Sequestro probatorio: motivazione e limiti del ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28586 del 2024, offre importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali e, in particolare, sui requisiti di motivazione del sequestro probatorio disposto per il reato di riciclaggio. La decisione affronta anche il tema specifico dell’impugnazione del sequestro di dispositivi informatici, come i telefoni cellulari, delineando i presupposti di ammissibilità del ricorso.
I Fatti del Caso: Sequestri per Riciclaggio
Il caso trae origine da un’indagine per associazione a delinquere e riciclaggio. Un soggetto era accusato di aver riciclato i proventi di reati fiscali (emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e omessa dichiarazione) attraverso società estere a lui riconducibili.
Nei suoi confronti, l’autorità giudiziaria aveva disposto due diverse misure:
1. Un sequestro preventivo per un importo di circa 20.000 euro, calcolato in via presuntiva come il 2% del profitto illecito generato dalle attività criminali.
2. Un sequestro probatorio avente ad oggetto il suo telefono cellulare, al fine di acquisire elementi utili all’accertamento dei fatti.
Il Tribunale del Riesame di Padova aveva confermato entrambe le misure, spingendo la difesa dell’indagato a proporre ricorso per cassazione.
L’Ordinanza Impugnata e i Motivi del Ricorso
La difesa ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del Riesame sulla base di tre principali motivi.
Il primo motivo contestava la proporzionalità del sequestro preventivo, sostenendo che l’importo fosse stato calcolato in modo arbitrario e non basato su un profitto effettivamente accertato in capo all’indagato.
Gli altri due motivi si concentravano invece sul sequestro probatorio del telefono. Si lamentava, in primo luogo, un difetto di motivazione del decreto, in quanto non specificava il reato presupposto del riciclaggio. In secondo luogo, si contestava la legittimità del sequestro del dispositivo, sostenendo che non fosse stata fornita una spiegazione adeguata sulla sua pertinenza al reato e che la presenza di dati sensibili estranei all’indagine lo rendesse illegittimo.
La Decisione della Cassazione sul sequestro probatorio
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. La sentenza offre spunti cruciali su tre aspetti distinti.
Inammissibilità del motivo sul sequestro preventivo
La Corte ha ribadito un principio consolidato: il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge. Non è possibile, in sede di legittimità, rimettere in discussione valutazioni di merito, come quella sulla congruità e proporzionalità dell’importo sequestrato. Poiché il Tribunale del Riesame aveva adeguatamente motivato la sua decisione, definendo l’importo come una stima prudenziale e al ribasso, la censura della difesa è stata dichiarata inammissibile.
La motivazione del sequestro probatorio nel riciclaggio
Sul punto centrale della motivazione del sequestro probatorio, la Cassazione ha chiarito che, nel caso di riciclaggio, non è necessaria l’esatta e specifica indicazione del delitto presupposto. Richiamando un precedente delle Sezioni Unite (sent. n. 36072/2018), i giudici hanno affermato che è sufficiente il richiamo alle attività di sostituzione o trasferimento di denaro o beni di provenienza delittuosa. Il decreto deve spiegare la finalità probatoria perseguita, ma non è nullo se omette di individuare puntualmente il reato da cui originano i proventi illeciti.
I limiti al ricorso per il sequestro di dispositivi informatici
Infine, per quanto riguarda il sequestro del cellulare, la Corte ha fatto riferimento a un’altra pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 40963/2017). È ammissibile il ricorso contro il sequestro di un supporto informatico solo se il ricorrente deduce un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva di specifici dati. Nel caso di specie, la difesa si era limitata a una doglianza generica, senza indicare quali dati specifici e riservati, contenuti nel telefono, si volessero proteggere. Di fronte alla previsione della restituzione del dispositivo previa estrazione di una copia forense, il motivo è stato ritenuto infondato per mancanza di uno specifico interesse a ricorrere.
le motivazioni
La Suprema Corte ha respinto il ricorso basandosi su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. Per quanto riguarda il sequestro preventivo, è stato ribadito che la valutazione sulla proporzionalità della somma vincolata è una questione di merito, non censurabile in Cassazione se l’ordinanza impugnata presenta una motivazione logica e non meramente apparente. Il Tribunale del Riesame aveva, infatti, giustificato l’importo come una stima prudenziale e conservativa, rendendo la doglianza inammissibile.
Sul sequestro probatorio, la Corte ha sottolineato che l’obbligo di motivazione deve essere modulato in base alla natura del reato e del bene sequestrato. Per il riciclaggio, è sufficiente che il decreto faccia riferimento alle attività illecite di trasferimento di denaro, senza dover necessariamente identificare in modo puntuale ogni singolo reato presupposto. Questo perché l’accertamento probatorio mira proprio a ricostruire tali flussi e le loro origini.
Infine, in relazione al sequestro del dispositivo mobile, la decisione si fonda sulla necessità che il ricorrente dimostri un interesse specifico e concreto. Non basta lamentare la presenza generica di dati sensibili; occorre specificare quali dati si intende tutelare e perché la loro acquisizione sarebbe illegittima. In assenza di tale specificazione, e a fronte dell’imminente restituzione del bene dopo la copia forense, il ricorso perde di fondamento.
le conclusioni
La sentenza consolida l’orientamento secondo cui il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari reali è strettamente confinato alla violazione di legge, escludendo riesami nel merito. Vengono inoltre delineati con chiarezza i requisiti di motivazione per il sequestro probatorio in contesti complessi come il riciclaggio, bilanciando le esigenze investigative con il diritto di difesa. Infine, si stabilisce un onere di specificità a carico di chi impugna il sequestro di dispositivi informatici, al fine di evitare ricorsi generici e dilatori.
È possibile contestare in Cassazione la proporzionalità di un sequestro preventivo?
No, la valutazione sulla proporzionalità e adeguatezza dell’importo di un sequestro preventivo è una questione di merito. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per violazione di legge, non per riesaminare il merito della decisione se questa è sorretta da una motivazione logica e non apparente.
Il decreto di sequestro probatorio per riciclaggio deve indicare specificamente il reato presupposto?
No. Secondo la Corte, per la validità del decreto di sequestro probatorio per riciclaggio è sufficiente che la motivazione dia conto della finalità di accertamento dei fatti, facendo riferimento alle attività di sostituzione o trasferimento di beni di provenienza illecita, senza che sia necessaria l’esatta e specifica individuazione del delitto presupposto.
Quando è ammissibile il ricorso contro il sequestro di un telefono cellulare?
Il ricorso è ammissibile solo se l’interessato deduce un interesse concreto e attuale all’esclusiva disponibilità di dati specifici contenuti nel dispositivo. Una lamentela generica sulla presenza di dati sensibili non è sufficiente, specialmente se è prevista la restituzione del dispositivo dopo l’estrazione di una copia forense dei dati.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28586 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA in Cina avverso l’ordinanza del 25/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
udito il difensore AVV_NOTAIO che si richiama ai motivi principali ed ai motivi aggiunt depositati;
letta la memoria di replica della difesa.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25 gennaio 2024, il Tribunale di Padova, respingeva le istanze di riesame avanzate nell’interesse di NOME avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo tribunale in data 7 novembre 2023, in relazione ai reati di associazione a delinquere e riciclaggio allo stesso contestati e nei confronti del decreto convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. il 7-12-2023. L’indagato, in particolare, er accusato di avere riciclato i proventi dei reati di emissione di fatture per operazioni inesi dichiarazione fraudolenta ed omessa dichiarazione attraverso alcune società greche ritenute nella sua disponibilità di fatto.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti GLYPH motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att.
cod.proc.pen.:
erronea applicazione degli articoli 648 quater codice penale nonché 321, 322 e 324 codice procedura penale nella parte in cui si era ritenuto rispettato il principio di proporzional violazione ex articolo 606 lettera b) codice procedura penale; al proposito, si deduceva che essendo stato disposto il vincolo cautelare reale della somma di euro 20.660, pari al 2°/0 dell’importo che le società del sodalizio criminale avevano corrisposto a quelle greche, non si era tenuto conto che non era mai stato accertato che il ricorrente avesse ottenuto dalle somme oggetto di riciclaggio un’utile pari alla somma in sequestro ed, in ogni caso, il calcolo profitto del 2°/o aveva riguardato anche fatture di società che non erano ricomprese nel perimetro dell’imputazione mossa all’indagato; ancora, si deduceva che la polizia giudiziaria non era stata in grado di quantificare con esattezza l’ammontare delle somme di denaro oggetto di riciclaggio cosicché, l’importo stabilito a titolo di percentuale, doveva rite totalmente privo di riscontro mancando l’esatta individuazione del profitto illecito da sottopor a sequestro; sul punto, la motivazione del tribunale del riesame doveva ritenersi meramente apparente; risultava quindi violato il principio di proporzionalità posto che la misura sequestro preventivo deve essere pari alla misura del prezzo o del profitto del reato non potendo disporsi sequestri per importi superiori o comunque indeterminati; in ogni caso, l’importo del profitto doveva individuarsi nella somma pari ad euro 4063, non potendo farsi riferimento alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE 2018 che non compaiono nei capi di imputazione da due a 25;
inosservanza degli articoli 125, 253 e 355 codice procedura penale nella parte in cui si era ritenuto il decreto di sequestro probatorio sufficientemente motivato non essendo stato specificato nel provvedimento il delitto presupposto del reato di riciclaggio contestat all’indagato; al proposito si deduceva la nullità dell’ordinanza impugnata nella parte in c aveva ritenuto sufficiente la contestualità dell’esecuzione del decreto di sequestro preventivo per informare il ricorrente delle imputazioni a suo carico anche in relazione al provvedimento di sequestro probatorio, trattandosi di provvedimenti autonomi e distinti;
inosservanza degli articoli 125, 253 e 355 codice procedura penale nella parte in cui era stato ritenuto legittimo il sequestro probatorio del telefono del ricorrente non essendo stata forni spiegazione se detto apparecchio fosse cosa pertinente al reato o se gli esiti delle indagin informatiche potessero essere utili ai fini dell’accertamento del fatto; la presenza all’inte dell’apparecchio telefonico di dati sensibili e riservati del tutto estranei alle ipot contestazione rendeva illegittimo il sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è proposto per doglianze non consentite e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 de 29/05/2008, Rv. 239692 – 01). Nel caso in esame non appare sussistere l’ipotesi della motivazione insussistente o meramente apparente posto che, il tribunale del riesame cautelare reale, ha comunque esplicitato adeguatamente le ragioni della propria decisione in relazione alla proporzionalità del sequestro disposto, che si contesta con il primo motivo, sottolineando, a pagina 8 del provvedimento impugnato, come il calcolo che portava all’emissione del sequestro per l’importo di C 20.000 circa, doveva ritenersi essere stato effettuato in misura prudenziale ed al ribasso, rispetto, sia al complesso delle somme movimentate e provenienti dalle fatturazioni per operazioni inesistenti, che dal complessivo e totale profitto realizzato ricorrente. Ed a fronte di tale specifica motivazione il ricorso propone doglianze sotto il pro della illegittimità della valutazione che non sono deducibili nella presente sede.
2. Quanto al secondo motivo in tema di legittimità del sequestro probatorio sotto il profil del difetto di motivazione dello stesso per omessa indicazione dei reati presupposto del riciclaggio contestato a carico del Lu, va ricordato come secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 – 01); in applicazione di detto principio si è successivamente statuito come l’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348 – 01). Orbene, l’applicazione dei sopra esposti principi al caso del sequestro probatorio disposto su cose pertinenti il reato di riciclaggio, deve portare ad escludere che lo stesso debba necessariamente contenere anche l’esatta individuazione del delitto presupposto oltre che la precisa descrizione dello stesso, essendo sufficiente il richiamo alle attività di sostituzion trasferimento di denaro o beni oggetto di precedenti attività delittuose. Inoltre, va altr sottolineato come l’impugnata ordinanza motivi circa la pertinenzialità delle cose sequestrate
alle indagini in corso con motivazione che non appare censu – rabile nella presente Sede di legittimità.
GLYPH Infine, in relazione alla doglianza relativa al sequestro dell’apparecchio cellulare va rammentato che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. 40963 del 20/07/2017, Rv. 270497 – 01). Orbene, nel caso in esame, a fronte di una specifica affermazione contenuta nel provvedimento impugnato circa l’imminente restituzione del cellulare previa copia forense, il ricorso nulla di specifico assume né in relazione alla mancat effettuazione di tale attività né con riguardo all’interesse specifico del Lu alla esclu disponibilità di alcuni e specifici dati, che non vengono neppure indicati e che sarebbero stat contenuti proprio in quell’apparecchio.
Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 3 luglio 2024