Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7676 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7676 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Campobasso il 14/03/1974
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito il difensore, Avv. NOME COGNOME del foro di Campobasso, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 08/10/2024 il Tribunale di Campobasso ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di convalida del sequestro emesso ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, avente ad oggetto un’autovettura e le relative carte di circolazione, ravvisandosi il fumus commissi delicti dei reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando due motivi, con i quali eccepisce:
la violazione di legge (artt. 253 cod. proc. pen., 648 cod. pen., 24 e 111 Cost., 6 CEDU) per avere il tribunale ritenuto legittimo il sequestro sulla base di una mera notizia criminis, senza una compiuta delibazione degli indizi di colpevolezza, rinviando ogni accertamento al giudizio di merito, e senza indicazione delle ulteriori indagini da espletare per l’accertamento dei fatti;
la violazione di legge (artt. 253, 275 cod. proc. pen., 648 cod. pen., 125 e 325 cod. proc. pen.) per la mancata individuazione del reato presupposto quale elemento essenziale delle fattispecie di reato ipotizzabili (artt. 648, 648-bis, 648ter cod. pen.), sì che il vincolo di indisponibilità si basava su una motivazione apparente e aveva finalità meramente esplorativa.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Come correttamente rilevato nell’ordinanza impugnata, in sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di altr indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibi senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, COGNOME, Rv. 26707-01).
Il ricorrente non si confronta con tale principio di diritto, limitandosi sostenere la mancata prova dell’elemento psicologico del reato e il mancato riferimento ad accertamenti sul reato presupposto, questioni che attengono al merito, previo espletamento – appunto – di ulteriori indagini cui il sequestro probatorio è preordinato.
A fronte delle contestazioni del ricorrente, il tribunale ha evidenziato gl elementi che hanno giustificato l’espletamento di tali indagini, con specifico riferimento agli esiti del controllo di polizia eseguito presso i locali dove il veicolo è stato rinvenuto e sottoposto a verifica: lo stato in cui si trovava il mezzo faceva ragionevolmente ipotizzare una finalità di occultamento della provenienza illecita, per la mancanza della targhetta di identificazione, la riverniciatura e la manomissione del numero di telaio impresso, difforme, per allineamento dei caratteri alfanumerici, dagli specimen della casa madre.
Il ricorrente, pur non contestando l’esito di tale verifica e le anomalie riscontrate, ritiene non giustificato il sequestro probatorio, con considerazioni che non tengono conto delle obiettive finalità del vincolo; solo da un approfondimento investigativo potrà stabilirsi, infatti, la provenienza del mezzo e le ragioni del alterazioni riscontrate, con conseguente accertamento di eventuali responsabilità
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pre idente