Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16069 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16069 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA RAGIONE_SOCIALE presso il TRIBUNALE DI VERONA nel procedimento a carico di COGNOME nato il DATA_NASCITA in CINA avverso l’ordinanza in data 11/01/2024 del TRIBUNALE DI VERONA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;
letta la nota dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona impugna l’ordinanza in data 11/01/2024 del Tribunale di Verona che, in accoglimento dell’istanza di riesame presentata da RAGIONE_SOCIALE Liwei, ha annullato il decreto in data 22/12/2023, con cui il pubblico ministero ha convalidato il sequestro probatorio disposto dalla polizia giudiziaria in via d’urgenza di uno smartphone, in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen..
Deduce:
Violazione di legge in relazione al quantum motivazionale richiesto al pubblico ministero nel caso di convalida del sequestro probatorio e della modalità
di formulazione della motivazione per relationem.
Il pubblico ministero ricorrente premette che la polizia autostradale di Verona Sud sottoponeva a sequestro in via d’urgenza una somma pari a euro 96.895,00, nascosta nel pianale della ruota di scorta dell’autovettura condotta da RAGIONE_SOCIALE Liwei e del suo telefono smartphone; che l’indagato presentava istanza di riesame in relazione al sequestro dello smartphone; che il tribunale accoglieva l’istanza di riesame sul presupposto che il pubblico ministero non avesse indicato gli elementi descrittivi del fatto e le finalità probatorie, neanche per relationem.
Il pubblico ministero ricorrente sostiene che gli elementi descrittivi del fatto erano contenuti nel verbale di perquisizione della polizia giudiziaria, mentre il rapporto di pertinenzialità e le finalità probatoria emergevano dal verbale di sequestro delle banconote.
Deduce, quindi, che «superficialmente erronea è altresì l’interpretazione del Tribunale in merito al significato della motivazione per relationem, ritenuta tale evidentemente solo se espressa mediante qualche formula di rito ».
Aggiunge che il decreto di convalida è stato apposto in calce al verabel di sequestro, così facendo corpo unico con esso, inglobando le ragioni esposte dell’atto della polizia giudiziaria.
Il pubblico ministero, inoltre, evidenzia che il tribunale ha osservato che la polizia giudiziaria ha disposto il sequestro per il reato di ricettazione, mentre i pubblico ministero lo ha convalidato per il reato di riciclaggio. Secondo il pubblico ministero, il tribunale confonde la qualificazione giuridica del fatto con la descrizione del fatto e non considera che il riciclaggio è un’ipotesi speciale di ricettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. La principale questione sollevata con il ricorso è riconducibile al tema dei connotati e dei contenuti della motivazione che deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio.
Secondo l’Ufficio ricorrente, nel caso in esame, l’obbligo di motivazione deve ritenersi pienamente soddisfatto attraverso la stesura del decreto di convalida del pubblico ministero in calce al verbale di sequestro dello smartphone, eseguito in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria. Tanto sul presupposto che tale tecnica di redazione va considerata un’ipotesi di motivazione per relationem, consentita nel nostro ordinamento e per la quale non sono richieste formule sacramentali.
In effetti, sono numerosi gli ambiti in cui è consentita la c.d. motivazione per relationem, e tra questi può astrattamente rientravi anche l’ipotesi della convalida del sequestro probatorio.
Va tuttavia rimarcato che la motivazione, anche quando effettuata per
relationem, deve comunque contenere tutti i requisiti richiesti per lea validità del provvedimento ablatorio.
A tale proposito va ricordato, infatti, che «l’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le c presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro probatorio relativo a beni ritenuti cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 474 e 6 cod. pen., in cui il giudice si era limitato a citare le norme di legge, senza fornir una descrizione fattuale, seppur sommaria, delle fattispecie per cui si procedeva)», (Sez. 2 – , Sentenza n. 46130 del 04/10/2023, COGNOME, Rv. 285348 – 01; Sez. 6 -, Sentenza n. 56733 del 12/09/2018, COGNOME, Rv. 274781 – 01; Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548 – 01).
Così delineato il contenuto dell’obbligo di motivazione gravante a carico del pubblico ministero, deve convenirsi con il tribunale nel senso che nel decreto di convalida in esame non risulta soddisfatto nessuno dei parametri ora indicati in relazione al sequestro dello smartphone.
Nel verbale di sequestro dello smartphone (che il pubblico ministero assume inglobato nel suo decreto steso in calce al relativo verbale della polizia giudiziaria), invero: non si rinviene la descrizione del fatto; non sono indicate le ragioni per cui il telefono sequestrato deve considerarsi corpo del reato ovvero cosa pertinente al reato, anzi, ancora prima, non viene specificato se esso sia considerato corpo del reato o cosa pertinente il reato; non risulta neanche chiarita l’ipotesi del reato per cui è stato effettuato il sequestro, visto che nel verbale di polizia giudiziaria s assume che il vincolo viene apposto in relazione al reato di ricettazione, mentre il pubblico ministero nel correlato sequestro preventivo della somma di denaro ha ipotizzato il reato di riciclaggio.
A tale ultimo proposito, il pubblico ministero sostiene che la diversa indicazione del reato sotteso al sequestro fa emergere un contrasto soltanto apparente tra verbale di sequestro e decreto di convalida, che deve considerarsi ricomposto considerando il rapporto di specialità che intercorre tra ricettazione e riciclaggio, tale da far ritenere che la contestazione dell’una, contenga anche l’altra.
L’argomentazione del pubblico ministero, in realtà, risulta assorbita e
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preceduta dalla già evidenziata totale mancanza della descrizione del fatto, tale da tradursi nella omessa indicazione del fumus commissi delicti, con la conseguente mancanza di un requisito che legittima il sequestro e, al contempo, consente ai giudici la verifica della congruità delle finalità probatorie, ove indicate.
Va ricordato, infatti, che «in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il “fumus commissi delicti” in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagin per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza l sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria», (Sez. 2, Sentenza n. 25320 del 05/05/201, COGNOME, Rv. 267007 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15254 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 263053 01).
Del tutto correttamente, pertanto, il tribunale ha concluso nel senso che l’indagine sulla legittimità del decreto di convalida risulta risulta precluso al giudic del riesame, in quanto irrimediabilmente compromesso dal fatto che dalla lettura del provvedimento impugnato non è «possibile ricavare l’accusa mossa all’odierno indagato, le coordinate fattuali e spazio-temporali del reato ipotizzato […1».
Il pubblico ministero sostiene, infine, che gli elementi descrittivi del fatto e il rapporto di pertinenzialità erano contenuti nel verbale di perquisizione e nel verbale di sequestro delle banconote.
Anche tale ultimo assunto è infondato e non trova riscontro in atti.
A tale riguardo va evidenziato che il pubblico ministero ha allegato tre distinti e separati atti redatti dalla polizia giudiziaria: a) il verbale di sequestro de smartphone, in calce al quale è stato steso il decreto di convalida e dei cui contenuti si è fin qui detto;b) il verbale di sequestro delle banconote; c) il verbale d perquisizione.
Ciò premesso, il tribunale ha correttamente osservato che nei decreto steso in calce al verbale di sequestro dello smartphone non si rinviene nessun rinvio al verbale di sequestro delle banconote, né al verbale di perquisizione.
Da ciò discende che la motivazione per relationem può essere riferita soltanto al verbale di sequestro dello smartphone (di cui si è fin qui detto), ma non anche ai contenuti del verbale di perquisizione e del verbale di sequestro delle banconote, così che risulta destituita di fondamento l’affermazione secondo cui gli elementi descrittivi del fatto e il rapporto di pertinenzialità sarebbero stati indica mediante un rinvio a tali ulteriori atti del procedimento, noti all’indagato.
Segue il rigetto del ricorso.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 19 marzo 2024.