Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19019 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19019 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME
CC – 16/04/2025
R.G.N. 7170/2025
COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nata a Mazara del Vallo il 28/03/1984 avverso la ordinanza del 05/12/2024 del Tribunale di Trapani visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Trapani ha confermato, ai sensi degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen., il decreto di perquisizione e di contestuale sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala in data 8 novembre 2024 con il quale era stato disposto, in relazione al delitto di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen., che si procedesse a perquisizione domiciliare presso i locali nella disponibilità di NOME COGNOME e di sua moglie NOME COGNOME con conseguente sequestro dei prodotti e degli articoli costituenti corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti ed in particolare di giocattoli profumi ed altri oggetti contraffatti.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo con il quale la ricorrente si duole della mancanza, insufficienza, e contraddittorietà della motivazione del decreto di perquisizione e sequestro in ordine alle esigenze probatorie da soddisfare attraverso l’imposizione del vincolo cautelare.
Nel provvedimento impugnato si afferma che il decreto di sequestro Ł motivato per relationem attraverso il richiamo dell’annotazione della polizia giudiziaria in cui si chiariva che i prodotti erano caratterizzati dall’utilizzo di marchi contraffatti, ma, sostiene il ricorrente, nell’annotazione non vi Ł alcuna motivazione in ordine alle finalità perseguite ed il Tribunale del riesame non può sanare un
decreto di sequestro privo di motivazione.
In particolare, il decreto di sequestro probatorio deve precisare la condotta criminosa ipotizzata, con l’indicazione delle sue coordinate spazio-temporali, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con l’ipotesi criminosa, mentre nel caso di specie tali indicazioni mancherebbero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Dal tenore del provvedimento di sequestro si comprende che sono stati offerti in vendita sul sito di annunci ebay oggetti che apparentemente presentano marchi contraffatti e che le indagini hanno permesso di individuare gli inserzionisti nei coniugi COGNOME.
Nel provvedimento di perquisizione e sequestro, tuttavia, non si chiariscono le esigenze cautelari da soddisfare attraverso l’imposizione del sequestro probatorio.
Questa Corte di cassazione ha affermato che l’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto Ł ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonchØ alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, nØ la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, nØ la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 – 01).
In particolare, anche in caso di sequestro probatorio del corpo del reato, il giudice deve esplicitare le ragioni che giustificano in concreto l’apposizione del vincolo “per l’accertamento dei fatti” (Sez. 4, n. 6904 del 02/02/2021, COGNOME, Rv. 281011 – 01).
Nella ordinanza qui impugnata si afferma che nell’annotazione richiamata per relationem dal provvedimento di sequestro si enuncia che i prodotti presentano profili di rischio per la sicurezza dei consumatori o l’uso illegittimo di marchi ed altri segni distintivi, ma tali indicazioni possono semmai lasciare intendere l’esigenza di prevenire una protrazione della condotta criminosa ed un aggravamento delle sue conseguenze e quindi giustificare un eventuale sequestro preventivo, ma non valgono a chiarire le ragioni per le quali appare necessario sottoporre i beni a sequestro per finalità probatorie.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso impone l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, non potendo il Tribunale del riesame colmare la motivazione mancante del provvedimento cautelare, e la restituzione dei beni all’avente diritto.
Non Ł di ostacolo alla restituzione il combinato disposto degli artt. 240, secondo comma, n. 2, e 474-bis cod. pen. in relazione all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276690 – 02), ossia beni intrinsecamente pericolosi.
L’art. 474-bis cod. pen. dispone la confisca obbligatoria in ipotesi che, a norma dell’art. 240, primo comma, cod. pen. prevedono una ablazione facoltativa e, tranne che per il prezzo del reato,
non riproduce le previsioni dell’art. 240, secondo comma, cod. pen. (vedi Sez. 3, n. 7673 del 10/01/2012, Napoletano, Rv. 252093).
Anche la detenzione di prodotti recanti marchi contraffatti non Ł punita in quanto tale, ma solo in quanto finalizzata alla vendita. Il prodotto recante marchi contraffatti non Ł di per se stesso pericoloso e, pertanto, non rientra tra le ipotesi di cui all’art. 240, secondo comma, cod.pen.
Peraltro, onde affermare che deve trovare applicazione l’art. 474-bis cod. pen., non Ł sufficiente l’astratta configurabilità del delitto di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen., ma occorre accertare la falsità dei marchi ed il relativo onere grava sul pubblico ministero (vedi, mutatis mutandis, Sez. 4, n. 18371 del 29/04/2021, Fiorentino, Rv. 281170 – 01), mentre nel caso di specie neppure risulta che detto onere sia stato adempiuto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e il presupposto decreto di sequestro probatorio, ed ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. manda la cancelleria per gli avvisi di competenza a norma dell’art. 28 reg cpp
Così deciso il 16/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME