Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32901 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32901 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di Ragusa udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ragusa in data 14 maggio 2025 aveva convalidato la perquisizione e il sequestro operati dalla polizia giudiziaria nei confronti di NOME in relazione ai reati di cui agli artt. 489 e 648 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui eccepisce la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta falsità della patente di guida sottoposta a vincolo probatorio. Tale falsità sarebbe stata apoditticamente affermata dagli operanti, senza alcun riferimento a specifici elementi sintomatici del difetto di genuinità.
Laddove, poi, la falsità fosse riscontrabile ictu oculi , sarebbe, comunque, configurabile un falso grossolano, tale da imporre ugualmente la restituzione della res .
Il ricorso Ł inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti.
3.1. L’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio (così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato), in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto Ł ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonchØ alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, nØ la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o
cose ad esso pertinenti, nØ la finalità probatoria perseguita (Sez. U,n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548-01; Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285348-01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, COGNOME, Rv. 274781-01).
3.2. Il Tribunale ha sufficientemente chiarito la finalità probatoria alla base dell’apposizione del vincolo, riconducibile alla necessità di espletare ogni dovuto accertamento in relazione ad una patente potenzialmente falsa. Con ogni evidenza, non si tratta, dunque, di un falso qualificabile come grossolano già prima facie (vieppiø data l’apparente emissione del documento da un’Autorità straniera). I dubbi sulla autenticità della patente derivano dalle modalità di rinvenimento, all’esito dell’incidente autoprovocato, della fuga dall’ospedale e di un primo esame del documento.
3.3. Tale motivazione Ł insindacabile nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, da liquidarsi equitativamente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME