Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44825 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44825 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME nato a Palermo 1’8.3.1985, contro l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 29,3.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. NOME COGNOME in difesa di Santo Spuria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale di Palermo ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME contro il decreto emesso dal PM di Palermo in data 2.3.2024 con cui era stato convalidato il sequestro operato in via d’urgenza dalla PG ed eseguito all’esito della perquisizione domiciliare a carico di NOME COGNOME, sequestro che aveva avuto ad oggetto la somma complessiva di euro 352.850 attinta in relazione al delitto di cui all’art. 648 cod. pen. in quanto corpo del reat ovvero, comunque, cosa pertinente al reato;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore e procuratore speciale che deduce:
2.1 violazione di legge penale sostanziale e processuale con riguardo agli artt. 254, 354 e 355 cod. proc. pen., 648-bis cod. pen.: ripercorsa la vicenda cautelare che ci occupa, richiama la giurisprudenza che afferma la necessità, anche in questa sede, di individuare il delitto presupposto all’origine del bene attinto dalla misura reale e, per altro verso, la condotta tipica del delitto di riciclaggio; segnala che, nel caso di specie, il PM si era limitato a far riferimento alla disponibilità, d parte di NOME COGNOME, di una ingente somma di denaro le cui modalità di conservazione lasciavano “presagire” una “inequivocabile provenienza delittuosa”; rileva che, a fronte delle considerazioni svolte con l’istanza di riesame, il Tribunale ha ritenuto configurabile il delitto di riciclaggio alla luce dell’entità e delle anoma modalità di custodia della somma denaro, di cui ha affermato la verosimile provenienza da violazioni fiscali e della normativa antiriciclaggio di cui, tuttavia, non vi era alcuna traccia né nell’atto di PG ma nemmeno nel provvedimento di convalida del PM così avendo dato luogo ad una non consentita integrazione della motivazione del provvedimento impugnato ed evocato, inoltre, una disciplina, quella fiscale, che contempla anche ipotesi e fattispecie di illecito non penalmente rilevanti; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2 violazione di legge penale sostanziale e processuale con riguardo agli artt. 254, 354 e 355 cod. proc. pen., 648-bis cod. pen. per assenza di finalità probatoria sottesa al provvedimento impugnato: rileva che le finalità probatorie indicate dal PM nel decreto di convalida sono state ribadite dal Tribunale con motivazione di fatto apparente essendo impossibile comprendere quale dovrebbe essere il risultato dell’accertamento sulle banconote ovvero delle impronte latenti o tracce biologiche, accertamenti comunque del tutto irrilevanti rispetto alle ipotesi delittuose ventilate in tema di violazioni finanziarie o della normativa antiriciclaggio; aggiunge che il principio di proporzionalità sotteso anche alla adozione delle misure reali avrebbe imposto la fotocopiatura delle banconote ovvero il loro prelievo a campione;
3. la Procura Generale ha trasmesso le proprie conclusioni insistendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni appresso esposte.
1. Il Tribunale del Riesame ha confermato il provvedimento con il quale il PM di Palermo – a fronte di un sequestro operato dalla PG ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen. – aveva convalidato la misura come sequestro “probatorio” avente ad oggetto la somma complessiva di 344.850 euro rinvenuta presso la abitazione di NOME COGNOME in sede di perquisizione e confezionati in sacchetti di plastica sottovuoto “… a loro volta stipati in contenitori di plastica n vano sottoscala del ripostiglio …” e che l’indagato aveva riferito trattarsi di provent dell’attività commerciale del fratello NOME.
Il PM aveva collegato la convalida del sequestro al delitto di cui all’art. 648bis cod. pen. ed aveva evidenziato la funzionalità della misura ablativa all’espletamento di indagini dirette a verificare le matrici alfanumeriche delle banconote e ad esaltare le impronte digitali ovvero verificare la presenza, su di esse, di tracce biologiche.
Il Tribunale ha osservato che il decreto di convalida rinviava alla perquisizione ed al sequestro in cui era stato evocato il delitto di ricettazione ed erano state richiamate le finalità di indagine a giustificazione della apposizione del vincolo cautelare quantomeno sull’importo di euro 344.850 “… trattandosi all’evidenza del provento scaturente da verosimili violazioni fiscali e delle normativa antiriciclaggio” (cfr., pag. 4).
I giudici del Riesame hanno giudicato inattendibile e meramente “labiale” la giustificazione fornita da NOME COGNOME, indicato dallo stesso indagato come la persona cui apparteneva il denaro e che lo aveva occultato il denaro nell’abitazione del fratello ove si era trasferito nel 2022 dopo la separazione dalla compagna ma che, tuttavia, hanno osservato, risulta in realtà ancora residente in INDIRIZZO
Hanno giudicato insufficienti, a corroborare le dichiarazioni del ricorrente la relazione del professionista allegata all’istanza di riesame così come le dichiarazioni rese da NOME COGNOME hanno dunque ribadito la sussistenza del “fumus” del delitto di riciclaggio ascritto a NOME COGNOME e la congruità della
motivazione con cui il PM aveva giustificato l’apprensione del denaro in relazione alle indicate finalità di indagine.
Quanto alla provenienza del denaro, e replicando ai rilievi difensivi, il Tribunale ha affermato che la stessa entità della somma in uno alle modalità di confezionamento ed occultamento “… lasciano ragionevolmente ipotizzare che essa costituisca il corpo del reato trattandosi di all’evidenza di provento scaturente da verosimili violazioni finanziarie e della normativa antiriciclaggio” (cfr., pagg. 34 del provvedimento in verifica).
3. Tanto premesso, rileva il collegio che la giurisprudenza ha più volte affermato che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, non si richiedono l’esatta individuazione e l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti e interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (cfr., tra le tante, in tal senso, Sez. 2, n. 6584 del 5 15/12/2021, Rv. 282629).
Il sequestro con finalità probatorie, peraltro, rappresenta un mezzo di ricerca della prova, ovvero uno strumento idoneo ad accertare la fondatezza della notitia criminis attraverso l’acquisizione del corpo del reato e delle cose ad esso attinenti; il vincolo cautelare può pertanto rendersi necessario anche al fine di stabilire gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di verificare la configurabilità o meno di un reato, ma anche l’inquadramento di tale condotta in una o in un’altra figura criminosa, il tutto in una fase del procedimento caratterizzata dalla fluidità dell’imputazione sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 4306 d 17/10/1995, Rv. 203119; Sez. 6, n.14411 del 5/3/2009, Rv.243267; Sez. 3, n.24846 del 28/4/2016, Rv,267195; conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 16070 del 19.3.2024, Lin Xinxian; Sez. 2, n. 46652 del 25.10.2023, COGNOME; Sez. 2, n. 30006 del 24.6.2022, Masone).
Nel caso di specie, come accennato, né il verbale di sequestro operato in via d’urgenza dalla PG né, nemmeno, il provvedimento di convalida emesso dal PM avevano fatto cenno alcuno, nemmeno in termini generici o di mera ipotesi investigativa, di quale fosse l’origine delittuosa del denaro di cui si assumeva – in termini di fumus il riciclaggio.
Soltanto in sede di riesame il Tribunale ha fatto riferimento a “… verosimili violazioni finanziarie e della normativa antiriciclaggio” (cfr., pagg. 3-4 del provvedimento in verifica), in tal modo “integrando” una motivazione obiettivamente carente del provvedimento di convalida.
Ed è allora appena il caso di ribadire che il tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di
applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l’esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2 – , n. 7258 del 27/11/2019, dep. 24/02/2020, COGNOME, Rv. 278509 – 01; conf., Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268800 – 01, nonché Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789 – 01; tra le non massinnate, Sez. 3, n. 8664 del 17.1.2024, NR RAGIONE_SOCIALE; Sez. 2, n. 17062 del 7.4.2022, COGNOME).
Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 15.10.2024.