Sequestro Probatorio e Ricorso in Cassazione: I Limiti dell’Impugnazione
L’istituto del sequestro probatorio è uno strumento fondamentale nelle mani dell’autorità giudiziaria per l’accertamento della verità. Tuttavia, quali sono i limiti per contestare un provvedimento di questo tipo davanti alla Corte di Cassazione? Una recente sentenza analizza un caso di presunta contraffazione, delineando con chiarezza i confini del ricorso e i motivi che ne determinano l’inammissibilità.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso un tribunale territoriale. Il provvedimento aveva ad oggetto merce, nello specifico materiale elettrico, sospettata di violare diritti di proprietà industriale e di recare un marchio contraffatto.
Gli indagati, due imprenditori, avevano proposto una richiesta di riesame avverso il decreto, ma il Tribunale competente l’aveva rigettata, confermando la legittimità del sequestro. Non soddisfatti, gli imprenditori hanno deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un difensore comune per contestare l’ordinanza del Tribunale del Riesame.
Le Ragioni del Ricorso e il sequestro probatorio
Nel loro ricorso, gli indagati hanno sollevato diverse eccezioni, incentrate principalmente su due aspetti:
1. Violazione di legge: Secondo la difesa, il provvedimento violava gli articoli 253 e 255 del codice di procedura penale, che disciplinano appunto il sequestro probatorio. Si contestava la reale finalità del sequestro per l’accertamento dei fatti e la sussistenza del fumus commissi delicti (ovvero i sufficienti indizi di reato).
2. Vizio di motivazione: Gli imprenditori lamentavano che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato la documentazione da loro prodotta (fatture, bonifici, dichiarazioni doganali e brevetti), che a loro dire avrebbe potuto scardinare l’ipotesi accusatoria. Inoltre, sostenevano che la natura giuridica del sequestro fosse stata volutamente equivocata, presentandolo come probatorio anziché preventivo.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione del merito della vicenda, sostenendo che le prove a disposizione non giustificassero il mantenimento del vincolo sulla merce.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione articolata che ribadisce principi consolidati in materia di impugnazioni cautelari. La decisione si fonda su tre pilastri argomentativi.
### Genericità e Reiterazione dei Motivi
Innanzitutto, i giudici hanno rilevato che il ricorso era privo della specificità richiesta dalla legge e si limitava a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dal Tribunale del Riesame. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni di merito, ma deve individuare vizi di legittimità precisi e puntuali nel provvedimento impugnato.
### La Logicità della Motivazione del Tribunale
La Corte ha sottolineato che la motivazione dell’ordinanza impugnata era immune da vizi logici e coerente. Il Tribunale aveva correttamente evidenziato che i beni sequestrati erano stati ritenuti contraffatti a seguito di una prima verifica e che il sequestro era necessario per svolgere ulteriori indagini e acquisire prove certe, non ottenibili altrimenti. L’ipotesi di reato (possesso di beni di provenienza delittuosa) trovava quindi fondamento nella contraffazione rilevata, e la documentazione difensiva era stata motivatamente ritenuta non pertinente in quella fase preliminare delle indagini.
### I Limiti del Ricorso contro il Sequestro Probatorio
Questo è il punto cruciale della sentenza. La Corte, richiamando un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 25932/2008), ha ribadito che il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge. In questa nozione rientrano non solo gli errori procedurali o di applicazione delle norme, ma anche i vizi di motivazione così radicali da renderla:
* Mancante: quando la motivazione è assente.
* Apparente: quando esiste solo formalmente ma non spiega le ragioni della decisione.
* Incoerente o manifestamente illogica: quando il ragionamento del giudice è talmente contraddittorio da non rendere comprensibile il percorso logico seguito.
Nel caso di specie, nessuna di queste ipotesi ricorreva. Il Tribunale aveva fornito una spiegazione chiara e logica sulle ragioni probatorie che giustificavano il sequestro, rendendo la sua decisione pienamente comprensibile e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità per un presunto vizio di motivazione.
Le Conclusioni
La sentenza conferma un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Contro un’ordinanza di sequestro probatorio, non è possibile chiedere alla Suprema Corte di rivalutare i fatti o l’adeguatezza delle prove, come se fosse un nuovo Tribunale del Riesame. L’impugnazione è possibile solo se si dimostra una chiara violazione di una norma di legge o un’irrazionalità manifesta nel ragionamento del giudice che ha confermato la misura. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quali motivi si può presentare un ricorso in Cassazione contro un’ordinanza di sequestro probatorio?
Il ricorso è ammesso solo per “violazione di legge”. Questo include sia errori nell’applicazione delle norme procedurali o sostanziali, sia vizi della motivazione talmente gravi da renderla inesistente, del tutto illogica o contraddittoria, impedendo di comprendere il ragionamento del giudice.
È sufficiente riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte dal Tribunale del Riesame?
No, la sentenza chiarisce che il ricorso è inammissibile se si limita a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice precedente, senza individuare specifici vizi di legittimità come la violazione di legge.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti del caso, come le fatture presentate dalla difesa?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti o le prove (come le fatture o i brevetti), ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione del provvedimento impugnato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19667 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19667 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 11/04/2025 R.G.N. 5394/2025
Motivazione Semplificata
SENTENZA
NOME COGNOME nato in CINA il 22/07/1973 avverso l’ordinanza del 23/12/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto
Sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato in CINA il 16/09/1979 dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Procedimento trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/12/2024 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM presso Tribunale di Napoli il 22/11/2024, avente ad oggetto merce con marchio contraffatto.
Avverso l’ordinanza propongono ricorso gli indagati, con un unico atto e tramite il comune difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (artt. 253 e 255 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in relazione alle finalità perseguite per l’accertamento dei fatti e al fumus commissi delicti rispetto ad una concreta ipotesi di reato, senza valutare la documentazione depositata dalla difesa (fatture di acquisto, bonifici, dichiarazioni doganali, brevetti); inoltre, la natura giuridica del sequestro (probatorio anzichØ preventivo) era stata volutamente equivocata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, perchØ presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 591, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto
reiterativi di censure adeguatamente esaminati dal giudice dell’impugnazione cautelare.
Con motivazione immune da vizi logici e coerente con gli atti di indagine, il Tribunale ha evidenziato che i beni in questione (pezzi e prodotti di materiale elettrico con marchio – disegno industriale B Ticino), rinvenuti nel corso delle operazioni di ricognizione effettuate nei locali commerciali degli indagati, erano contraffatti, come verificato da un ausiliario di PG, sì che si erano rese necessarie ulteriori indagini al fine di acquisire prove certe e confermative del fatto; prove non altrimenti acquisibili senza il sequestro della merce.
L’ipotesi delittuosa contestata (possesso di beni di provenienza delittuosa) ha fondamento nella rilevata contraffazione; la documentazione prodotta dalla difesa Ł stata ritenuta non pertinente nella fase di indagine (il ricorso non specifica le ragioni della rilevanza della stessa ai fini dell’esclusione della violazione dei diritti di autore e della proprietà industriale).
In definitiva, poichØ il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge – in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01) – nel caso di specie non si prospetta un’ipotesi di motivazione inesistente o del tutto incoerente, essendo state indicate le ragioni probatorie che hanno giustificato il sequestro e la tipologia di reato in astratto configurabile.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME