Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9838 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1)COGNOME n. a Trani il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a Corato il DATA_NASCITA
3)COGNOME NOME NOME. a Trani DATA_NASCITA
4)COGNOME NOME NOME. a Trani il DATA_NASCITA
NOME COGNOME n. a Trani DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani in data 16/10/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del P.G., NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità ricorsi;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Trani rigettava l’istanza di riesame avverso decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.m. presso la locale Procura in data 2/10/2023 nei confronti degli odierni ricorrenti, indagati per il delitto ex art. 648 c avente ad oggetto somme di danaro rinvenute nella disponibilità di ciascuno.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli indagati, AVV_NOTAIO quale ha dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 253, 355, comma 2, 125, comma 3, cod.proc.pen. e la mancanza assoluta di motivazione con riguardo alla doglianza difensiva relativa all’assenza della specifica finalità del sequestro probatorio per l’accertamento dei fatti.
Secondo il difensore l’ordinanza impugnata è affetta da radicale vizio della motivazion che ridonda in violazione di legge laddove sostiene apoditticamente che il decreto di convali emesso dal P.m. risulti correttamente ed esaustivamente motivato sebbene lo stesso giustifichi il vincolo delle somme con la necessità di provare in giudizio “eventuali reati”. espressione ad avviso dei ricorrenti palesa la finalità meramente esplorativa del vincolo n risultando esplicitate le ragioni per le quali le banconote sequestrate debbano considerar pertinenti all’ipotizzato reato;
2.2 la violazione di legge e l’assoluta mancanza di motivazione con riguardo al fumus commissi delicti, avendo l’ordinanza impugnata omesso di fornire risposta alla specifica censura difensiva in ordine alla mancata individuazione del delitto presupposto del fattispecie di ricettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha rimarcato che il decreto di sequestro probatorio – così come decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, dev contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 dei 19/04/2018,Pm in proc Botticelli, Rv. 273548 -01). Si è ulteriormente chiarito che l’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concre finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo deve essere modulato da parte de pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto
ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene ch si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, sen tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero consider corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46 del 04/10/2023, Rv. 285348 – 01;Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781-01).
Detti principi debbono trovare applicazione anche riguardo al sequestro di somme di danaro dovendo il vincolo essere congruamente giustificato sia con riguardo al collegamento con l’ipotizzato reato che alle esigenze probatorie che sostanziano la misura (Sez. 6, n. 2112 del 29/03/2017, Rv. 270785 – 01; Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016, Rv. 268724 – 01).
Nella specie il provvedimento impugnato non pare essersi conformato al richiamato, consolidato, indirizzo ermeneutico, avendo ritenuto correttamente argomentata la finalità dell’apprensione, individuata nel provvedimento genetico nella necessità di “provare i giudizio eventuali condotte illecite” e nell’esigenza di “disporre accertamenti sulla provenien delle banconote, anche dattiloscopici”. Il primo profilo palesa, infatti, una finalità meram esplorativa in quanto, lungi dal segnalare indici fattuali in ordine alla provenienza illecita somme, capaci di prefigurare il delitto ex art. 648 cod.pen. provvisoriamente e indistintamente ascritto a tutti gli indagati, deduce una mera eventualità, svincolata qualsiasi apprezzabile elemento prognostico; il secondo introduce una prospettiva investigativa nella sostanza elusiva dell’obbligo di motivazione, ove ci si soffermi s concreta attitudine probatoria di accertamenti dattiloscopici su un bene che per destinazion circola, passando di mano, lasciato, peraltro, in custodia agli indagati, come emerge a pag. dell’ordinanza impugnata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani affinché emendi le critici rilevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 2 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presid nte