Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37741 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37741 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso
proposto da COGNOME NOME, nato a Sulmona il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di L’Aquila il 19/06/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria e la conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’indagato, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di L’Aquila ha confermato il sequestro probatorio del cellulare disposto nei riguardi di COGNOME NOME, indagato per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ott 1990, n. 309, per aver detenuto due dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina per un peso lordo complessivo di g. 1,16.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione; il tema – dedotto in sede di riesame – attiene al fumus comnnissi delicti e alla finalità probatoria del sequestro.
La motivazione sul punto sarebbe silente; si aggiunge che il tribunale avrebbe errato nel ritenere il cellulare corpo o cosa pertinente al reato
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, quanto al fumus commissi delicti.
Sulla persona dell’indagato sarebbero state trovate due dosi di cocaina per un peso lordo di 1,16 grammi e, dunque, non vi sarebbero elementi per ritenere che la detenzione fosse destinata allo spaccio; in tal senso depongono gli esiti negativi delle perquisizioni eseguite nella immediatezza dei fatti presso l’autovettura e presso l’abitazione dell’indagato; né, si aggiunge, sarebbero state rinvenute somme di denaro.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge.
Il telefono cellulare non sarebbe legato da nessun nesso pertinenziale con il reato per cui si procede, non essendoci nessun elemento dimostrativo del collegamento fra il cellulare e il contatto tra l’indagato e i fornitori o acquirenti di stupefacente.
Sotto altro profilo, il sequestro sarebbe stato esteso in via indiscriminata e, quind sarebbe violativo del principio di proporzione
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
In punto di fatto non è in contestazione che il sequestro probatorio è stato disposto in relazione al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per avere il ricor detenuto g. 1,16 di cocaina suddivisa in due involucri
Dal decreto di sequestro emerge che:
agenti di polizia alle ore 2 del 5.6.2025 videro due persone discutere animatamente, una delle quali poi riconosciuta nell’odierno indagato;
le due persone, notate l’auto di sevizio, si allontanarono in direzioni opposte;
COGNOME, dopo essere stato fermato, gettò dalla tasca del pantalone, i due involucri per i quali si procede;
gli agenti procedettero nell’immediatezza ad una perquisizione personale che dette esito negativo;
esiti non diversi dettero anche le perquisizioni dell’autovettura e della abitazion del ricorrente.
In materia di sequestri si registra la graduale tendenza della giurisprudenza della Corte di cassazione a valutare con maggiore rigore i presupposti che giustificano
l’adozione del provvedimento: si richiede che il giudice verifichi la sussistenza del fumus commissi delicti attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzat
Si coglie la consapevolezza che la tesi consolidata, autorevolmente sostenuta, secondo cui, ai fini della verifica del requisito del fumus, sarebbe sufficiente accertare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato (Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, COGNOME, 193118) ha condotto ad una erosione in senso verticale ed orizzontale del contenuto della motivazione del relativo provveckmento dispositivo del vincolo cautelare; l’impegno argomentativo del giudice è comunemente inteso, per un verso, arretrato al di sotto del limite della verifica della fondatezza prognostica dell’ipotesi di r prospettata, e, dall’altro, limitato alla tipicità del fatto materiale prospettato ne sua descrizione da parte del Pubblico Ministero, non essendo richiesta una ricostruzione in concreto delle modalità con cui la ipotizzata condotta criminosa si sia manifestata, cioè, una valutazione fattuale della ipotesi tipica enunciata.
Si tratta di una impostazione tuttavia già in passato precisata dalla Corte d cassazione che, evidentemente consapevole del rischio di svuotamento della funzione di garanzia della motivazione, ha in più occasioni affermato la necessità di individuare il presupposto del sequestro preventivo nella concretezza degli indizi di reato, pur escludendo la tesi estrema che richiederebbe la presenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; cfr. Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, COGNOME).
Le misure cautelari, civili e penali, hanno tutte una funzione strumentale, quella cio di evitare fatti tali da pregiudicare l’efficacia del provvedimento definiti provvedimenti cautelari sono cioè funzionali ad assicurare la fruttuosità pratica di u ulteriore provvedimento, quello finale di merito.
Un reato, tuttavia, deve essere configurabile ed il giudice deve poter esercitare un controllo effettivo che, pur coordinato e proporzionale con lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini, non sia meramente formale, apparente, appiattito alla mera prospettazione astratta, ipotetica ed esplorativa della esistenza di un reato da part della Pubblica Accusa.
Si tratta di una esigenza funzionale alla ineludibile necessità di un’interpretazion della norma che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto alla finalità perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi inter coinvolti.
Ciò che deve essere in concreto verificato, nell’ambito degli elementi di fatto indica dall’Accusa, è la loro congruità ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro Giudice non deve limitarsi a “prendere atto” della tesi accusatoria, senza svolgere alcuna altra attività, ma è tenuto ad assolvere un indispensabile ruolo di garanzia,
tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispeci dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.
Al giudice spetta il dovere d’accertare la sussistenza del c.d. “fumus connmissi delicti” che, pur ricondotto nel campo dell’astrattezza, va sempre riferito ad un’ipotesi, ascrivibile alla “realtà effettuale” e non a quella “virtuale” (così, testualmente, Sez Bassi, cit.; sul tema anche Corte cost. n. 48 del 1994).
Il fumus richiesto per l’adozione del sequestro è costituito dalla esistenza di indizi d reato, cioè dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso.
È necessaria una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguen possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta (cfr., tra le tant 6, n. 18183 del 23/11/2017 , dep. 2018, COGNOME, Rv. 279927; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; SEz 3, n. 37851 del 04/06/2014, COGNOME, Rv. 260945; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, COGNOME, Rv. 260921).
Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto indicati.
Nel caso di specie non sussiste il fumus del reato ipotizzato né in astratto, né in concreto.
5.1. Ove pure si voglia recepire l’impostazione, non condivisibile, secondo cui sarebbe sufficiente l’astratta riconducibilità del fatto alla fattispecie contestata, la l dell’imputazione non contiene affatto, già sul piano descrittivo, l’indicazione deg elementi strutturali del reato ipotizzato: non solo non vi è l’indicazione di ness elemento rivelatore della finalità illecita della detenzione, ma, piuttosto, si fa riferi ad una quantità di sostanza stupefacente del tutto compatibile con la sua destinazione all’uso personale.
Quelli riportato nella imputazione è un fatto che, già sul piano descrittivo astratt sembrano effettivamente riecheggiare una detenzione finalizzata all’uso personale della sostanza stupefacente.
Sul punto la motivazione del Tribunale è inesistente; non viene spiegato nulla
5.2. A conclusioni simili si perviene recependo l’impostazione secondo cui il fumus commissi delicti debba essere verificato in concreto.
Anche in questa prospettiva il Tribunale non ha affatto valutato le risultanze processuali, né indicato le ragioni che rendono allo stato seriamente sostenibile l’impostazione accusatoria.
Non viene spiegato alcunchè; nulla si dice sul perché quella detenzione sarebbe stata illecita nonostante: a) la quantità irrisoria di droga rinvenuta; b) gli esit
perquisizioni; c) l’assenza di denaro; d) l’assenza degli strumenti tipici volt confezionare lo stupefacente.
Una motivazione inesistente ed un provvedimento gravemente viziato che deve essere annullato senza rinvio, unitamente al decreto emesso dal Pubblico Ministero il 5/06/2025, con conseguente restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro ad eccezione della sostanza stupefacente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto emesso dal Pubblico Ministero il 05/06/2025 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente dirit Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025.