Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41765 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41765 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Locri il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 24/03/2023 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Torino ha confermato, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal AVV_NOTAIO della Repubblica di Torino in data 31 gennaio 2023 nei confronti di NOME COGNOME in relazione a plurimi reati di accesso abusivo ad un sistema informatico commessi nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2018 ed il giorno 1 agosto 2021, con il quale si disponeva il
sequestro di oggetti, strumenti, documenti, e materiale informatico pertinenti al reato ed in particolare degli apparecchi informatici nella disponibilità dell’indagato.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza o mera apparenza della motivazione del decreto di perquisizione e sequestro quanto alla sussistenza del del fumus commissi delicti, richiamando il principio, affermato da questa Corte di cassazione (Sez. 6, n. 31380 del 22/08/2022, Vescovo, non massimata), secondo il quale, laddove il decreto sia privo di motivazione in ordine a detto presupposto, il Tribunale del riesame non può integrare la motivazione mancante.
Il ricorrente evidenzia che il Tribunale ha ritenuto che il decreto fosse dotato di una adeguata motivazione in quanto lo stesso richiamerebbe la annotazione di polizia giudiziaria del 1 settembre 2022, mentre il decreto non richiama affatto detta annotazione e non ne riporta il contenuto al suo interno.
Nel provvedimento di sequestro si afferma che sussistono sufficienti indizi di colpevolezza per i reati di accesso abusivo a sistema informatico elencati nel decreto stesso ma tale affermazione non viene in alcun modo motivata, né viene specificato in cosa sarebbero consistite le singole condotte di accesso abusivo, essendo indicata solo la data in cui ciascuna di esse sarebbe stata realizzata.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze probatorie sottese al sequestro.
Tale indicazione, afferma il ricorrente, è necessaria per assicurare il controllo sul rispetto del criterio di proporzionalità tra il sequestro ed il fine di assicurare prova del reato.
Nel caso di specie tale indicazione sarebbe del tutto assente.
Il Tribunale del riesame ha invece illegittimamente ritenuto che non fosse necessaria alcuna particolare motivazione in ordine alla pertinenzialità al reato dei beni da sequestrare.
La carenza di tale indicazione rende evidente la ricorrenza dell’ipotesi del sequestro «a strascico», attuato per finalità esplorative.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il mancato rispetto dei criteri di pertinenza e proporzionalità del sequestro rispetto alle esigenze probatorie ravvisabili al momento dell’emanazione del decreto, in violazione del diritto alla riservatezza del ricorrente.
La mancanza, nel decreto di sequestro, delle suddette indicazioni e la conseguente natura esplorativa del mezzo di ricerca della prova hanno
determinato una indebita intrusione nella vita privata dell’indagato, cosicché non risulta rispettato il criterio di proporzionalità del quale si è detto sopra.
Il ricorrente richiama un precedente di questa Corte di cassazione che ha affermato che è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838, relativa al sequestro di un telefono cellulare e di un tablet).
Nel caso di specie, non risulta stabilito alcun criterio temporale sulla base del quale limitare i beni ed i dati da sequestrare a quelli realmente necessari all’accertamento dei fatti per i quali si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente in quanto con entrambi si denunciano carenze motivazionali del decreto di sequestro, sono fondati.
Questa Corte di cassazione ha già affermato in altre sue decisioni che il sequestro probatorio deve essere motivato e la motivazione del provvedimento deve necessariamente dare conto innanzitutto del fumus commissi delicti in relazione al quale si procede e che l’autorità giudiziaria procedente deve spiegare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degl elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziari (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; tra le tante, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, COGNOME, Rv. 262898, secondo cui l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l’apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondo alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene
che si intende sequestrare; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007).
Anche in tempi più recenti le Sezioni Unite hanno ancora una volta chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se avente ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).
In particolare, questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di sequestro probatorio, che la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l’indicazione della sola norma violata (ex multis Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, COGNOME, Rv. 262898; Sez. 6, n. 5930 del 31/01/2012, COGNOME, Rv. 252423).
Nel caso di specie, il provvedimento di sequestro non contiene alcuna concreta descrizione del reato in relazione al quale è stato disposto il vincolo reale sui beni appartenenti al ricorrente e non consente di comprendere il nesso pertinenziale tra il delitto e detti beni ed in particolare le ragioni per le quali es appaiono utili a provare il fatto ipotizzato dal Pubblico ministero.
La sussistenza del fumus commissi delicti viene affermata in modo apodittico, senza indicare gli elementi di prova dai quali essa emergerebbe.
Né, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento qui impugnato, il decreto di sequestro fa riferimento alla annotazione della polizia giudiziaria del 1 settembre 2022, per la indicazione dei suddetti elementi o delle esigenze probatorie da soddisfare.
Concludendo, devono essere annullati l’ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro e deve disporsi la immediata restituzione di quanto in sequestro, ad eccezione delle munizioni per le quali sussiste, in caso di illecita detenzione, l’obbligo di confisca; dal verbale di sequestro risulta che esse non erano lecitamente detenute dall’indagato; laddove dette munizioni risultassero legittimamente detenute, provvederà il pubblico ministero a disporre la loro restituzione. Il terzo motivo di ricorso resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto di sequestro del 31 gennaio 2023 e l’ordinanza impugnata. Dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto, ad
eccezione delle munizioni. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso il 12/09/2023.