Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23460 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23460 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Verona il 07/12/1987
avverso l’ordinanza del 27/12/2024 del Tribunale di Verona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/12/2024, il Tribunale di Verona rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso il decreto del 02/12/2024, con il quale il Pm aveva convalidato, ai sensi dell’art. 253 cod.proc.pen., il sequestro operato in via d’urgenza dal Corpo della Polizia provinciale di Verona in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen.30, comma 1 lett. h), 21 comma 2 lett. u) I.n. 157/1992.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME FrancescoCOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 253,324, 125 cod.proc.pen. e 30 lett. h), I.n. 157/1992.
Lamenta che il provvedimento di sequestro non conteneva la descrizione della condotta ipotizzata a carico del COGNOME con conseguente nullità dello stesso; il Tribunale avrebbe dovuto rilevare tale nullità e non integrare con la propria motivazione, peraltro illogica, il decreto di sequestro.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 253,324, 125 cod. proc. pen.
Lamenta che il provvedimento di sequestro non motivava in ordine alle ragioni legittimanti il sequestro dell’arma e delle munizioni del COGNOME con conseguente nullità per difetto di specificazione delle finalità probatorie; il Tribunale avrebb dovuto rilevare tale nullità e non integrare con la propria motivazione, peraltro illogica, il decreto di sequestro
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 3, 240,324, cod.proc.pen. e 30 lett. h), I.n. 157/1992
Espone che il fucile e la ricetrasmittente non potevano essere oggetto di sequestro perché l’art. 30 lett h) I 157/1992 consente solo il sequestro dei mezzi vietati per la caccia; inoltre, il richiamo all’art. 240, comma 2, cod.pen. era privo di motivazione in merito al nesso tra le cose sequestrate ed il reato.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con restituzione dei beni sequestrati al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è, nel complesso, infondato.
Questa Corte ha affermato, che, in tema di sequestro probatorio, la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l’indicazione della sola norma violata (Sez.3, n.3604 del 16/01/2019, Rv.275688 – 01; Sez.6, n.37639 del 13/03/2019, Rv.277061-01; Sez.5, n.13594 del 27/02/2015, Rv.262898 – 01); inoltre, il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv.273548 – 01; Sez.U, n. 5876 del 28/01/2004,Rv.226711 – 01).
Quanto alla forma della motivazione, questa Corte ha precisato che il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio può essere sorretto anche da una motivazione enunciata mediante formule estremamente sintetiche o prestampate, quando, avuto anche riguardo agli atti processuali ivi richiamati, siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità delle cose sequestrate (Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Rv.259949;Sez.2, n.52619 del 11/11/2014, Rv.261614).
La valutazione della legittimità del vincolo reale, inoltre, non deve essere effettuata nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, quanto, piuttosto, con riferimento all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o prove ulteriori del fatto, non esperibili senza la sottrazione all’indagato della disponibilità della res o l’acquisizione della stessa nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez.3, n. 3465 del 03/10/2019, dep.28/01/2020, Rv.278542 – 01 Sez.3, n. 15177 del 24/03/2011, Rv.250300 01 ).
Nella specie, il provvedimento di convalida, come correttamente ritenuto dal Tribunale del riesame, non può certo dirsi carente di motivazione in ordine ai presupposti di applicabilità del vincolo reale.
Esso consente la conoscenza degli estremi del reato per il quale si procede e la condotta concorsuale contestata al ricorrente nonchè, il rapporto di pertinenzialità tra l’oggetto del sequestro e il fatto reato ipotizzato dal Pubblico Ministero (anche attraverso il contenuto dei verbali di sequestro del Corpo di Polizia Provinciale di Verona del 30.11.2024, richiamati ed allegati materialmente al decreto di convalida), e contiene ulteriore specifica motivazione in ordine alla specifica finalità probatoria perseguita e, cioè, la necessità di approfondimenti
investigativi mediante accertamenti di natura tecnica da effettuarsi sui beni in sequestro.
4. Non merita, infine, censura l’ordinanza impugnata nemmeno in relazione al terzo motivo con cui si contesta anche il profilo della confiscabilità dei beni in
sequestro, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è
inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti al critica di una sola delle diverse “rationes decidendi” poste a fondamento della
decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del
06/12/2017 – dep. 23/01/2018, Bimonte, Rv. 272448).
5. In definitiva, il ricorso è per un motivo infondato e per altro inammissibile e, come anticipato, va rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/05/2025