Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32044 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Albania il 26/08/1999
avverso l’ordinanza del 09/09/2024 del TRIB. LIBERTA di RAVENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
Trattazione cartolare.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/09/2024, il Tribunale di Ravenna, sezione del riesame, ha rigettat l’istanza di dissequestro e confermato il decreto di sequestro probatorio disposto dal PM n confronti di NOME COGNOME relativamente alla contestazione provvisoria della detenzione a fini spaccio di sostanza stupefacente, di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, avente ad oggett una vanga, una zappa, due involucri di cocaina, due smatphone, due sim card, la somma pari a euro 2278,00 custodita all’interno di un borsello, e l’ulteriore somma di euro 176,55 deten all’interno del portafogli.
2.1.Hoxha COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indicata deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, difetto di motivazio motivazione apparante in ordine alla specifica finalità perseguita con la misura reale, posto il giudice a quo si è limitato a richiamare la necessità di accertamento dei fatti e la provenie dei beni in modo generico ed esplorativo senza nulla specificare in modo specifico.
2 2. Con il secondo motivo, lamenta l’assenza di necessità dell’assoggettamento a vincolo delle cose sequestrate, non essendovi alcuna esigenza probatoria di accertamento dei fatti contestazione.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza del rappo di pertinenzialità tra il danaro in sequestro e il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di spaccio, posto che il danaro, anche qualora costituisca corpo del reato, non può esser sottoposto a sequestro probatorio salvo che le banconote o le monete sequestrate abbiano una connotazione identificativa rispetto al fatto da provare.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza ri del provvedimento impugnato e di quello di sequestro, limitatamente alla somma di denaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1.11 ricorso è fondato limitatamente alle cose diverse dalla sostanza stupefacente. Ricorre infatti, il vizio di motivazione mancante allorchè l’apparato argonnentativo a sostegno provvedimento sia completamente privo dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal decidente, oppur linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, come nel caso in cui esse si risolvano in clausole di stile ( n. 45847 dell’ 08/07/2004, Rv. 230415; Sez. 1, n.14419 dell’01/01/2003, Rv. 223800; Sez. 5, n.21725 del 16/04/2003, Rv. 224553). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatt l’intrinseca consistenza del vizio di violazione di legg , differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione. Sul punto, infatti, le Sezioni unite hanno irOtti condivisibilmente s
l’indefettibilità della motivazione sulla finalità probatoria perseguita attraverso il vinc pur quando si tratti del sequestro del corpo del reato, fornendo risposta affermativa al que se anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro (o di convalid sequestro) probatorio debba essere comunque motivato quanto allo scopo in concreto perseguito, funzionalmente all’accertamento dei fatti. E’ dunque da ritenersi superata, secon il supremo Collegio, la distinzione fra cose che recherebbero in sé l’evidenza probatoria e co che non presenterebbero tale autoevidenza, in quanto è comunque necessaria una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali l’accertamento del fatto non possa essere perseguito c altre modalità, non limitative del diritto di disporre del bene ed eventualmente idonee esonerare dalla necessità del vincolo reale (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli). Occor quindi, in ogni caso, secondo la condivisibile impostazione delle Sezioni unite, una motivazio adeguata a dar conto delle esigenze probatorie, sia pur nel rispetto del principio genera enunciato dall’art. 546, lett. e), cod. proc. pen., secondo cui l’esposizione delle r giustificative della decisione deve essere concisa. Pertanto, il provvedimento ablatorio d essere motivato anche e soprattutto in ordine al profilo inerente alla finalizzazione proba dell’apprensione del bene, dovendosi esplicitare nell’apparato giustificativo del provvedimento sequestro (o di convalida di sequestro) il collegamento tra bene da acquisire e accertamento de fatto.
1.2.Nel caso di specie, l’autorità giudiziaria ha rappresentato le concrete risult processuali, basate essenzialmente sul verbale di arresto, descritto il luogo di detenzione a di spaccio dello stupefacente, occultato all’interno di una buca tra la vegetazione della pi ove GLYPH ricorrente era stato Asta dagli operanti, e ‘gli esiti del successivi) controllo ef sull’auto e sulla persona dell’indagato, ritenendo che i fatti siano riconducibili GLYPH al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990.
Il giudice a quo ha anche indicato la causa giustificatrice per la quale si è proceduto sequestro, affermando, per tutte le cose oggetto di sequestro, la necessità di individuare provenienza dei beni e del legittimo proprietario. Tuttavia, tale motivazione è da qualif in termini di apparenza, in quanto si enuncia 4gishatattisemeneweirin modo generico la necessità di procedere al sequestro delle cose diverse dalla sostanza stupefacente, rinvenute in occasione della perquisizione, non essendo specificate le ragioni per cui occorre individuare la provenien dei beni e il legittimo proprietario dei telefoni cellulari, delle sim e degli attrezzi d collegamento tra i suddetti beni in sequestro e le esigenze probatorie non solo non è sta esplicitato nel decreto di convalida emesso dal pubblico ministero ma nemmeno risulta dalla motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, poiché nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato rinvenire un’ adeguata esposizione delle ragioni per le quali compiuto accertamento dei fatti esigerebbe indefettibilmente il mantenimento del vincolo rea sulle sim, sugli smartphone e sugli attrezzi di lavoro, facendo il Tribunale riferimento, in generico ed esplorativo, alla necessità di accertare la legittimità del possesso e la leg provenienza.
p4A InoltreKanto attiene al sequestro probatorio di una somma di danaro, si precisa che una somma di danaro, qualificata come corpo del reato di traffico di stupefacenti, ai sensi dell 253 cod. proc. pen., non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie, in quanto la prova del reato non discende dalla “res” sequestrata, ma dagli atti di indagine circa i rinvenimento (Sez. 6, n. 19771 del 09/04/2009,Rv. 243670). Pertanto, in assenza di specific elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discende non dal semplice accertamento dell’esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro ste nella sua materialità, come ad esempio per le particolari caratteristiche delle monete o d banconote, non è suscettibile di essere sottoposta a sequestro probatori (Sez. 3, n. 22110 del 12/02/2015, Rv. 263661). Ed in particolare, il Tribunale del riesame omesso di motivare in relazione alla richiesta di concernente la restituzione della somma denaro sequestrata ed è indubbio che tale omissione motivazionale possa ricondursi alla violazione di legge nel senso sopra descritto.
2.Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna competente.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle cose diverse dalla sostanza stupefacente e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna competente ai sensi dell’art. 324, comma 5 cod. proc. pen.
Il consigliere estensore Così deciso all’udienza del 07/02/2025
Il Presidente