Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35137 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35137 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/06/2025 del TRIBUNALE RIESAME NAPOLI
visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto P.G. NOME COGNOME, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
uditi i difensori:
Gli Avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME insistono per l’accoglimento del ricorso. per
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 04/07/2025, con cui è stata rigettata la richiesta di riesame proposta nei confronti del decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli, emesso in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 628-648 cod. pen.
La difesa denuncia l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla contestazione ex art. 648 cod. pen., nonché la mancanza e illogicità della motivazione.
La censura attiene al sequestro degli orologi Rolex e della somma di denaro che erano stati rinvenuti nella disponibilità del ricorrente a seguito di perquisizione personale e domiciliare disposta nel corso dell’attività di indagine che lo vede coinvolto nella commissione di una rapina aggravata commessa in concorso ai danni di un cittadino cinese. In particolare, si lamenta che il Tribunale abbia confermato il sequestro probatorio ex art. 648 cod. pen. in assenza dell’individuazione del delitto presupposto e facendo erroneamente leva sulla mancata giustificazione da parte dell’indagato del possesso del denaro e degli orologi di marca Rolex, così operando una non consentita inversione dell’onere probatorio e rendendo la contestazione della ricettazione strumentalmente e pretestuosamente finalizzata alla conversazione del vincolo cautelare. Quanto alla somma sequestrata si adduce che il riferimento alla “sostanziale corrispondenza con il quantum della refurtiva” sia argomentazione suggestiva che non considera che il sequestro è stato operato in ordine al delitto di ricettazione “che non sarebbe configurabile in quanto l’NOME è indagato proprio come presunto correo della rapina”. Si lamenta, infine, che il Tribunale del riesame abbia omesso di confrontarsi on le doglianze e le prove documentali prodotte dalla difesa a sostegno della legittima provenienza del compendio sequestrato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che al sequestro si giunse nell’ambito di un’attività di indagine che vede il ricorrente attinto da gravi indizi di colpevolezza per la commissione, in concorso con altri tre, di una rapina aggravata. In particolare, si legge che, due giorni dopo la rapina (perpetrata ai danni di una cittadina cinese a cui veniva sottratta la borsa contenente la somma di euro 7.500,00 in contanti, oltre alcuni effetti personali), la polizia giudiziaria si portava presso l’abitazione del ricorrente al fine di eseguire una perquisizione in quanto
dalle prime indagini era emerso che una delle due moto utilizzate dai quattro rapinatori era al medesimo intestata. Nell’occasione, il ricorrente, visto transitare a bordo di un’autovettura unitamente alla moglie, alla vista degli operanti, con palina segnaletica al seguito, accelerava vistosamente la marcia venendo per tale ragione fermato e sottoposto a perquisizione personale sul posto, poi estesa al veicolo. In quell’occasione, venivano rinvenuti nella sua disponibilità due orologi Rolex (uno indossato al polso e altro riposto in un astuccio e trasportato dall’NOME all’interno di una tracolla), la somma di denaro contante di euro 2.495,00 suddivisa in vari pezzi e trasportata dall’indagato sempre all’interno di una tracolla in pelle e un telefono cellulare modello I-phone. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire cose pertinenti alla rapina (tra cui è indicato uno degli scooter utilizzati per commettere la rapina, caschi, mascherine, passamontagna), nonché, all’interno del comodino della camera matrimoniale, l’ulteriore somma in contanti di euro 4.600,00 e altro orologio marca Rolex.
La perquisizione ed il sequestro effettuato di iniziativa dalla polizia giudiziaria venivano convalidati dal pubblico ministero richiamandosi, quanto al ricorrente, le ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 628 e 648 cod. pen., nonché specificandosi, quanto alle esigenze probatorie, che il mantenimento del vincolo reale era necessario anche per i successivi accertamenti, anche di natura tecnica.
Sempre dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che la complessiva somma di denaro rinvenuta nella disponibilità personale e domiciliare del ricorrente (pari ad euro 7.095,00) sia stata ritenuta provento del delitto di rapina, stante non solo la stretta contiguità temporale tra il fatto delittuoso e la successiva perquisizione, ma anche in considerazione della sostanziale corrispondenza con il quantum della refurtiva sottratto dai rapinatori alla persona offesa (v. pag. 3) e alla stregua dell’incapienza reddituale del ricorrente in relazione alla quale si è disattesa la portata della documentazione probatoria al riguardo allegata dalla difesa con motivazione non affatto mancante e, dunque, che non si presta alle censure consentite in questa sede (v. pagg. 3 e 4). Si è, invero, fatto riferimento ad una connessione probatoria che risulta altresì avvalorata anche dalle modalità di rinvenimento della somma e dalla stretta relazione di fatto che lega quella rinvenuta all’interno dell’abitazione con le altre significative cose pertinenti alla rapina nello stesso luogo rinvenute e sequestrate. Pertanto, prive di decisività sono le doglianze volte a contestare il fumus delicti della ricettazione con riguardo al denaro, essendosi la somma ricondotta a provento della rapina.
Quanto, poi, ai Rolex, le modalità del rinvenimento costituite dal tentativo di sottrarsi al controllo di p.g. in costanza della diretta disponibilità da parte
dell’indagato di due dei tre oggetti di valore e la presenza dell’altro nel luogo ove sono state rinvenute le cose pertinenti alla rapina, è logicamente dimostrativa, sul piano del fumus delicti, della verosimile provenienza delittuosa di tali oggetti preziosi da delitti di natura lucro genetica e, dunque, giustifica il vincolo reale apposto in ordine alla ricettazione, in ragione anche della necessità di compiere accertamenti su detto compendio, per come precisato nel decreto di convalida. Del resto, l’argomento difensivo secondo cui se gli orologi fossero stati di provenienza delittuosa di ciò vi sarebbe stato riscontro nell’informativa della polizia giudiziaria, non solo risulta privo in questa sede di allegazione, ma presuppone che sia stata effettuata una completa verifica nella “bacheca degli oggetti recuperati”, peraltro non notoriamente esaustiva.
Per completezza va, infine, sottolineato che l’ordinanza impugnata ha disatteso il rilievo della documentazione allegata dalla difesa a sostegno della legittima provenienza degli orologi, evidenziando come si tratti di scritture di incerta provenienza prive di qualsiasi crisma di autenticità e, riguardo allo scontrino emesso da una gioielleria, la mancanza di qualunque elemento – tra cui la corrispondenza della somma fatturata a quella bonificata) per ricondurlo all’acquisto dei beni in discorso. Si è, pertanto, al cospetto di una motivazione che, ben lungi dall’essere mancante o apparente, esclude il vizio di violazione di legge unico denunciabile in questa sede.
Da quanto osservato discende l’inammissibilità del ricorso. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, li 10 ottobre 2025.