Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4578 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4578 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 26/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a San COGNOME a Cremano il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/06/2025 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l’ordinanza pronunciata in data 06 giugno 2025 con cui il Tribunale di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 12 maggio 2025.
Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 125 e 253 cod. proc. pen. e conseguente nullità del decreto di sequestro probatorio nonchØ mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine ai presupposti per l’emissione del sequestro probatorio.
2.1. A giudizio della difesa, il provvedimento del Tribunale, così come il decreto di sequestro probatorio, non conterrebbe alcuna indicazione degli elementi in base ai quali Ł stato ritenuto sussistente il fumus del reato di associazione a delinquere, essendosi limitato il Pubblico ministero al mero rinvio per relationem all’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del COGNOME.
La difesa sostiene, in proposito, che il mero rinvio all’ordinanza cautelare non potrebbe costituire l’apparato argomentativo del provvedimento impositivo del vincolo reale in considerazione del fatto che tali due provvedimenti hanno differenti presupposti e differenti finalità.
2.2. ¨ stato eccepito, inoltre, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il decreto di sequestro non conterrebbe alcuna argomentazione in ordine all’impossibilità di conseguire il medesimo risultato con mezzi meno invasivi del vincolo reale nonchØ in relazione alle finalità probatorie poste a fondamento del sequestro con conseguente violazione dell’obbligo di specifica motivazione previsto dall’art. 253 cod. proc. pen. L’ordinanza impugnata sarebbe contraddittoria in quanto i giudici del riesame, dopo aver
affermato la mancanza di una esplicita previsione normativa che sanzioni la nullità del decreto di sequestro probatorio (vedi pag. 3 del provvedimento oggetto di ricorso) avrebbero rimarcato come il decreto debba contenere a pena di nullità una idonea motivazione in ordine alla rilevanza probatoria del bene assoggettato a vincolo, citando in proposito la giurisprudenza e le relative norme che sanciscono la nullità del decreto di sequestro probatorio per mancanza di motivazione sul punto.
La motivazione sarebbe contradditoria anche laddove il Tribunale, dopo aver affermato che decreto di sequestro probatorio deve avere specifica e idonea motivazione in ordine alle finalità perseguite per l’accertamento dei fatti (pag. 4) ha espressamente sottolineato come detto provvedimento possa essere motivato per relationem (vedi pag. 6).
2.3. ¨ stato, infine, affermato che il Tribunale nulla avrebbe argomentato in ordine alla differenza tra l’imputazione contenuta nell’ordinanza di custodia cautelare che avrebbe ad oggetto la sola violazione dell’art. 416 cod. pen. e quella indicata nel decreto di sequestro probatorio in cui sarebbe contestata anche l’aggravante di cui all’art 416-bis.1 cod. pen. con conseguente carenza assoluta di motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
La doglianza con cui la difesa eccepisce violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti Ł infondata.
2.1. In via generale, la motivazione per relationem di un provvedimento giurisdizionale deve ritenersi legittima quando: a) venga richiamato, in modo recettizio ovvero mediante rinvio, un atto del procedimento validamente formato, la cui argomentazione risulti adeguata alle esigenze giustificative proprie del provvedimento che la recepisce; b) dal testo emerga che l’autore del provvedimento impugnato ha effettivamente preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni espresse nell’atto richiamato, le ha vagliate e ne ha verificato la coerenza con la decisione adottata; c) l’atto di riferimento, ove non allegato nØ trascritto, sia comunque conosciuto dall’interessato quantomeno nel momento in cui divenga attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica e, se del caso, di gravame (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216664 – 01; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, COGNOME, Rv. 274252 – 01; Sez. 3, n. 30591 del 07/04/2025, COGNOME, non massimata; Sez. 3, n. 29534 del 10/04/2025, COGNOME, non massimata).
2.2. Nel caso di specie, il decreto di perquisizione e sequestro probatorio veniva eseguito contestualmente all’ordinanza cautelare personale, con la quale erano stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti del COGNOME per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.
La motivazione del decreto di sequestro reca un rinvio per relationem alla richiesta cautelare e alla correlata ordinanza, ai fini della verifica del fumus commissi delicti ; rinvio che, peraltro, si innesta su un parametro concettualmente distinto da quello richiesto dall’art. 273 cod. proc. pen., giacchØ la consistenza indiziaria richiesta per l’adozione di misure cautelari personali non coincide con quella necessaria a fondare un sequestro.
Va, infatti, ribadito che, in materia di sequestro, non Ł richiesta la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona destinataria dell’ablazione, essendo i gravi indizi che sorreggono la misura cautelare personale cosa diversa dal fumus commissi delicti posto a base del sequestro: quest’ultimo attiene, infatti, alla astratta sussumibilità dei fatti contestati in una determinata fattispecie incriminatrice, indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva. Ne discende che il controllo di legittimità sul provvedimento applicativo di sequestro non trasmoda nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, arrestandosi invece alla verifica della mera possibilità, in termini
astratti, di ricondurre il fatto entro una specifica ipotesi di reato.
In tale prospettiva, i giudici del riesame, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici hanno correttamente affermato che l’onere motivazionale in ordine al fumus del delitto contestato risulta adempiuto nel decreto di sequestro probatorio, anche considerando che i reati per i quali Ł stato disposto il sequestro coincidono con quelli oggetto dell’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari e che identici sono gli elementi fattuali rappresentati dall’organo della Pubblica accusa a sostegno del provvedimento reale; segnalando, inoltre, che detto provvedimento dà conto della congruità della motivazione richiamata rispetto alle imprescindibili esigenze giustificative dell’atto adottato (vedi pag. da 4 a 6 dell’ordinanza impugnata).
L’ulteriore censura, con la quale si prospetta un vizio motivazionale in ordine alla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso strumenti meno afflittivi del vincolo reale, risulta proposta in difetto di interesse concreto e attuale all’impugnazione.
Invero, i giudici del riesame -pur formalmente investiti della deduzione attinente alla presunta violazione del principio di proporzionalità- non hanno svolto specifiche considerazioni sul punto, non rinvenendosi alcuna argomentazione in merito. Tale omissione, tuttavia, deve essere scrutinata alla luce del contenuto della doglianza così come formulata, dovendosi preliminarmente verificare se essa fosse conforme ai canoni di ammissibilità richiesti per l’impugnazione.
Orbene, l’esito di tale verifica Ł negativo, poichØ il motivo di riesame si esaurisce in una mera enunciazione assertiva, con argomentazioni apodittiche, estremamente sintetiche e prive di un’effettiva correlazione con gli elementi fattuali e giuridici rilevanti. Ne discende la sua genericità e, conseguentemente, la mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. che impone l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento di ciascun motivo di impugnazione.
Deve, pertanto, ribadirsi il principio – di costante affermazione nella giurisprudenza di legittimità – secondo cui Ł inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che non abbia esaminato un motivo di impugnazione inammissibile ab origine per genericità o manifesta infondatezza, atteso che l’eventuale accoglimento della doglianza non sarebbe comunque idoneo a determinare un esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281- 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata).
Ne consegue, in definitiva, che la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità Ł inammissibile per carenza di interesse atteso che il motivo di riesame Ł generico e non risponde ai requisiti di specificazione prescritti dal legislatore, e che, di conseguenza, la doglianza, anche ove condivisa, non produrrebbe alcun vantaggio processuale per la parte ricorrente nel successivo giudizio di rinvio.
La censura con cui viene dedotta la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze probatorie non Ł consentita.
4.1. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro, il ricorso per cassazione Ł ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioŁ, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano
ancorate alle peculiarità del caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 11320 del 13/12/2022, COGNOME, non massimata).
4.2. Nel caso di specie, le doglianze espresse dalla difesa, al di là della cornice nella quale sono inserite, si risolvono in censure rivolte contro la motivazione, peraltro con incursioni non consentite, nell’analisi del merito, si tratta dunque di motivi di certo non compatibili con il limite della violazione di legge previsto dall’art. 325 cod. proc. pen.
Il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e apparenza di motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale e ciò a fronte di un iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, attestante la chiara ed espressa finalità probatoria del decreto di sequestro disposto dal Pubblico ministero (vedi pag. 5 e 6 dell’ordinanza impugnata).
Deve essere affermato, in conclusione, che il provvedimento impugnato non Ł affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta, infatti, coerente con le emergenze investigative e non riconducibile nØ all’area semantica della motivazione “assente” nØ a quella della motivazione “apparente”.
5. L’ultima doglianza, con la quale si prospetta un vizio di motivazione in ordine alla dedotta discrasia tra l’imputazione enunciata nell’ordinanza applicativa della custodia cautelare – che avrebbe riguardato la sola violazione dell’art. 416 cod. pen. – e quella richiamata nel decreto di sequestro probatorio – in cui sarebbe stata contestata anche l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. – non Ł scrutinabile in questa sede, poichØ investe una questione non previamente devoluta al Tribunale del riesame e, per di piø, non riconducibile a profili rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Va, infatti, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poichØ esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame. In tale prospettiva, l’accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito o incidentale, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, COGNOME, Rv. 284419-01; Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286752-01).
Ne consegue che le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione hanno ad oggetto ‘punti della decisione’ ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, COGNOME, Rv. 163151-01; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, COGNOME, non massimata).
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME