Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4798 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 4798  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare reale, ha confermato il decreto, emesso dal Pubblico ministero il 4 agosto 2023, che aveva convalidato il sequestro probatorio disposto dalla polizia giudiziaria ed avente ad oggetto 13 RAGIONE_SOCIALEgi di varie marche famose, scatole, libretti di istruzione e certificati di garanzia oltre ad telefono cellulare, beni ritenuti corpo dei reati di cui agli artt. 648 e 473 cod.pen 2. Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge e nullità del decreto di convalida del sequestro probatorio in quanto adottato utilizzando un modulo prestampato “a caselle” dove si trovava indicata la necessità di accertare la contraffazione di capi di abbigliamento e la loro confondibilità rispetto ai prodot originali; dunque, una motivazione che nulla aveva a che fare con i beni in sequestro, senza alcuna descrizione del fatto contestato e delle esigenze di prova. Nel merito, il Tribunale non avrebbe tenuto conto che dagli atti era emerso che gli RAGIONE_SOCIALEgi fossero autentici e nessuno di essi di provenienza illecita. Inoltre, la detenzione di essi da parte del ricorrente si sarebbe giustificata per fatto che egli è titolare di una ditta individuale di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e si trovava, al momento del sequestro, in prossimità dei locali del suo esercizio commerciale. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.In punto di diritto, deve ricordarsi che il decreto di sequestro probatorio di cos pertinente al reato deve indicare non solo la sua rilevanza ai fini dell’accertamento dei fatti, richiesta pure per il decreto di sequestro probatorio del corpo di reat ma anche il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa con il reato e la mancanza di motivazione comporta la nullità genetica del provvedimento non sanabile in sede di riesame (Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, COGNOME, Rv. 282200; Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, COGNOME, Rv. 277061).
In senso conforme si è anche affermato, che è affetto da nullità, per vizio di motivazione apparente, il decreto di convalida del sequestro probatorio redatto su un modulo prestampato e recante mere formule di stile adattabili a qualsiasi caso, in quanto tali prive di qualsiasi riferimento alle concrete e specifiche esigenze probatorie. (Nella specie le esigenze probatorie erano state indicate barrando le rispettive caselle, contenenti frasi preconfezionate e generiche). (Sez. 3, Sentenza n. 25236 del 31/03/2011, Rv. 250959).
Nel caso in esame, il decreto di convalida del sequestro, oltre a prese come un modulo prestampato “a caselle”, non contiene alcuna indicazione, al di degli articoli di legge e della indicazione dei beni sequestrati, del fa rapporto tra questo e le cose sequestrate.
Per di più, nella casella prescelta vi è una indicazione di beni di genere tota diverso rispetto a quello delle cose in sequestro (capi di abbigliamento an RAGIONE_SOCIALEgi), circostanza che ancor di più rivela il difetto assoluto di motivazio provvedimento genetico, come tale non colmabile in sede di riesame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del sequestro probato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 04/08/20 e dispone il dissequestro e la restituzione dei beni in sequestro all’avente d Manda alla Cancelleria di eseguire la comunicazione alla Procura della Repubblic di Napoli.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 15.01.2024.
Il Consigliere estensore 111presidente