Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27200 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27200 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME NOME n. a S. Salvador il 13/9/1978
avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 15/4/2025
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva corredata da conclusioni a firma dell’Avv. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame formulata nell’interesse di NOME NOME avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero nei confronti del ricorrente, indagato
per il delitto di cui all’art. 648 cod.pen. in relazione al possesso di merce di varia natura ( di abbigliamento, scarpe, cosmetici, occhiali, ecc.) rinvenuta in sede di perquisizione.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. NOME COGNOME deducendo la violazione degli artt. 253, 324 cod.proc.pen. e 648 cod.pen. in relazione alla mancata individuazione del reato presupposto della fattispecie di ricettazione.
Il difensore lamenta che il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro probatorio basandosi su deduzioni arbitrarie quali l’assenza di scontrini di acquisto, il valore commerciale dei beni, la varietà delle taglie degli indumenti, senza alcuna concreta indicazione del reat da cui detti beni sarebbero derivati, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che, fine della sussistenza del fumus del reato di ricettazione, richiede che il reato presupposto sia individuato almeno nella sua tipologia. Il Tribunale cautelare ha recepito acriticamente i decreto di sequestro, il quale si è limitato ad affermare la necessità di accertare la provenienz illecita dei beni senza ipotizzare quale reato potrebbe averne generato la disponibilità. Inoltr secondo il difensore, la misura è stata adottata senza che sussistesse alcuna reale esigenza di accertamento, attesa la destinazione dei beni a finalità lecite, come attestato dall spontanee dichiarazioni dell’indagato e dalla produzione documentale effettuata dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Il Tribunale del riesame ha chiarito (pag. 4) che, nella specie, la finalità sequestro probatorio della merce rinvenuta in sede di perquisizione trova un evidente e diretto riscontro nella tipologia, nella quantità, nelle specifiche caratteristiche e nel valore dei sequestrati, segnalando che tutti i beni appresi sono nuovi e muniti di etichette, i capi abbigliamento sono della stessa tipologia ma di taglie diverse, i c.d. campioncini di cosmetici, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, sono contenuti in scatole plurime e non possono, dunque, essere frutto di omaggio, il valore dei capi è consistente, annoverando sei giubbotti marca RAGIONE_SOCIALE di valore variabile tra i 700 e i 1400 euro; tre paia di scarpe Crocket Jones del valore di euro 725 ciascuno; scarpe da donna Pollini, confezioni plurime di creme viso Sensai; confezioni plurime (12 pezzi) di profumi NOME COGNOME e NOME COGNOME. A fronte di siffatto compendio i giudici cautelari hanno motivatamente ritenuto che la quantità, qualità e il valore della merce sono oggettivamente sproporzionati rispetto alle capacità reddituali dell’indagato, percettore di uno stipendio mensile di euro 1200,00, e reputato priva di verosimiglianza la versione difensiva dell’acquisto in contanti, per l’importo di euro 4mil dei beni caduti in sequestro, in assenza di qualsivoglia riscontro fiscale o d’altra natura.
1.1 Si tratta di un quadro fattuale che, a differenza di altre ipotesi sottoposte a vaglio sede di legittimità, appare connotato da una pregnante prognosi di derivazione illecita dei beni, da ricondurre attendibilmente, in coerenza con la fase del tutto preliminare degli
accertamenti, alla commissione di reati contro il patrimonio o ad ipotesi di contraffazione dei prodotti, come rilevato dall’ordinanza impugnata.
Appaiono, pertanto, insussistenti i vizi denunziati in quanto, avuto riguardo all peculiarità del fatto, deve trovare applicazione il risalente e mai smentito principio second
cui il presupposto della ricettazione è l’esistenza di un delitto anteriore, ma non è necessari che tale delitto sia giudizialmente accertato, ben potendo la provenienza delittuosa degli
oggetti acquistati o ricevuti essere desunta dalla natura, dalla varietà e dalla tipicità delle
( Sez. 2, n. 4469 del 8/2/1985, Rv 169106-01; sull’irrilevanza del mancato accertamento giudiziale del delitti presupposti e sulla sufficienza della prova logica anche Sez. 6, n. 40
del 20/11/1989, dep. 1990, Sitzia, Rv. 183811-01; Sez. 4, n. 11303 del 07/11/1997,
COGNOME Rv. 209393-01; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, COGNOME, Rv. 284522 –
01). Deve, pertanto, in questa sede ribadirsi che, ai fini del giudizio sul fumus
del delitto di ricettazione, il reato presupposto, in quanto essenziale elemento costitutivo della fattispeci
incriminatrice, deve essere individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/20 dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 – 01; Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, Pm c. COGNOME, Rv. 287719 – 01) e a tal fine legittimamente il giudice può far ricorso all prova logica, valorizzando i dati fattuali che presentano una concreta attitudine rappresentativa rispetto alla derivazione delittuosa dei beni appresi da una, o in via alternativa, più categorie di illeciti, coerenti con le acquisizioni proprie della fase processu anche alla luce dei profili soggettivi dell’autore.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 25 giugno 2025
La Consigliera estensore
La Presidente