Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5997 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5997 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Sant’Agnello il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2025 del Tribunale del riesame di Genova letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Genova ha confermato il decreto di sequestro emesso il 22 luglio 2025 dal P.m. presso il medesimo Tribunale avente ad oggetto la casella di posta del ricorrente in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 321 cod. pen..
Ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1.1. tardiva iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato e conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1 lett. c) e 180
cod. proc. pen. Il P.m. ha disposto l’iscrizione della notizia di reato il 2 lugli 2025, ma si è avvalso di elementi già acquisiti sin dall’ottobre 2024, in particolare, dei dati estratti dal telefono di COGNOME NOME, dal PC di COGNOME NOME, sequestrati il 25 marzo 2024 e dal file 20241029103752009 full integrato 5 ordine alfabetico.xls, sequestrato il 29 ottobre 2024 (riepilogativo di dati già presenti nel computer di COGNOME, ordinati in ordine alfabetico), dal quale sono stati tratti gli indizi a carico di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME. Dal momento che la comunicazione di notizia di reato del 22 luglio 2025 riepiloga quei dati senza aggiungere nulla di nuovo, il P.m. avrebbe dovuto iscrivere la notizia di reato già il 29 ottobre 2024 o quantomeno retrodatare l’iscrizione ai sensi dell’art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen.;
1.2. incompiutezza della notizia di reato e del decreto di sequestro, violazione del diritto di difesa e difetto di motivazione.
Si deduce che il foglio di iscrizione elenca solo i nomi degli indagati e degli articoli di legge, senza enunciare il fatto, in violazione dell’art. 335 cod. proc. pen. e tale incompiutezza si riverbera sul decreto di sequestro e sulla motivazione, non essendo indicato il pubblico ufficiale corrotto e il preteso corruttore né l’oggetto del patto illecito con conseguente violazione del diritto di difesa e mancanza di motivazione;
1.3. nullità dell’ordinanza impugnata per mancanza di motivazione, attesa l’impossibilità per il Tribunale del riesame di integrare una motivazione mancante specie in relazione al patto illecito, non contenendo il decreto di sequestro spunti concreti da cui trarre argomenti a sostegno. Nessun giudizio di pertinenzialità e di proporzionalità poteva essere formulato mancando sia il l’ipotesi di reato cui ricondurre quanto sequestrato sia l’oggetto dell’addebito e la portata ablativa del sequestro;
1.4. violazione del principio di proporzionalità del sequestro di dispositivi informatici, non essendo stato delimitato l’oggetto mediante l’uso di parole chiave così da evitare un esame totalizzante ed evitare che il sequestro si traduca in un monitoraggio vietato con funzione esplorativa. Si richiamano i principi affermati dal giudice di legittimità sul punto per delimitare l’oggetto del sequestro di materiale informatico anche cronologicamente per impedire un’acquisizione massiva di dati. Il decreto in esame prospetta la necessità di una indagine esplorativa alla ricerca di un eventuale patto illecito e ha una portata talmente ampia da rendere implausibile l’ipotesi di reato formulata; la mancanza di criteri selettivi dei dati informatici da ricercare ne rivela la natura esplorativa e i mancato rispetto dei criteri di pertinenza e proporzione;
1.5. insussistenza del fumus commissi delicti e indeterminatezza dl nesso tra utilità procurata al pubblico ufficiale e la sua funzione.
La genericità dell’accusa formulata si riflette sulla genericità e apparenza della motivazione, atteso che la presunta esistenza di politiche aziendali di favore, consistenti nella violazione della normativa di settore o nella prassi di elargire biglietti gratuiti o scontati ad appartenenti alle Capitanerie di porto sono mere illazioni, non essendo chiarito se l’utilità fosse diretta a condizionare indebitamente l’esercizio della funzione o ad agevolarne il regolare espletamento così da non intralciare la normale attività di impresa. L’ordinanza tace sul punto, limitandosi a dare atto della dazione di uno o più biglietti dall’indagato di turno in favore di uno o più pubblici ufficiali richiamando genericamente lo scopo di realizzare lo scopo delle società del gruppo; non si individua l’atto o l’attività illecita del pubblico ufficiale né è possibile verificare l’esistenza del nesso sinallagmatico tra dazione e esercizio della funzione; la mancata indicazione, sia nel decreto che nell’ordinanza, delle funzioni effettivamente svolte dai pubblici ufficiali impedisce la verifica del fumus commissi delicti e rende apparente la motivazione resa sul punto dal Tribunale.
Con memoria in data 9 dicembre 2025 il difensore del ricorrente ha ribadito e sviluppato le argomentazioni poste a fondamento del ricorso, in particolare, relativamente alla genericità della notizia di reato, all’assente descrizione della condotta tipica ascritta a ciascun indagato ed alla mancanza di motivazione del decreto di sequestro, insistendo nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Rilievo pregiudiziale e assorbente va attribuito al secondo e al terzo motivo con i quali si censura la genericità della notizia di reato e la mancanza di motivazione del decreto di sequestro, in primo luogo, sulla sussistenza del fumus commissi delicti, che, in ordine logico precede i rilievi sulla tempestività dell’iscrizione della notizia di reato e sulla proporzionalità del vincolo imposto sulla enorme massa di dati contenuti nelle caselle di posta elettronica sequestrate.
E’ noto che il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato a pena di nullità e che, pur tenendo conto della fluidità e dell’evoluzione delle indagini preliminari, è necessario che siano acquisiti elementi congruenti, rappresentativi di un fatto riconducibile ad una fattispecie di reato, senza poter attribuire rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato, ma questo è ciò che si riscontra nel caso in esame, in quanto il decreto di sequestro si limita ad indicare i nomi degli indagati, pubblici ufficiali corrotti e privati corruttori, e le norme viola rispettivamente artt. 318 e 321 cod. pen., senza esplicitare i fatti e descrivere le condotte, ritenendo sufficiente l’indicazione dell’ipotesi di reato e delle circostanze
di tempo e luogo dei numerosi fatti reato commessi in un amplissimo arco temporale.
Questo tema centrale, riproposto nel ricorso, è stato disatteso dall’ordinanza impugnata, che ha ritenuto sussistente la motivazione del decreto e idoneamente delineata la sussistenza del fumus dei reati di corruzione ipotizzati, ricostruendo la genesi dell’indagine, avviata per ipotesi di reato diverse – falso ideologico in atto pubblico, contraffazione di sigilli e frode continuata in pubbliche forniture, a carico di dipendenti delle compagnie di navigazione RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE-, nel cui ambito erano stati sequestrati nel marzo 2024 due cellulari di COGNOME NOME e il pc di COGNOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE all’epoca non indagati, e dalla cui analisi erano emersi, rispettivamente, comunicazioni con l’COGNOME, ufficiale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Torres, incaricato delle ispezioni e del rilascio delle certificazioni marittime per le navi della flotta dell RAGIONE_SOCIALE e comunicazioni periodiche con allegato foglio excel, contenenti elenchi di biglietti gratuiti emessi in favore di pubblici ufficiali della RAGIONE_SOCIALE, t cui l’COGNOME che risultava aver effettuato viaggi gratuiti sulla tratta Olbia Civitavecchia.
Dopo aver dato atto anche dell’annosa sorte processuale del primo decreto e di quello successivo del 2 dicembre 2024, annullati per problemi formali e procedurali, che precedono il decreto di sequestro in esame, il Tribunale ha ritenuto legittimo il decreto, emesso per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione ipotizzato nei confronti di pubblici ufficiali e di corruttori- tra cui ricorrente- individuati tra i dipendenti delle compagnie di navigazione prima indicate che elargivano utilità, consistenti in numerosi biglietti gratuiti o fortemente scontati ai pubblici ufficiali, in diretta correlazione alle funzioni svolte dagli stessi, come sarebbe ricavabile dalla e-mail del giugno 2020, contenente un preciso tariffario e la scontistica praticabile a seconda del grado e delle funzioni svolte dal pubblico ufficiale e dal personale dei porti in cui fanno scalo le navi della flotta. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto delineato un quadro investigativo che dava atto dell’emersione, sin dalla prima fase, di ipotesi corruttive, che sembravano abituali al punto da risultare una prassi e un metodo condiviso ed autorizzato dai vertici delle società delle compagnie di navigazione, sicché ha ritenuto pertinente al tema investigato l’oggetto del sequestro, costituito dalle caselle di posta elettronica dei dipendenti individuati al fine di ricostruire la filiera di comunicazioni tra i soggetti coinvolti e la catena di autorizzazione, necessarie per individuare ruoli, funzioni e motivazioni posti alla base delle utilità elargite, rispondenti ad una precisa strategia aziendale.
Tuttavia, di tale complesso quadro ricostruttivo non vi è traccia nel decreto di sequestro, che, muovendo dalle ipotesi di reato inizialmente emerse, riconduce
ad una sistematica attività corruttiva, autorizzata dai vertici delle compagnie di navigazione e attuata dal Personale dipendente, l’emissione di biglietti gratuiti o fortemente scontati in favore di pubblici ufficiali per favorire gli interessi dell società del gruppo RAGIONE_SOCIALE; in tale cornice si limita ad inserire i nomi di 70 pubblici ufficiali e di 14 corruttori senza precisare chi abbia corrotto chi e, soprattutto, senza indicare quale sia l’oggetto dell’accordo illecito e in cosa sia consistita la vendita della funzione.
Risulta, quindi, chiaro che dai reati inizialmente emersi e dalla mail prima indicata si è tratto spunto per ipotizzare un’abituale, radicata e generalizzata prassi corruttiva senza, tuttavia, delineare neppure sommariamente le condotte, individuando i poli delle numerose corruzioni ipotizzate né, soprattutto, chiarire se l’utilità fosse destinata a condizionare l’esercizio della funzione o agevolarne l’esercizio per favorire il tranquillo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Peraltro, la natura esplorativa del sequestro è autodenunciata dallo stesso decreto nella parte in cui afferma che: a) la ricezione di utilità indebite è correlata all’esercizio della funzione dei pubblici ufficiali indagati, ma che sono in corso approfondimenti in ordine alle funzioni di appartenenza dei pubblici ufficiali; b) le finalità delle dazioni si ricavano dalla mail del Vicidimoni al COGNOME del giugno 2020, in quanto rapporta gli sconti e le agevolazioni alle funzioni svolte da pubblici ufficiali e personale; c) non sono stati ancora identificati i soggetti interni a gruppo che hanno concorso alla dazione delle utilità e occorre acquisire elementi utili alla identificazione e alla precisa ricostruzione, caso per caso, delle attività d tutti i soggetti che hanno partecipato al rilascio dei biglietti, accertando tutti passaggi interni; d) occorre acquisire le comunicazioni tra gli indagati al fine di approfondire i ruoli di ciascuno e le motivazioni poste alla base del rilascio dei biglietti.
Risulta, pertanto, evidente la genericità e il deficit di motivazione del decreto di sequestro, erroneamente non ravvisati dal Tribunale, non avvedutosi della natura esplorativa del provvedimento di sequestro, che più che ricercare la prova del reato, ricerca gli elementi che connotano ed integrano il reato, dovendo ancora individuare i protagonisti e l’oggetto del patto corruttivo, la funzione svolta da ciascun pubblico ufficiale cui correlare l’interesse delle compagnie di navigazione ad elargire utilità indebite ovvero elementi che dovrebbero preesistere e giustificare la ricerca di elementi di conferma dell’ipotesi di accusa.
La mancata descrizione delle condotte, che si ammette, devono essere “delineate caso per caso” si traduce nella mancanza del presupposto essenziale dell’iniziativa ablatoria del P.m. e nella mancanza di motivazione sul fumus con immediata ricaduta sul nesso di pertinenzialità del vincolo imposto e sulla sua proporzionalità, atteso che il rapporto di pertinenzialità e la strumentalità del bene
5 GLYPH
rispetto all’accertamento del reato vanno valutati in relazione alla descrizione concreta del reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita.
Ribadito che l’onere di motivazione é strumento di controllo dell’intervento penale, specie per il decreto di sequestro, naturalmente diretto a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, ed è ineludibile affinché il mezzo di ricerca della prova si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità, nel caso di specie non risulta assolto né la mancanza rilevata dal Tribunale del riesame, prodigatosi anche ad integrare la motivazione, eccedendo i limiti del proprio sindacato.
La genericità dell’ipotesi di accusa e la mancanza di motivazione sul punto hanno natura preliminare e assorbente ed impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro con conseguente integrale restituzione del materiale in sequestro, senza trattenimento dei dati informatici.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto del PM presso il Tribunale di Genova del 22 luglio 2025 ed ordina l’immediata restituzione del materiale in sequestro senza trattenimento dei dati informatici.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso, 15 dicembre 2025
Il Consigliere esterisore