Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 215 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 215 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata in Cina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 26/07/2022 dal Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26/07/2022, il Tribunale di Torino, adito con richiesta di riesame ex art. 355 cod. proc. pen. da RAGIONE_SOCIALE, ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di P.G., emesso dal AVV_NOTAIO Europeo Delegato in data 26/07/2022 nel procedimento a carico della RAGIONE_SOCIALE per i reati di contrabbando aggravato (artt. 285, 295 comma 2, 293 d.P.R n. 43 del 1973), evasione dell’IVA all’importazione (art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972), falso in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) nonché fabbricazione e commercio di beni realizzati
usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter cod. pen.), contestati co riferimento all’importazione di alcune decine di migliaia di “portafogli di materie plastiche”, in parte riproducenti un logo riconducibile al marchio PRADA.
Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata indicazione delle finalità probatorie da soddisfare con il sequestro. Si censura l’ordinanza per essersi limitata a richiamare la necessità del compimento di ulteriori indagini in ordine alla merce e alla relativa documentazione, e quindi ad evocare la funzione dell’istituto in contrasto con il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (oltre che in sede sovranazionale), secondo cui il decreto, anche se avente ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve necessariamente essere sorretto da adeguata motivazione in ordine alla finalità concretamente perseguita. Richiamato un recente arresto giurisprudenziale che consente un intervento integrativo sul punto, in sede di riesame, al solo pubblico ministero, la difesa illustra la carenza motivazionale in relazione sia all’ipotizzato contrabbando (dove l’ipotesi di sottofatturazione era frutto di una valutazione presuntiva compiuta in forza di operazioni di verifica meramente cartolari) sia alla contestazione ex art. 517-ter (formulata all’esito della presa di contatto con la società titolare del marchio asseritamente violato).
2.2. Violazione di legge con riferimento alla omessa motivazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti. Si censura l’ordinanza per avere il Tribunale ignorato gli elementi dedotti per contestare il quadro accusatorio (titolarità di un marchio comunitario in capo alla ricorrente di forma triangolare con all’interno la scritta ESLEE), limitandosi a fare affidamento su quanto emerso dalla comunicazione di notizia di reato (non essendo stata allegata al fascicolo la documentazione fotografica e le perizie richiamate); allo stesso modo, per l’accusa di contrabbando, non erano state prese in considerazione i rilievi difensivi volti a sostenere la congruità del valore dichiarato.
2.3. Violazione dell’art. 81 disp. att. cod. proc. pen. con riferimento all omessa compiuta descrizione delle cose sequestrate, pregiudizievole dei diritti di difesa anche in relazione alla mancata esplicitazione degli elementi indicativi della contraffazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La fondatezza del primo motivo di ricorso impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro probatorio, con conseguente restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Come è noto, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno ribadito il principio, già in precedenza affermato, secondo cui «il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01. In senso analogo, cfr. già Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226711 – 01). Si tratta di un principio ulteriormente ribadito dalla successiva elaborazione giurisprudenziale, con l’ulteriore precisazione per cui «l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla rel che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare» (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, COGNOME, Rv. 274781 – 01. In senso analogo, da ultimo, cfr. Sez. 6, n. 43990 del 30/09/2022, Meksi).
2.1. Nel caso di specie, il decreto di sequestro probatorio oggetto dello scrutinio in sede di riesame aveva osservato, quanto alle esigenze probatorie, “che il mantenimento del sequestro è necessario per il compimento delle ulteriori indagini in ordine alla merce, corpo dei reati per cui si procede, ed alla documentazione relativa”.
Dal canto proprio, il Tribunale del riesame ha rigettato le censure svolte sul punto dalla difesa evidenziando, per un verso, che il decreto conteneva le norme di legge violate, la data e il luogo di commissione di fatto, nonchè un integrale rinvio al verbale di sequestro in cui era chiaramente indicata la condotta in contestazione. Per altro verso, il Collegio torinese ha osservato che la frase contenuta nel decreto di convalida, in punto di esigenze probatorie, “ben spiega la necessità di operare ulteriori raffronti tra quanto riportato nella documentazione e la merce nella sua materialità. Finalità, questa, che giustifica il sequestro” (cfr pagg. 3-4 dell’ordinanza impugnata).
2.2. Appare al Collegio evidente che il decreto di convalida non si sia attenuto ai principi affermati dal Supremo Consesso: deve infatti escludersi che, con la frase richiamata (certamente utilizzabile per qualsiasi fattispecie concreta), si sia dato «conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti» (cfr. Sez. U Botticelli, cit.).
D’altra parte, va evidenziato che la motivazione offerta dal Tribunale sul punto si risolve sostanzialmente in una parafrasi della proposizione contenuta nel decreto di convalida: coglie nel segno, sul punto, la difesa ricorrente osservando in linea
generale che la lacuna motivazionale riscontrata nel decreto era stata supe Gt.d, con il richiamo non giàvuna specifica esigenza probatoria, rilevabile provvedimento, ma semplicemente facendo riferimento “alla funzione dell’istituto”. Tra l’altro, la ricorrente ha anche posto in rilievo che la n una compiuta esternazione dell’esistenza di concrete esigenze di tipo probato idonee a sostenere il mantenimento del sequestro emergeva dalla stes prospettazione accusatoria, secondo cui, da un lato, la sottofatturazione fon l’accusa di violazione dei diritti di confine era stata ipotizzata al un’operazione di verifica meramente cartolare e, dall’altro, l’ipo contraffazione era stata formulata contattando la società titolare del dir proprietà industriale in ipotesi violato (si tratta di censure strettamente a quelle di omessa valutazione degli elementi offerti dalla difesa in ordine al fumus, con particolare riguardo alla dedotta titolarità di un marchio comunitario util nella merce in sequestro).
È poi appena il caso di porre in evidenza, conclusivamente, l’insussiste delle condizioni per pronunciare un annullamento con rinvio dell’ordinanza, momento che una eventuale integrazione del provvedimento, in sede di riesame, avrebbe potuto essere operata solo dal pubblico ministero. Questa Suprema Cort ha infatti chiarito che «il tribunale del riesame chiamato a decidere su un seq probatorio, a fronte dell’omessa individuazione nel decreto delle esige probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazio individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, tra di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di con le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’ penale» (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida de sequestro probatorio emesso in data 26 maggio 2022 e dispone la conseguente restituzione dei beni all’avente diritto.
Così deciso il GLYPH novembre 2022 Il Consigli GLYPH estensore
Il Presidente