Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1293 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1293 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Gallipoli il 09/07/1968;
avverso l’ordinanza del 01/08/2024 del Tribunale di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibili del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Potenza, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha riget la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso il dec
di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero di Potenza in data 3 lu 2024, avente ad oggetto documentazione trovata nel corso della perquisizione ne abitazione e nello studio professionale di COGNOME per il reato di turbata libe incanti. Nel provvedimento si dava atto come i documenti sequestrati fosse indispensabili per ricostruire le condotte ostruzionistiche tenute nei confr diversi acquirenti interessati dal professionista delegato alla vendita dell’i di proprietà di COGNOME COGNOME, nella procedura esecutiva immobiliare numero RG. 2 del 2020 presso il Tribunale di Lecce, per consentire l’aggiudicazione a fa dell’unico offerente, NOME COGNOME ad un prezzo inferiore di oltre un rispetto a quello di base d’asta.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’indagato, con at sottoscritto dal difensore, articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge n relazione agli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. in quanto il sequestro probatorio è stato disposto oltre il termine di conc delle indagini preliminari atteso che l’iscrizione del nome dell’indagato per il di cui all’art. 335 cod. proc. pen. è avvenuta in data 7 luglio 2022 nell’amb procedimento penale n. 2851/22 (commesso in Nardò il 13 ottobre 2021), in u secondo momento collocato invece a Lecce fino al 20 ottobre 2021, che, anch considerando la successiva proroga, andava a scadere il 12 settembre 2023.
2.2. Violazione di legge per assenza di motivazione in ordine al fumus del delitto di cui all’art. 353 cod. pen. in quanto il Tribunale di Potenza ha propri argomenti su due circostanze smentite dai documenti prodotti dalla dif e non valutati (sei persone avevano visitato l’immobile e la vendita era avve ad un prezzo superiore a quello della base d’asta) e non ha applicato i princ diritto delineati dalla sentenza della Sesta sezione penale n. 32478 del 9 2024.
Il 10 dicembre 2024 è stata depositata dall’Avvocato NOME COGNOME una memoria difensiva con la quale contesta gli argomenti contenuti nella requisit del Procuratore generale e insiste per l’accoglimento dei motivi di ric ribadendo che l’iscrizione nel registro degli indagati di NOME COGNOME avvenu 7 luglio 2024 era un duplicato di quella del 2 luglio 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente censura la tardività del sequestro probatorio in quanto avvenuto oltre il termine delle indagini preliminari, spirato il 12 settembre 2023, indicando il 7 luglio 2022 come data di iscrizione di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen. per il delitto di turbativa d’asta continuata, commesso con COGNOME in Nardò il 13 ottobre 2021 nel procedimento n. RG 2851/2022 poi riunito a quello n. RG. 3409/2021.
Il provvedimento impugnato, con argomenti a cui il ricorrente non ha opposto alcuna contraria allegazione volta a dimostrare l’identità dei fatti oggetto delle due diverse iscrizioni, ha rigettato l’eccezione ritenendo che per il delitto di cui agli artt. 81, 110 e 353 cod. pen., commesso in Lecce fino al 20 ottobre 2021, nel registro delle notizie di reato non vi fossero iscrizioni di NOME COGNOME antecedenti al 2 luglio 2024 cosicchè questa era l’unica da cui far decorrere il computo dei termini di cui all’art. 407 cod. proc. pen., così da rendere il sequestro probatorio oggetto di impugnazione, eseguito il 5 luglio 2024, tempestivo.
Il Tribunale, peraltro, ha spiegato come l’iscrizione del ricorrente, avvenuta il 2 luglio 2024, costituisse il risultato delle indagini, effettuate dalla Guardia Finanza di Lecce, compendiate nell’informativa del 14 giugno 2024 in cui si menzionano l’analisi della copia forense del telefono cellulare in uso ad NOME COGNOME e i risultati delle intercettazioni dell’indagato NOME COGNOME da cui emergeva anche un contributo materiale del ricorrente (pag. 4 del provvedimento impugnato).
Dalla lettura degli atti, consentita in questa sede in ragione del vizio processuale denunciato, risulta che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso e ribadito nella memoria difensiva, detta seconda iscrizione non costituisce affatto un “duplicato” di quella precedente, avvenuta il 7 luglio 2022, riguardando un fatto diverso, in termini di tempo e di luogo, perchè commesso in Lecce fino al 20 ottobre 2021, in concorso con altra persona (Dell’Atti) ed in relazione ad uno specifico immobile oggetto di turbativa.
Anche a voler ritenere che vi siano connessioni o collegamenti tra il presente procedimento e le precedenti attività di indagine a carico di COGNOME i il Tribunale si è correttamente attenuto alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le notizie di reato conservano la loro autonomia anche in dette circostanze, con la conseguenza che il termine iniziale di espletamento delle indagini preliminari va computato dal momento in cui ciascuna notizia, con il nome della persona cui il reato è attribuito, è iscritta nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. Pertanto, salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell’accertamento di circostanze aggravanti, nel corso delle indagini preliminari il Pubblico ministero deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato quando
acquisisca elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti dell stessa persona e il termine previsto dall’art. 405 cod. proc. pen. decorre in modo autonomo da ciascuna successiva iscrizione (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191).
Inoltre, come condivisibilmente sostenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la sanzione prevista per la censurata tardività sarebbe quella dell’inutilizzabilità del risultato probatorio acquisito al momento in cui questo sarà utilizzato, con valutazione rimessa al Giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia messo un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole (Sez. 2, n. 12423 del 2020, Rv. 279337-02).
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, alla luce del disposto dell’art. 253 cod. proc. pen., devono essere forniti di una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, al fine di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – circa il ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, cioè lo spossessamento del bene, e il fine perseguito, costituito dall’accertamento del fatto (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548; Corte EDU, 24 ottobre 1986, Agosi contro U.K.).
A fronte poi di un’apprensione estesa, necessaria per l’espletamento delle indagini, è richiesto che vengano illustrate le ragioni che sorreggono il nesso pertinenziale tra l’oggetto del sequestro, il reato per cui si procede e la finalit probatoria, selezionando quanto necessario per l’obiettivo perseguito.
E’ proprio questa delimitazione ad escludere che il sequestro probatorio assuma una valenza meramente esplorativa di notizie di reato diverse ed ulteriori rispetto a quella per cui si procede e trasformarsi da mezzo di ricerca della prova ad illegittimo atto compressivo di diritti individuali.
3.2. Il Tribunale del riesame di Potenza si è uniformato a detti criteri ermeneutici spiegando come, a fronte del reato di turbativa d’asta, formalmente contestato nell’epigrafe del decreto, i risultati investigativi avessero messo in luce i riscontri alle dichiarazioni del denunciante con specifico riguardo alla condotta ostruzionistica tenuta dal ricorrente che aveva limitato o impedito le visite all’immobile pignorato di potenziali acquirenti diversi dall’aggiudicatario, aveva intrattenuto conversazioni con il giudice dell’esecuzione indagato mostrando preoccupazione per la specifica procedura, aveva avuto frequenti contatti con il professionista delegato alle vendite e con l’avvocato COGNOME il tutto conclusosi
con l’aggiudicazione del bene per un’offerta di gran lunga inferiore al prezzo posto a base d’asta (pagg. da 7 a 9).
Dunque, la pertinenzialità dei documenti sequestrati è stata correttamente ricondotta all’articolata ipotesi accusatoria, senza nessuna pretesa esplorativa, il cui oggetto è stato delimitato a documenti e comunicazioni relative alla procedura esecutiva alla quale le condotte contestate si riferiscono.
Alla luce di questi elementi, il Tribunale ha ritenuto legittimo il sequestro disposto dal pubblico ministero, contenente tutti gli elementi idonei allo scopo, come richiesto dalla sentenza di questa Sezione e citata dal ricorrente (n. 32478 del 9/05/2024, G.), in quanto volto a ricostruire i rapporti tra gli indagati ed il lo ruolo nella procedura di vendita giudiziaria oggetto della provvisoria incolpazione.
I plurimi approfondimenti che reclama il ricorrente in ordine ai documenti prodotti dalla difesa altro non sono se non una valutazione sul merito dell’imputazione, che esula dai presupposti del sequestro probatorio, proprio perché trattasi di un mezzo di ricerca della prova del fatto-reato, cioè di uno degli strumenti necessari per il suo accertamento, all’esito del quale soltanto sarà possibile procedere al vaglio della fondatezza o meno della “notitia crinninis”.
Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 dicembre 2024
La Consigliera estensora
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