Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31838 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI CAMPOBASSO nel procedimento a carico di:
NOME nata a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/12/2024 del TRIBUNALE del RIESAME di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per l’indagata, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o che comunque sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Campobasso, in funzione di Tribunale del riesame, pronunciando sul riesame proposto dalla sola NOME COGNOME, ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio, operato d’urgenza dalla polizia
giudiziaria nei confronti della suddetta COGNOME e di NOME COGNOME, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso in data 12 febbraio 2024.
Ricorre per cassazione il suddetto Ufficio del Pubblico Ministero, articolando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione degli artt. 648 cod. pen. e 127, 253 e 324 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione, in relazione alla ritenuta assenza della gravità indiziaria. L’imputazione provvisoria contenuta nel decreto di convalida avrebbe descritto nel dettaglio la condotta di ricettazione ascritta agli indagati, non essendo richiesto l’accertamento giudiziale del reato presupposto e neppure la sua esatta tipologia, potendosi peraltro desumere la provenienza delittuosa della res anche dalla sua natura e dalle sue caratteristiche (assenza di immatricolazione in Italia, segnalazione da parte di Autorità estere, irregolarità fiscali della società acquirente).
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura l’apparenza della motivazione in ordine all’avente diritto alla restituzione. Dal momento che quanto in sequestro costituirebbe il corpo del reato, non rileverebbe l’insussistenza delle altre esigenze cautelari di cui all’art. 262 cod. proc. pen., in quanto beni comunque soggetti a confisca obbligatoria. La parte ricorrente non potrebbe vantare, oltre al mero possesso, anche un legittimo ius possidendi.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di cui in motivazione.
Occorre rilevare, preliminarmente, come sia del tutto destituita di fondamento l’eccezione di tardività dell’impugnazione del Pubblico Ministero, avanzata dalla difesa dell’indagata nella sua memoria scritta.
Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all’esito di appello o di riesame nei confronti di provvedimenti in materia di misure cautelari reali (ovvero in materia di sequestro probatorio, giusta il richiamo operato dall’art. 257, comma 1, cod. proc. pen.) non è – come postula erroneamente la difesa – quello di dieci giorni previsto dall’art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente alla materia delle misure cautelari personali e non viene richiamato dal successivo art. 325 cod. proc. pen., ma quello ordinario di quindici
giorni di cui all’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., stabilito per le decisioni adottate in camera di consiglio e decorrente, secondo il disposto del successivo comma 2, lett. a), della medesima disposizione, dal momento della comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701; Sez. 6, n. 11733 del 16/01/2024, RAGIONE_SOCIALE, n.m.; Sez. 2, n. 24311 del 10/02/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 13737 del 15/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275190; Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 265559).
L’ordinanza del Tribunale è stata depositata e comunicata telematicamente a tutte le parti il 26 marzo 2024, alle ore 13:19:29 (cfr. l’attestazione di avvenuta consegna e accettazione, per il tramite del Sistema di Notifiche e Comunicazioni Telematiche, delle ore 15:59:13 in pari data). Il ricorso del Pubblico Ministero è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Campobasso il 9 aprile 2024 (cfr. la Comunicazione di impugnazione in pari data).
Il termine ultimo di quindici giorni sarebbe, quindi, venuto a scadere solo il successivo 10 aprile.
Ciò premesso, è altresì opportuno precisare come, in tema di riesame del decreto di sequestro, il ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 257 e 325, comma 1, cod. proc. pen., sia ammissibile solo per violazione di legge. Quando risulta congruamente illustrato il percorso logico-giuridico dei giudici della cautela in ordine al fumus commissi delicti, non sono dunque consentiti i profili di censura diretti a contestare la motivazione. D’altronde, in linea generale, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità sarebbe comunque solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto.
Quanto invece alla dedotta violazione di legge, si rileva come il Tribunale molisano abbia stigmatizzato il decreto impugnato sotto due distinti aspetti: la mancata indicazione, nella sommaria descrizione del fatto tipico, del delitto presupposto, da individuarsi quantomeno nella sua tipologia; la mancata esplicitazione delle esigenze istruttorie connesse al vincolo ablativo.
Entrambe le conclusioni non risultano congruenti rispetto al concreto percorso giustificativo complessivamente rinvenibile nel provvedimento dell’Ufficio requirente.
3.1. L’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concret il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare; non è pertanto sufficiente il mero
richiamo agli articoli di legge, ma neppure è necessario descrivere i fatti nel dettaglio, né la precisa finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, COGNOME, Rv. 285348; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, COGNOME, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, COGNOME, Rv. 262898).
Nel caso di specie, la provenienza delittuosa è stata indicata nell’imputazione provvisoria, per come riportata nel ricorso, in maniera in effetti poco perspicua («verosimilmente derivanti da una pluralità di reati presupposto, quali favoreggiamento reale o personale e altri reati contro il patrimonio e l’amministrazione della giustizia»); nondimeno, emergevano chiaramente ex actis l’inserimento in SDI dei veicoli a seguito di segnalazione dell’autorità spagnola, la mancata immatricolazione in Italia e le irregolarità fiscali nelle transazioni di acquisto. La condotta criminosa ascritta provvisoriamente a COGNOME, per come ricostruibile in questa fase ancora fluida delle indagini (acquisto all’estero di vetture prive di completa documentazione attestante la lecita provenienza e non immatricolate in Italia, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, e successiva cessione, per l’esposizione al pubblico, a NOME COGNOME, legale rappresentante della distinta RAGIONE_SOCIALE), risultava dunque sufficientemente perimetrata, anche in considerazione della mancanza di plausibili spiegazioni offerte dall’indagata.
Invero, l’onere di motivazione in ordine al reato da accertare deve essere comunque parametrato avendo riguardo, in prospettiva, alla progressione processuale e a quanto potrà ricavarsi proprio dagli accertamenti sulle res sottoposte a vincolo probatorio (cfr. Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, dep. 2016, Zhiding, Rv. 265776); può, dunque, risultare adeguato anche un apparato argomentativo basato su formule sintetiche, qualora sia di immediata percezione la connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato e il successivo sviluppo dell’attività investigativa (Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, COGNOME, Rv. 261614).
3.2. Il decreto di convalida del sequestro probatorio, inoltre, deve indicare concrete e specifiche esigenze probatorie (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 260314; Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, NOME COGNOME, Rv. 250959). Il provvedimento del Pubblico Ministero richiamava espressamente la necessità di «effettuare più accurati accertamenti in ordine alla composizione, natura, provenienza ed alle caratteristiche materiali di quanto in sequestro; fornire adeguato riscontro materiale alle risultanze investigative; salvaguardare l’integrità della res scongiurandone il pericolo di dispersione, manomissione o modificazione».
Alla luce di quanto già illustrato (e in particolare dell’ipotesi di illecito ingress in Italia dei veicoli, provento di reato all’estero), le esigenze probatorie prospettate dalla Parte pubblica non possono reputarsi, come ritenuto nell’ordinanza impugnata, disancorate dalle peculiarità del caso concreto. D’altronde, non coglie nel segno l’osservazione del Tribunale del riesame, laddove qualifica le cose in sequestro come «scevre da qualsiasi profilo di contraffazione», poiché la loro connotazione illecita – per quanto desumibile allo stato – non deriva dalla fisica manomissione dei segni identificativi, ma, salvo quanto potrà emergere dalle successive verifiche, dalla qualità di oggetto materiale di condotte criminose perpetrate all’estero e dall’irrituale ingresso sul territorio nazionale.
3.3. L’ordinanza va dunque annullata, con rinvio al Tribunale di Campobasso, che, nel procedere ad un nuovo esame delle questioni dedotte nell’impugnazione dell’indagata, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
Resta assorbita dalle statuizioni che precedono, la disamina del secondo motivo di ricorso, poiché, ai sensi dell’art. 262, commi 1 e 3, cod. proc. pen., la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto è disposta solo quando non sia necessario mantenere il sequestro a fini di prova.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 2 luglio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pre idente