Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25063 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CURTATONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2024 del TRIB. LIBERTA di MANTOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Mantova ha rigettato l’istanza ex art. 309 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica, avente a oggetto la patente di guida, apparentemente rilasciata dallo stato di Bosnia – Erzegovina, esibita in occasione di un controll stradale in data 02 gennaio 2024, per essere stato ravvisato il fumus del delitto di cui agli artt. 477 – 482 cod. pen..
Ricorre per cassazione l’indagato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, il quale svolge due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia la nullità del sequestro probatorio di iniziativa della polizia giudiz per violazione degli articoli 354 e 355 cod. proc. pen.; in particolare, si duole della tardività convalida del sequestro, rilevando che il sequestro effettuato il 4 gennaio 2024 è stato convalidato in data 7 gennaio 2024 alle 10:00, ma che i carabinieri di Marcaria già il 2 gennaio, nel momento in cui sottraevano il documento al COGNOME, avevano la disponibilità del documento oggetto del sequestro probatorio. Nella prospettazione difensiva, la sottrazione della materiale disponibilità della patente già a decorrere dal 2 gennaio 2023 rendeva evidente l’assenza dello stato d’urgenza che legittima il sequestro probatorio ad iniziativa della polizia giudizia risultando insussistente il pericolo evidenziato nel verbale di sequestro, ovvero che le cos venissero alterate disperse o modificate.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione degli artt. 125 co.3, 253 e 309 co. 9 e 324 co. 7 cod. proc. pen., eccependo la nullità del sequestro probatorio per mancata indicazione del fumus commissi delicti e, comunque, per la inidoneità degli elementi indicati nel provvedimento impugNOME a consentire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, anche per l’omesso esame delle prove a discarico portate dal ricorrente, ( contratto di collaborazione del RAGIONE_SOCIALE con socie avente sede in Bosnia Erzegovina; richiesta di iscrizione all’AIRE presentata nel marzo 2023, presenza di tutti gli ologrammi anticontraffazione sulla patente, facilmente rilevab all’osservazione e l’assenza di elementi grafici difformi rispetto al modello di patente rilasc da quel Paese).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.Non ha pregio l’eccezione di tardività della convalida del sequestro, dal momento che il Pubblico Ministero è intervenuto tempestivamente, adottando in data 07 gennaio 2024 il provvedimento di convalida nel termine di legge, come correttamente osservato dal tribunale distrettuale, a fronte di un sequestro di iniziativa formalizzato con verbale del 4 gennaio 2024, e trasmesso in Procura il giorno successivo: risultano, dunque, rispettati i termini di cui all’art. 355 co. cod. proc. pen. .
1.1. Con riguardo alla natura del termine di cui all’art. 355 cod. proc. pen., può richiamar peraltro, l’indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale la mancata trasmissione del verbale di sequestro da parte della polizia giudiziaria al pubblico Ministero nelle 48 ore successive no
è causa di inefficacia. Sez. 3, n. 3932 del 19/11/1997 (dep. 1998 ) Rv. 209827 ha affermato che “Al sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 354 c.p.p con validabile dal P.M. nelle quarantotto ore successive a norma dell’art. 355, comma secondo, c.p.p., non è applicabile la sanzione processuale della inefficacia di cui all’art. 321, comma te ter, c.p.p., prevista per la diversa ipotesi del sequestro preventivo, quando la polizia giudiz che l’ha eseguito non trasmette il relativo verbale al P.M. entro le quarantotto ore, o quando P.M. entro le quarantotto ore successive non chiede la convalida al giudice, o quando il giudice non lo convalida entro dieci giorni”, con la conseguenza che la mancata convalida da parte del P.M., nel termine previsto dall’art. 355 comma secondo cod. proc. pen., del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria non ne determina l’inefficacia, in quanto la violazi suddetto termine, di natura ordiNOMEria, non è sanzionata( Sez. 2, n. 494 del 01/12/2004 (dep. 2005 ),Rv. 230864;conf.Sez. 3, n. 36047 del 24/09/200 2, Rv. 222885; Rv. 209827).
1.2. E’ pur vero che altre pronunce, anche più recentemente, si sono orientate in senso difforme, ritenendo che i termini stabiliti dall’art. 355 c.p.p. devono intendersi fissati a pena di decad con conseguente inefficacia del sequestro probatorio eseguito di iniziativa della polizia giudizi non convalidato tempestivamente,
(Sez. 2 n. 48070 del 26/09/2018 ,Rv. 274240;Sez. 3, n. 278 del 05/12/2017 (dep.2018 )Rv. 271867; Sez. 3, n. 8433 del 03/02/2011,Rv. 249395; Sez. 3, n. 2939 del 26/09/2000, Rv. 217989), ma, con i medesimi arresti, si è anche precisato che avverso tale provvedimento tardivo è inammissibile l’istanza di riesame, potendo l’interessato chiedere direttamente pubblico ministero la restituzione dei beni e, in caso di diniego, proporre opposizione avanti giudice per le indagini preliminari a norma dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen.( Rv. 27186 cit.).
2. Parimenti infondata la doglianza incentrata sul requisito dell’urgenza.
Occorre partire dalla premessa di carattere generale per cui i una volta convalidato da parte del P.M. il sequestro probatorio, eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il Giudice del non deve stabilire se iai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen. e 103 disp. att. cod. proc. pen. ivi fosse pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di intervento del P.M. perché tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve solo limitarsi a controllare se il seque sia giustificato o meno, in relazione alle esigenze probatorie, sia che il sequestro riguardi pertinenti al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del reato. Di tale verifica il Tri deve dare conto con la motivazione della sua decisione.
2.1. Tale è il principio di diritto affermato, con risalente arresto, dalle Sezioni Unite ‘R (Sez. U, n. 10 del 18/06/1991 Cc. (dep. 24/07/1991 ) Raccah, Rv. 187861), e condiviso nella successiva elaborazione giurisprudenziale, che ha ribadito come non rientri nella cognizione del tribunale del riesame la verifica delle ragioni di urgenza del sequestro probatorio eseguito da polizia giudiziaria b(Sez. 6, n. 49884 del 12/12/2012,Rv. 253911;conf.
Sez. 3, n. 2727 del 10/07/2000,Rv. 217007, Sez. 6, n. 3572 del 09/10/1992 (dep. 1993 ) Rv. 192934).
3.1Di tali principi il giudici di merito hanno fatto corretta applicazione, sulla base di rappresentato nel verbale di sequestro di urgenza, risultando del tutto congrua l’apprensione della patente onde svolgere gli accertamenti correlati all’esistenza di elementi indicativi della falsità.
4.AI rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 08 aprile 2024
Il Consigliere estensore