Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15201 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania, il 18/11/1995 avverso l’ordinanza del 06/09/2024 del Tribunale della Libertà di Ascoli Piceno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, NOME COGNOME c concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 settembre 2024 il Tribunale della Libertà di Ascoli Picen cui era stata proposta richiesta di riesame avverso il decreto di conval sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 24 agosto 2024 nella pa relativa alla somma in contanti di euro 50,00 e ai due telefoni cellulari indi
verbale di sequestro del precedente 23 agosto 2024, lamentando la mancata indicazione dei beni oggetto di sequestro, nonché la carenza di motivazione co riferimento alle esigenze probatorie e alla pertinenzialità tra il denaro e i t cellulari e il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in te detenzione- ha, in parziale accoglimento dell’istanza annullato il dec limitatamente alla somma di denaro, disponendone la restituzione all’avent diritto, e confermando nel resto il decreto impugnato.
2. COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso avver l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Ascoli Piceno, affidandosi ad un un motivo con cui deduce violazione, ex art. 606, comma 1, lett b) e c), in relaz agli artt. 253, 309, 324 e 325 cod proc pen, per mancata indicazione dei b sequestrati nel provvedimento di convalida del sequestro probatorio, motivazione apparente.
Il decreto di convalida rinvia, quando alla individuazione dei beni, al verba perquisizione e sequestro, quale parte integrante, motivando la necessità vincolo per la generica necessità di svolgere accertamenti tecnici sugli stessi
Si tratta, secondo impostazione difensiva, di mere affermazioni di stile, sguar di motivazione in ordine alle reali ragioni per le quali quanto sequestrat configurabile quale corpo del reato o cosa pertinenti al reato (pur in tal qualificato nell’impugnato provvedimento) e alla concreta finalità probato perseguita con l’apposizione del vincolo.
Il Tribunale della Libertà, adito ex art. 324 cod proc pen, ha rigettato la ce proposta, argomentando il rigetto della «censura relativa alla mancata indicazi dei beni oggetto di sequestro dato che il decreto di convalida richi espressamente, utilizzando altresì la scrittura in grassetto, il ver perquisizione e sequestro del 23.08.2024, dichiarato parte integrante del decr di convalida».
Il descritto rinvio per relationem non sarebbe efficiente allo scopo della compiuta descrizione dei beni da sequestrare e, soprattutto, alla verifica del ne pertinenzialità probatoria tra gli stessi e la condotta criminosa contestata relativa necessità di svolgere sugli stessi accertamenti tecnici, specif contestualizzati solo con riferimento alla sostanza stupefacente.
Il fine degli accertamenti è esplicitato dal Tribunale della Libertà – che ha ch il fine di estrapolazione dati della rubrica onde mettere in evidenza contat motivi attinenti alla disponibilità dello stupefacente in sequestro- in sostituzione al pubblico ministero, ciò in luogo del doveroso annullamento del lui decreto di convalida, come invocato con istanza ex art. 324 cod proc pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 6 settembre 2024 il Tribunale della Libertà di Ascoli Piceno cui era stata proposta richiesta di riesame avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 24 agosto 2024 nella parte relativa alla somma in contanti di euro 50,00 e ai due telefoni cellulari indicati nel verbale di sequestro del precedente 23 agosto 2024, lamentando la mancata indicazione dei beni oggetto di sequestro, nonché la carenza di motivazione con riferimento alle esigenze probatorie e alla pertinenzialità tra il denaro e i telefoni cellulari e il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in termini d detenzione- ha, in parziale accoglimento dell’istanza annullato il decreto limitatamente alla somma di denaro, disponendone la restituzione all’avente diritto, e confermando nel resto il decreto impugnato.
Col ricorso COGNOME deduce violazione, ex art. 606, comma 1, lett b) e c), in relazione agli artt. 253, 309, 324 e 325 cod proc pen, per mancata indicazione dei beni sequestrati nel provvedimento di convalida del sequestro probatorio, e motivazione apparente, poiché, a fronte di un decreto di convalida -che, senza puntualmente indicarli, si è riportato, quando alla individuazione dei beni in ordine ai quali convalidare il sequestro, al verbale di perquisizione e sequestro, allo stesso facendo riferimento come parte integrante del proprio decreto, senza motivare in ordine agli stessi, se non per la generica necessità di svolgere accertamenti tecnici sugli stessi- predicato di nullità da cui la richiesta formulata al Tribunale della Libertà in termini di annullamento del vincolo, il collegio del Tribunale, adito ex art. 324 cod proc pen, la ha rigettata perché « il decreto di convalida richiama espressamente utilizzando altresì la scrittura in grassetto il verbale di perquisizione e sequestro del 23.08.2024, dichiarato parte integrante del decreto di convalida».
Censura l’efficacia del descritto rinvio per relationem da parte del pubblico ministero, e l’avvenuta sostituzione del Tribunale della Libertà al pubblico ministero -in luogo del doveroso annullamento del di lui decreto di convalida- con l’autonoma indicazione delle finalità probatorie perseguite, esplicitando il fine di estrapolazione dati della rubrica e di mettere in evidenza contatti per motivi attinenti alla disponibilità dello stupefacente in sequestro.
3. Il ricorso non può essere accolto.
Il Collegio richiama, integralmente condividendoli, i principi affermati da Sez. 3, sentenza n. 50324 del 30/11/2023, secondo cui in tema di sequestro probatorio
d’iniziativa della polizia giudiziaria, è ammissibile che il decreto di convalida sia motivato per relationem e sia letto in combinato disposto col verbale di polizia. La pronuncia richiamata si è diffusa nell’indicare, a partire dal decisum di Sez.U. Primavera, n. 17 del 21/06/2000, Rv 216664, i presupposti, nella specie tutti sussistenti, in virtù dei quali una siffatta tecnica redazionale risulta rispettosa del dettato normativo, formulando il seguente principio di diritto: «nel procedimento di convalida del sequestro probatorio, in caso di motivazione “per relationem”, la valutazione critica che il pubblico ministero è tenuto ad effettuare in riferimento agli atti richiamati sarà tanto più pregnante quanto più «indiretto» sarà il collegamento tra il reato e la “res” da apprendere e quanto maggiore saranno la progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti».
Nel caso che ne occupa la chiarezza dell’addebito e la chiara e piana indicazione, nel verbale di perquisizione e sequestro dei beni sottoposti, di iniziativa, a vincolo di indisponibilità, non lascia dubbi in ordine alla soddisfatta esigenza di individuazione degli stessi.
Relativamente al quantum di motivazione esigibile, è fermo il principio, pure richiamato, per cui la Corte (Sez. 6, n. 10815 del 16/02/2021, Marciano, n.m.) ha ribadito che l’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. impone un onere di motivazione del decreto di sequestro probatorio, senza specifiche differenziazioni tra corpo del reato e cose pertinenti al reato, così ribadendo il principio affermato dalle Sezioni Unite con le sentenze COGNOME (n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548), e COGNOME (n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226711). In tal senso, ha progressivamente perso di significato la tradizionale distinzione (Sez. 5, n. 54018 del 03/11/2017, COGNOME, Rv. 271643 – 01; Sez. 6, n. 32 del 11/01/1991, COGNOME, Rv. 187027; Sez. 2, n. 46357 del 20/07/2016, COGNOME, Rv. 268510) secondo cui, mentre la nozione di «corpo del reato» postula l’esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l’illecito penale, con conseguente efficacia probatoria diretta in ordine all’avvenuta commissione del reato, indiziaria in ordine al suo autore, la locuzione «cose pertinenti al reato» esprime un concetto di più ampia portata, che include, oltre al «corpus delicti», e ai «producta sceleris», le cose che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione dell’illecito, il suo autore e le circostanze del reato, con riferimento ad ogni possibile legame, individuabile caso per caso, tra le cose stesse e l’accertamento dell’illecito, che sia ritenuto rilevante ai fini del processo”.
Trattandosi di provvedimento di sequestro probatorio, e di convalida dello stesso, in quanto «mezzo di ricerca della prova» dei fatti costituenti reato, non può – per la sua intrinseca natura – esigersi motivazione se non sul fumus del nesso del nesso di pertinenza delle cose oggetto del vincolo reale con il reato; in altri termini,
ai fini della legittimità del vincolo, è sufficiente la semplice possibilità, pur astratta ed avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabil un rapporto di queste con il reato.
Il tribunale è chiamato cioè a verificare la sussistenza dell’astratta configur del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su c fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indag acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili s sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponi dell’autorità giudiziaria, in ciò distinguendosi nettamente il fumus richiesto ai fini del sequestro probatorio dai «gravi indizi di colpevolezza» richiesto per l’emiss di misura cautelare reale.
Quanto, infine, alla concreta «finalità probatoria» perseguita con l’apposizione vincolo reale – e secondo prospettazione difensiva pretermessa- si rileva ch decreto di sequestro probatorio deve certamente indicare «le ragioni c giustificano in concreto la necessità dell’acquisizione interinale del bene l’accertamento dei fatti” inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall’art. 187 c.p.p., in funzione cioè dell’assicurazione prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell’autore» (Sez. 11935 del 10/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270698 – 01).
Il Collegio ritiene di aderire, al proposito, all’orientamento, per co intermedio, secondo cui l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena d nullità, il decreto di sequestro probatorio deve essere modulato da parte pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato -nella specie detenzione a fi spaccio-, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazi cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si inte sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781, cit.; Sez. 5, 13594 del 27/02/2015, COGNOME, Rv. 262898). E che nel caso di res che presentano una relazione di immediatezza pressochè «intuitiva» o «immediata» con il reato per cui si procede (Sez. 3, n. 14735 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, n.m. parla di casi in cui «sia di immediata percezione la “diretta” connessione probat tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il cor sviluppo dell’attività investigativa», citando Sez. 2, n. 52619 del 11/11/ Djikine, Rv. 261614; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 259949; Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, COGNOME, Rv. 260205), il quantum d specificità della motivazione richiesta a pena di nullità può essere soddisfatto media l’utilizzo di formule più generali. In tal senso, Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016 2017, COGNOME, Rv. 268736 – 01, che parla del «caso in cui la finalizzazi
probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono» (ribadendo l’arresto di Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, COGNOME, Rv. 262379 – 01), quali, aggiunge il Collegio, le scritture e i documenti contabili nei procedimenti per reati fiscali o di crisi di impresa. Ancora, Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, COGNOME, Rv. 263130 – 01, ha affermato che il vincolo reale giustificato dalle esigenze investigative può «insistere su beni che hanno con il fatto un collegamento di evidenza variabile: il che impone un adeguamento degli oneri motivazionali in coerenza con la evidenza del nesso che avvince la res vincolata al fatto che si accerta. Può pertanto essere affermato che sebbene le finalità investigative che legittimano il sequestro devono essere sempre indicate nel provvedimento che impone il vincolo reale in modo che la motivazione sia idonea a dimostrare la funzione probatoria del sequestro, la motivazione deve essere modulata in relazione al caso concreto: sicché sarà necessaria una motivazione rafforzata ogni volta che il nesso tra la res vincolata ed il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del vincolo sia di immediata evidenza», con la ovvia specificazione che la pregnanza della motivazione dovrà essere tanto maggiore quanto maggiore sarà il «grado di progressione» investigativa e processuale, dovendosi ritenere consentito, nella fase iniziale delle indagini preliminari l’utilizzo di motivazioni meno dettagliate.
Anche sotto tale ultimo profilo, dunque, la pur sintetica motivazione resa dal pubblico ministero della convalida deve ritenersi sufficiente, in quanto resa, in coerenza con la imputazione ancor fluida, con riferimento ad una funzione probatoria di immediata evidenza.
4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso, che peraltro neppure si confronta con le argomentazioni spese dal Tribunale della Libertà nel provvedimento impugnato circa «il rapporto di strumentalità tra i telefoni in sequestro e l’ipotizzato reato in materia di stupefacenti (essendo il telefono notoriamente strumento utilizzato per i contatti con fornitori e clienti) e anche la finali probatoria del vincolo, attesa la motivata necessità di mantenere il sequestro del telefono in funzione dell’espletamento di accertamenti tecnici sugli stessi», con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2025
La Cons. est