dei dati contenuti nei cellulari e negli altri supporti sequestrati, con “analisi di tutti i dat contenuti” al fine di sequestrare soltanto quelli ritenuti utili per le inda restituzione di tutti i supporti informatici e della stessa copia forense dei dati “una v
estrapolati quelli ritenuti utili; c) fosse stato fissato un termine per l’espletamento operazioni da parte del consulente; d) l’esame sia ancora in corso.
Sulla base di tale quadro di riferimento, il Tribunale ha richiamato una serie d conversazioni da cui emergerebbe il coinvolgimento del ricorrente nella gestione illecita
degli appalti.
3. In tale contesto il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza, ai limiti d inammissibilità.
Sotto un primo profilo, è stato chiarito come l’oggetto del sequestro in esame sia diverso da quello disposto il 30.11.2024, atteso che con il primo si è proceduto ad
apporre il vincolo reale sul supporto, cioè sul contenitore all’interno del quale son raccolte una serie di informazioni, mentre il secondo sequestro ha ad oggetto il solo
contenuto, selezionato correttamente dal Pubblico Ministero, estratto dal contenitore e ritenuto utile ai fini delle indagini con conseguente restituzione non solo del support
esterno ma anche dalla copia forense.
Dunque nessuna duplicazione di titoli aventi lo stesso oggetto.
Sotto altro profilo, dalla ordinanza impugnata emergono non solo gli elementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti ma anche gli specifici comportamenti attribuibili al ricorrente e ritenuti dimostrativi del suo coinvolgimento n fatti; né, come è noto, il sequestro probatorio presuppone che il soggetto a cui le cose sono sequestrate debba essere necessariamente l’indagato, ben potendo la cosa essere nella disponibilità di un terzo estraneo.
Il ricorrente, da una parte, sovrappone profili giuridici distinti, e, dall’altra, confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2025.