Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41556 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41556 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato ad Ussita il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 07/08/2025 del Tribunale di Ascoli Piceno; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 7 agosto 2025, il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente, confermando il decreto del 24/07/2025 con il quale il Pubblico ministero presso il Tribunale di Ascoli Piceno ha convalidato il sequestro probatorio eseguito il 22/07/2025 dalla Guardia di finanza di San Benedetto del Tronto ed avente ad oggetto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e le aree su cui i rifiuti erano depositati in Montalto delle Marche, catastalmente identificate al foglio 38, particelle 110, 228 e 366, nonchØ opere edilizie abusive quantificate in otto manufatti per una superficie complessiva di circa 490 mq, in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) e b), in relazione ai commi 2 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo A), ed al reato di cui agli artt. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e 142 e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, propone ricorso per cassazione, affidato sostanzialmente a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 253, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 355 cod. proc. pen., per assoluta mancanza di motivazione in ordine alle necessità probatorie da perseguire con il sequestro probatorio.
La difesa ha lamentato che il Tribunale non ha compiutamente risposto alle censure mosse dalla difesa in ordine alla omessa specificazione delle concrete finalità probatorie perseguite con l’apposizione del vincolo reale, presupposto indispensabile per l’esecuzione e la conseguente convalida del sequestro.
La difesa ha lamentato, altresì, che il Tribunale ha poi fornito una propria autonoma giustificazione del vincolo, così effettuando una integrazione del decreto di sequestro per un verso non consentita e per altro verso erronea, poichØ i beni oggetto di sequestro sono stati compiutamente identificati, fotografati e catalogati.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 253, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 355 cod. proc. pen., per assoluta mancanza di motivazione relativamente al sequestro esteso e omnicomprensivo in luogo del sequestro dei beni oggetto dell’accertamento.
La difesa, dopo aver premesso che un sequestro probatorio a tappeto senza una motivazione adeguata Ł illegittimo, ha osservato come il Tribunale del riesame avesse omesso ogni considerazione sulle censure con le quali si era lamentata l’esecuzione del sequestro sull’intera area, anzichØ sui materiali considerati rifiuti, pericolosi e non, ovvero sulle aree interessate dagli asseriti depositi ‘alla rinfusa’ del materiale speciale non pericoloso di natura ferrosa, non essendovi dubbio che, nel caso in esame, le aree su cui si trovano i beni oggetto di sequestro fossero ridotte e i beni stessi ben individuabili, tanto da poter circoscrivere il sequestro a detti beni e/o alle aree.
3. E’ pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si ribadisce a) che l’obbligo di motivazione del provvedimento impugnato non possa essere adempiuto enunciando che i beni sequestrati costituiscano corpo di reato, ma che si debba invece specificamente indicare le concrete finalità probatorie perseguite, non indicate nel decreto di convalida; b) che al Tribunale del riesame non Ł permesso integrare i provvedimenti impugnati dinanzi al medesimo, considerato che i beni oggetto di sequestro erano stati adeguati accertati; c) che l’esecuzione del sequestro non aveva rispettato i principi di adeguatezza e proporzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, Ł ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli ” errores in iudicando ” o ” in procedendo “, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, COGNOME, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608). Ed Ł stato anche precisato che Ł ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchØ sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'” iter ” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).
Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che Ł graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazione apparente, invece, Ł solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si Ł fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).
Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l’obbligo di
motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell’atto.
Sempre in premessa, occorre ricordare che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, ha avuto modo di precisare, sull’onere motivazionale in materia di sequestro probatorio, che il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. ¨ stato infatti sottolineato che la motivazione del provvedimento deve essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro, con la precisazione che Ł impossibile stabilire in astratto il grado o il “quantum” del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto un siffatto obbligo, dovendosi solo ricordare come il legislatore abbia stabilire come idonea a integrare il requisito in esame una “concisa” esposizione dei motivi.
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso Ł infondato, dovendo ritenersi che, nel caso di specie, non sia configurabile nØ una violazione di legge, nØ un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto del giudizio di riesame.
Ed invero il Tribunale nell’affermare che l’onere di motivazione del decreto di convalida che abbia richiamato il verbale di sequestro e l’informativa di reato sia stato assolto si pone in sintonia con i principi affermati da questa Corte secondo i quali l’onere motivazionale del pubblico ministero che disponga un decreto di sequestro probatorio o che convalidi il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche con l’impiego di un modulo prestampato, sempre che l’apparato giustificativo emergente dal relativo atto risulti, in concreto, idoneo a esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell’apposizione del vincolo reale, in ossequio al disposto dell’art. 253 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, Dalton, Rv. 275007), con l’avvertenza che il decreto di convalida motivato per relationem postula che la valutazione critica che il pubblico ministero Ł tenuto ad effettuare in riferimento agli atti richiamati sia tanto piø pregnante quanto piø indiretto Ł il collegamento tra il reato e la res e quanto maggiori risultino il livello di progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti (Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, Girace, Rv. 285591).
Il Tribunale, quindi, richiamando che l’obbligo di motivazione, per quanto concisa, riguardi anche le cose costituenti corpo di reato, osserva come la ragione del mantenimento del sequestro fosse stata indicata dal Pubblico ministero, che, dopo aver descritto le imputazioni e i beni oggetto di sequestro, ha affermato che l’apposizione del vincolo fosse funzionale a fini probatori e comunque per l’accertamento dei fatti, richiamando a tal fine il verbale di sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria dal quale emergeva il fumus commissi delicti e il nesso di pertinenzialità tra le res ablate e i reati, essendo i beni in sequestro, vale a dire i rifiuti, i manufatti e le aree, corpo del reato e cose sulle quali il reato era stato commesso, sottolineandosi altresì il fine di impedire che le cose o le tracce del reato potessero disperdersi o modificarsi (cfr., Sez. 6, n. 1683 del 27/11/2013, dep. 2014, non mass., secondo cui il sequestro probatorio, proprio perchØ mezzo di ricerca della prova dei fatti costituenti reato, non può per ciò stesso essere fondato sulla prova del carattere di pertinenza ovvero di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, ma solo sul fumus di esso, cioŁ sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato. Qualora, quindi, dal
complesso delle prime indagini tale fumus emerga, il sequestro si appalesa non solo legittimo ma opportuno, in quanto volto a stabilire, di per sŁ o attraverso le successive indagini che da esso scaturiscono, se esiste il collegamento pertinenziale tra res e illecito).
Trattasi di motivazione che, pur concisa, giustifica il vincolo reale apposto sui beni in sequestro, attraverso il riferimento alla necessità di svolgere accertamenti tecnici funzionali alla verifica della ipotesi accusatoria contestata, precisando il Tribunale la sussistenza, nel caso di specie, della astratta configurabilità del reato, alla stregua degli atti di indagine fin qui svolti in base ai quali desumere gli elementi da cui dedurre il fumus commissi delicti, la cui consistenza non può che essere parametrata alla fase procedimentale in cui il sequestro Ł compiuto.
L’affermazione Ł coerente agli insegnamenti di questa Corte secondo cui «ciò che conta Ł che l’azione investigativa del pubblico ministero si fondi su fatti che la giustifichino sul piano razionale, non potendosi impedire alla logica di plasmare su quei fatti un’ipotesi di lavoro (i.e., la notizia di reato) la cui effettiva sussistenza e consistenza può essere definitivamente accertata solo attraverso atti invasivi (ispezioni, perquisizioni e sequestri) espressamente e funzionalmente destinati a darvi sostanza» (Sez. 3, n. 44928 del 14/06/2016, Cerroni, Rv. 268774, in motivazione).
NØ può sostenersi come fa il ricorrente che il Tribunale abbia effettuato una integrazione non consentita della motivazione del decreto di sequestro, dovendosi ricordare in proposito l’insegnamento di legittimità secondo il quale la motivazione del provvedimento di convalida da parte del Pubblico ministero del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, dalla quale si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilità del reato, può essere integrata dal giudice del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, COGNOME, Rv. 267329; nello stesso senso, Sez. 3, n. 27658 del 15/05/2025, COGNOME, non mass.).
3. Il secondo motivo di ricorso Ł parimenti infondato.
La difesa, al fine di sostenere la violazione del principio di proporzionalità, lamenta l’omessa motivazione sulle censure con le quali si era lamentata l’esecuzione del sequestro sull’intera area, anzichØ sui materiali considerati rifiuti, pericolosi e non, ovvero sulle aree interessate dagli asseriti depositi ‘alla rinfusa’ del materiale speciale non pericoloso di natura ferrosa, affermando che le aree su cui si trovavano i beni oggetto di sequestro fossero ridotte e i beni stessi ben individuabili, tanto da poter circoscrivere il sequestro a detti beni e/o alle aree.
Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, il Tribunale, dopo aver sottolineato la presenza di ingenti quantità di rifiuti pericolosi e la presenza di manufatti abusivi, ha dato atto che nel decreto di sequestro della Guardia di finanza vi fosse una suddivisione del terreno in 5 macro aree, in ciascuna delle quali era esplicitata la presenza di rifiuti o manufatti abusivi, tale da giustificare il vincolo probatorio sull’intera area di sedime, stante la necessità di eseguire ulteriori accertamenti circa la natura dei rifiuti e le eventuali conseguenze derivatene nell’area insistente, richiamando, in modo pertinente, il principio secondo cui l’intervenuta effettuazione di accertamenti, misurazioni e rilievi da parte della polizia giudiziaria non esclude la necessità del mantenimento del vincolo relativo qualora debbano essere disposti ulteriori accertamenti tecnici che richiedono specifiche cognizioni, da affidarsi ad un consulente del pubblico ministero, e tali da richiedere la conservazione dello stato in cui le cose sequestrate si trovano (Sez. 3, n. 36371 del 08/09/2021, COGNOME,
Rv. 282369; nello stesso senso, piø di recente, Sez. 3, n. 34491 del 02/10/2025, COGNOME, non mass.).
Ciò posto, tenuto conto dei limiti del controllo esercitabile in questa sede sulla motivazione del provvedimento impugnato, non appare censurabile la conclusione cui Ł giunto il Tribunale, la cui motivazione oggettivamente esistente e tutt’altro che apparente esclude il vizio di violazione di legge eccepibile in questa sede.
In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME