Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29319 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29319 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di AVELLINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con cu ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata in accoglimento del terzo motivo di ricorso.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME, con il patrocinio di difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazio avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Avellino del 22 febbraio 2024, che h confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 5 febbraio 2024, avente per oggetto, oltre all’integralità della documentazione relativa al concorso pubblico ( oggetto di decreto di acquisizione ex art. 256 cod. proc. pen.), un telefono cellulare I-phone di sua titolarità, in relazione alle incolpazioni provvisorie di cui agli artt. 110,323,32
cod. pen., a lui ascritti, in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME, questi ultimi d componenti della Commissione esaminatrice per un concorso per istruttori di vigilanza indetto dal Comune di Avellino, accusati di avergli rivelato anticipatamente, quale candidato, la rosa domande che gli sarebbero state poste in sede di esame orale; in Avellino, in data 11 gennaio 2024.
2.11 Tribunale ha ritenuto che compito del giudice del riesame sia quello, non già accertamento della fondatezza delle accuse, ma di semplice verifica dell’astratta configurabili del reato ipotizzato e dell’idoneità degli elementi – irondanti la notizia di reato – a rend ulteriori indagini volte all’accertamento dell’illecito penale, a cui sia funzionale il seque bene all’indagato; ha rilevato che, a seguito della trasmissione in Procura di un espos anonimo, la guardia di finanza si sia attivata per dare un primo riscontro al suo contenu acquisendo la documentazione relativa al bando di gara in data 10 gennaio 2024, registrando l’effettiva presenza delle persone indicate nello scritto, l’attuale ricorrente – ammesso prova orale il giorno dopo, 11 gennaio 2024, e i commissari d’esame; che, nel contesto dell’annotazione di polizia giudiziaria, si sia dato atto dell’impossibilità di ve l’attendibilità dell’ipotesi di una indebita collusione tra candidato e pubblici ufficial attraverso “l’eventuale riscontro tra le domande annoverate nel corpo dell’atto delatorio co quelle effettivamente propinate in sede d’esame”; che, pertanto, il decreto di sequestr dell’apparato cellulare, datato 5 febbraio 2024, emesso dopo un primo annullamento deliberato dal Tribunale del riesame – di quello del 11 gennaio 2024, sia da ritenersi legit anche in relazione alle finalità probatorie perseguite; che, infine, il decreto di seques disamina sia stato legittimamente emesso in presenza di elementi nuovi, non valutati dalla prima ordinanza di riesame, con particolare riferimento alle iniziative assunte dall’uffic Procura in data 22 gennaio 2024 (della cui prova il primo intervento del Tribunale del riesam non aveva potuto disporre), con le quali era stato dato incarico alla polizia giudiziar effettuare accertamento tecnico non ripetibile sulla memoria del cellulare in sequestro, prev rispetto delle garanzie difensive; il dato sopravvenuto, in definitiva, consentirebbe di esclu la violazione del c.d. giudicato cautelare, dedotta dalla difesa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.L’atto di impugnazione si è affidato a tre motivi, di seguito richiamati a norma dell’art disp. att. cod. proc. pen..
3.1.11 primo motivo ha denunciato la sussistenza del vizio di inosservanza della legge processuale penale, perché il provvedimento impugnato avrebbe confermato il vincolo del sequestro sulla scorta della denuncia anonima, inutilizzabile se non ai fini dell’individuazion una notitia criminis -e non allegata agli atti del fascicolo – alla cui presentazione è seguit un’attività della guardia di finanza sostanziata esclusivamente nell’acquisizione della pro dell’esistenza della procedura del concorso pubblico a cui COGNOME NOME ha partecipato; su tale improduttiva base, il ricorrente è stato iscritto nel registro delle notizie di reato e sa stati dunque emessi i decreti di sequestro, quello – annullato una prima volta – del 11 genna 2024 e quello del 5 febbraio 2024, bensì elencativi degli addebiti mossi ma privi di appagan
specificazioni quanto al fumus dei reati ipotizzati; il provvedimento ablatorio possiederebbe finalità soltanto esplorative perché sganciate da una notitia criminis.
3.2.11 secondo motivo ha lamentato violazione di legge processuale per assenza di motivazione quanto alle ragioni esplicative del nesso di pertinenza tra il telefono cellulare e i reati ip non chiarite nemmeno dal decreto del pubblico ministero; non sarebbe in altri termin comprensibile perché l’oggetto rivesta una concreta utilità in proiezione della prova dei r contestati.
3.3.11 terzo motivo si è appuntato sul vizio di inosservanza della legge processuale per l violazione del principio del ne bis in idem cautelare, in presenza di un pregresso provvedimento di annullamento disposto dal Tribunale del riesame a riguardo di un analogo decreto di sequestro del 11 gennaio 2024, atteso che l’ordinanza del Tribunale non si era pronunciata sui profili meramente formali del primo decreto ablativo, ma aveva negativamente apprezzato il materiale probatorio ad esso sotteso, la cui carenza non sarebbe stata superata dal secondo decreto.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.1 primi due motivi di ricorso colgono nel segno.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (sez. U n.25932 del 29/05/200 COGNOME, Rv.239692).
Ciò posto, fermo restando che il provvedimento con il quale è disposto il sequestro probatorio anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita pe l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01) osserva che, in sede di riesame, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astr configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per assicurare prove c ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’inda trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 34 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 – 01). Ed è certamente esatto che, secondo una
prospettiva garantistica cha ha trovato stabile recepimento nella giurisprudenza di quest Corte, la decisione sulla astratta configurabilità del reato ipotizzal:o non limita i po giudice nel senso che questi debba esclusivamente “prendere atto” della tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una veri concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, infatti, il potere-dovere di esplet il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte da ministero. L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va quindi compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, tenendo nel debito con contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 – 01).
1.1.E’ noto, poi, che una denuncia anonima non può rappresentare elemento di prova acquisibile ed utilizzabile (art. 333, comma 3 e 240 comma 1 cod. proc. pen.) ed è tuttavi idonea a stimolare l’attività del P.M. o della polizia giudiziaria al fine dell’assunzione di dat conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi indicazioni utili per l’enucleazi una “notitia criminis” suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali (Sez. U, n 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239695; Sez. 6, n. 34450 del 22/04/2016, Monco, Rv. 267680).
1.2.0ra, calando i principi nella vicenda processuale condotta all’attenzione del collegio, d osservarsi che, pur esattamente evidenziando che la fonte anonima sia da intendersi quale mero impulso all’attività di indagine, il Tribunale del riesame abbia, in realtà, utiliz medesima come piattaforma indiziaria idonea di per sé a giustificare l’emissione del decreto d sequestro del pubblico ministero, oggetto dell’impugnazione. La consultazione degli att trasmessi a questa Corte e di quelli allegati al ricorso per cassazione consente in proposito divisare che l’organo inquirente abbia, dapprima, correttamente iscritto la segnalazione anonima nell’apposito registro a mod. 46 ed altrettanto legittimamente, poi, delegato al polizia giudiziaria un’attività di verifica degli spunti informativi da essa discendenti allo pervenire ad una notitia criminis, a sua volta foriera della individuazione degli estremi di reato sul cui presupposto attivare le indagini ed adottare le iniziative investigative tipica disciplinate dal codice di rito. La guardia di finanza ha redatto, con l’urgenza imposta ristrettezza dei tempi rispetto alla data dell’esame orale del concorso, un’annotazio riepilogativa del relativo iter procedimentale, che ha consentito di accertare che i nominativi segnalati dalla fonte anonima fossero effettivamente presenti, in qualità di candidato e esaminatori, di poi iscritti nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.. Trattasi t netto del contenuto della denuncia anonima, come detto probatoriamente inutilizzabile (Sez. 5, n. 4329 del 28/10/2008 – dep. 2009, Chiocci, Rv. 242944) – di informazioni di valenza neutra che non integrano collegamento alcuno con la commissione di un illecito penale e che non sono sufficienti a dar corpo ad una ipotesi di reato ragionevolmente percorribile (cfr. sez.3, n. 2 del 20/03/2013, P.M. in proc. Chifor, Rv. 255458). La notizia di reato è costituita, invero,
comunicazione al pubblico ministero di fatti suscettibili di configurare una fattispecie di r che siano tali da giustificare un approfondimento con il successivo ricorso agli strumen d’indagine funzionali alla sua verifica, in vista delle scelte, riservate al pubblico minist rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale, di cui agli artt. 326 e 405 co cod. proc. pen.. L’insussistenza del presupposto che per sua natura innesca le indagini preliminari refluisce, evidentemente, sull’impossibilità di delineare un rapporto di “pertine tra il telefono cellulare sequestrato al ricorrente e i contorni, concretamente individuabil perfezionamento, almeno “in nuce”, della consumazione di un reato.
1.3.11 provvedimento impugnato è dunque incorso in violazione di legge, a causa di una decisiva e pervasiva carenza di motivazione e, dunque, del percorso giustificativo attinent all’individuazione del “fumus commissi delicti” e, per l’effetto – in assenza di una notitia criminis sufficientemente delineata (sez.6, n. 3187 del 07/01/2015, Boselli, Rv. 262084) – alla necessaria correlazione probatoria tra l’ipotesi di reato e il bene oggetto del vincolo, traendosi peraltro, dal testo dell’ordinanza, argomentazione alcuna a riguardo del nesso di pertinenzialità del telefono cellulare rispetto alle finalità dimostrative a cui il de sequestro è ontologicamente strumentale.
2.In accoglimento dei primi due motivi di ricorso, in definitiva, l’ordinanza impugnata d essere annullata senza rinvio e con essa il decreto di sequestro dell’apparato cellulare, di deve essere ordinata la restituzione all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro del telefono cellulare in atti di cui ne dispone la restituzione all’avente diritto. Manda alla cancelle l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 07/06/2024