Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45253 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45253 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MODICA il 22/02/1977
avverso l’ordinanza del 06/05/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale del Riesame di Milano.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 6/5/2024 il Tribunale del Riesame di Milano confermò il decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano il 13/4/2024 nell’ambito del procedimento che vedeva indagati COGNOME NOME, COGNOME Julian COGNOME e COGNOME NOME in relazione al reato previsto e punito dagli artt. 81 cod. pen. e 2 d.lgs. 74 del 2000 per avere, al fine di evadere VIVA, indicato elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo di € 64.720.541,00 nelle dichiarazioni IVA della società RAGIONE_SOCIALE relative alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, avvalendosi di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti emesse da una serie di società, tra cui RAGIONE_SOCIALE ancora, risultava contestato l’illecito previsto e punito dagli artt. 5 lett. a) e GLYPH 6 lettera a), 21 e 25 quinquiesdecies d. Igs. 231/2001.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione COGNOME in proprio e quale legale rapp. della RAGIONE_SOCIALE a mezzo del difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.
Con il primo motivo, denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. per “la radicale assenza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato nonché da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame in ordine al nesso di pertinenzialità e, quindi, alla mancata limitazione dell’oggetto del decreto di perquisizione e sequestro e della conseguente attività esecutiva al corpo di reato e alle cose pertinenti al reato”. Si lamenta che con l’istanza di riesame era stato esposto che “il decreto di sequestro non ha avuto a oggetto i dati, le informazioni e le tracce costituenti corpo di reato o pertinenti il reato ma l’intero indiscriminato contenuto di tutti i PC del Ambrosiano Group S.p.A.” e che detto decreto “era privo di motivazione in quanto richiamava per relationem il decreto di sequestro preventivo di urgenza che non era conosciuto dall’Ambrosiano”. Si sostiene, quindi, che l’eccezione di nullità del decreto per difetto di motivazione era stata ignorata dal Tribunale del Riesame che si era limitato a osservare che il provvedimento impugnato era “sufficientemente motivato” e che eventuali lacune potevano essere colmate dal Tribunale, senza considerare che si era in presenza di una motivazione totalmente assente che non poteva essere integrata.
La “denunciata totale assenza motivazionale dell’atto genetico”, quindi, ad avviso della difesa, si sarebbe riverberata anche sull’ordinanza del Tribunale del Riesame che “non aveva preso in considerazione la critica indirizzata al decreto di perquisizione e sequestro e all’attività successiva di PG”.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge “in relazione a art. 147, 253 e 324 cod. proc. pen. per la mancanza del nesso di pertinenzia fra i computer oggetto del decreto di perquisizione e sequestro e il reato ipot a carico della GS S.p.A. nonché la mancanza di motivazione”. Si assume che nell’ordinanza, così come nel decreto di sequestro, non è individuato il nes pertinenzialità in relazione ai beni e ai dati di RAGIONE_SOCIALE “in assenza di con evidenza di elementi che, a prescindere dal debito tributario delle imp consorziate, lascino intendere che essi siano veri e propri serbatoi di manodop e che dunque sussista il fumus degli elementi costitutivi della fittizi contratti”.
Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli 147, 253 e 324 cod. proc. pen. per il mancato rispetto il principio di adeguat e proporzionalità e la mancata di motivazione. Si espongono, quindi, i princ giurisprudenziali di riferimento in materia di sequestro di dispositivi elettron dati informatici e si deduce che né il decreto di sequestro né il provvedim impugnato spiegano perché fosse necessaria “l’indiscriminata apprensione di un massa di dati informatici e di supporti, senza selezione di essi e, comun l’indicazione di eventuali criteri di selezione”, e perché quei dati dovessero acquisiti presso Ambrosiano e non presso GS.
Con il quarto motivo, si denuncia la violazione di legge con riferimento a art. 147, 253 e 324 cod. proc. pen. in relazione al carattere esplorati sequestro e il difetto di motivazione sul punto. Si assume che la mancanza motivazione del sequestro probatorio rivelava la natura esplorativa de perquisizione e del sequestro che risultavano finalizzati alla ricerca, più ch prova, della notitia criminis verso Ambrosiano. Richiamando giurisprudenza d legittimità si deduce che, in relazione ai dati contenuti in un supporto inform per la legittimità del loro sequestro è necessario che vengano: identificati il del reato e il collegamento con i dati informativi; indicate le finalità probato sequestro; esposte le ragioni per cui si procede al sequestro integrale del sup informatico e non di singoli dati; specificata la durata del se uestro, che no protrarsi oltre “il tempo necessario per l’analisi tecnica d supporto e dei esso contenuti”.
Con il quinto motivo, si denuncia la violazione della legge penale e il vizi motivazione in ordine al fumus e in relazione all’art. 2 d.lgs. 74/2000 e 321 proc. pen. rilevando che il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza del presupp valorizzando l’esistenza di una prassi che coinvolgeva operatori economici ven in rapporto con gli indagati senza individuare “gli elementi di fatto, quantom di natura indiziaria, con specifico riferimento alle figure degli odierni ricorr
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Giova, innanzitutto, rammentare che secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, condiviso da questo Collegio, il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da risultare inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice ovvero si sviluppi secondo linee argomentative talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv 239692; Sez. U. n. 5876 del 28/1/2004, Ferazi in proc. COGNOME, Rv. 226710 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/0172013,Gabriele Rv. 254893).
Tanto premesso, l’art. 253 comma 1 cod. proc. pen. prescrive che il decreto di sequestro probatorio debba essere motivato.
Dopo ripetuti interventi delle Sezioni Unite, l’orientamento senz’altro prevalente ritiene che la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità: la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, con l’indicazione delle sue coordinate spazio temporali; la riconduzione di tale condotta ad una fattispecie incriminatrice; la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa ( Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, COGNOME, Rv 277061; Sez. 6, n. 12612 del 13/1/2021, B.).
Non esistendo criteri predeterminati e oggettivi in base ai quali valutare l’adempimento dell’onere motivazionale, lo sforzo argomentativo richiesto al PM varia in funzione di molteplici fattori, sostanzialmente riconducibili alla natura de bene costituente corpo di reato o cosa pertinente al reato che si intende sequestrare, alle finalità probatoria che l’ablazione mira a soddisfare e all’ipotesi di reato per cui si procede, con la conseguenza che quanto più è di intuitiva evidenza la connessione fra tali elementi tanto più si riduce l’onere del Pubblico ministero di spiegare il motivo per cui si procedelVapprensione del bene.
Nel caso di specie, il decreto di perquisizione e sequestro, cui la Corte può accedere essendo stata prospettata una violazione di legge, fornisce una
descrizione puntuale tanto dei soggetti nei cui confronti si sta procede dell’ipotesi di reato che si ritiene integrata con indicazione tanto dell’impo si assume evasa e del meccanismo che l’aveva permessa, costituito dal “simulazione di contratti di appalto, in luogo di contratti di somministrazio manodopera”, con “fornitori di servizi di logistica” che, in base a para espressamente indicati, potevano essere considerati “meri serbatoi di personal quanto al ruolo svolto dalla Ambrosiano S.p.A., quale “emittente di fatture di fatta”, con l’indicazione degli anni di imposta, dell’imponibile e dell’IVA evas
L’illecito delineato nel decreto di perquisizione e sequestro – c sottolineato dall’ordinanza impugnata- rendeva di immediata percezione i collegamento tra le condotte che, secondo l’ipotesi accusatoria, integravan reato, i beni che il PM intendeva sequestrare, ossia gli apparecchi informati grado di immagazzinare dati e la documentazione extracontabile rinvenuti ne luoghi da perquisire che rispondevano al criterio selettivo della idoneit attestare il coinvolgimento della RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE nella frode” individuato dal PM, finalità investigative perseguite, ossia la ricostruzione della natura dei r economici sottesi ai contratti di appalto intervenuti fra le società indicat preliminare rubrica.
Non è quindi eccentrica, e comunque non integra una motivazione apparente, la conclusione cui perviene il Tribunale in relazione alla idoneità informazioni riportate nel decreto a delineare un rapporto di pertinenzialità beni sequestrati e la notizia di reato, non essendo destituita di fondamen massima di esperienza individuata dal Tribunale secondo cui “sui computer i dotazione degli uffici e sui dispositivi cellulari di chi materialmente svolgeva a lavorativa strettamente connessa alla coltivazione potevano essere rinvenuti documenti o comunicazioni utili a ricostruirli”.
Questa Corte, in tema di sequestro probatorio relativo a reati c impongano la ricostruzione del volume d’affari di una società e l’esame dell’in contabilità, ha sostenuto che il decreto di sequestro può limitarsi a indicazione relativa alla sola tipologia dell’atto o del documento da appren riservando ad un momento successivo l’individuazione di quelli effettivament necessari all’accertamento del fatto (Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008, Staffo Rv. 240254 – 01).
Può quindi escludersi, da una parte, che la motivazione del decreto sequestro possa considerarsi inesistente e solo per relationem e, per altro v che l’argomentazione con cui il Tribunale ha respinto l’eccezione di nul sull’assunto che il provvedimento desse conto della notitia criminis, delle fi
investigative perseguite e del rapporto di pertinenzialità dei beni appresi ri al reato possa essere qualificata come mancante o apparente.
Il rigetto dell’eccezione di nullità del provvedimento genetico per il manc rispetto da parte del PM dell’obbligo di dare una sufficiente motivazione viene p giustificata dal Tribunale anche valorizzando i dati riportati nel decreto di seq preventivo d’urgenza richiamato nel decreto di sequestro sull’assunto che si stati rispettati i “canoni imposti dalla giurisprudenza di legittimità” in relaz motivazione per relationem, di un provvedimento giudiziale.
Sostiene il Tribunale che:
l’atto forniva ulteriori informazioni afferenti alle ragioni per le quali si che fossero simulati i rapporti fra GS e le società richiamate nella prelim incolpazione e fra queste ultime e i rispettivi fornitori;
la messa a disposizione del decreto dopo la proposizione della richiesta riesame aveva consentito comunque l’esercizio delle facoltà difensive, tant’è la memoria con cui erano stati formulati i rilievi mossi all’operato del PM s confrontata, contestandone la valenza indiziaria, con le circostanze di fatto es nel decreto di sequestro preventivo d’urgenza quali indizi della natura simulata contratti di appalto.
Tale ultimo passaggio argomentativo, dal Tribunale sostenuto richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 17 del 2000, in t motivazione per relationem, viene eluso dalla difesa che richiama l’orientamen di legittimità che richiede che l’atto di riferimento, quando non venga alleg trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessa comunque ostensibile prima della proposizione della richiesta di riesame, ma no deduce alcun pregiudizio concreto derivato dalla ostensione del decreto sequestro preventivo d’urgenza dopo la richiesta di riesame.
In ogni caso, una volta escluso il vizio genetico del decreto di perquisiz e sequestro, non è ravvisabile alcuna violazione di legge sanzionabile in qu sede per l’utilizzazione, da parte del Tribunale, delle informazioni trat provvedimento richiamato per confutare rilievi difensivi formulati tenendo con anche di quelle informazioni. Il Tribunale ha così sottolineato che “a supporto d ritenuta verosimile giuridica inesistenza delle operazioni” oggetto d investigazioni esistevano molteplici elementi, costituiti: dalla sussistenza “prassi consolidata” fra GS e alcuni dei suoi fornitori di servizi di log dall’anomalo “rapporto fra fatturato e costi derivanti dalla esternalizzazio servizi”; dalle “criticità fiscali” dei subappaltatori.
Non è, quindi, condivisibile l’argomento difensivo, dedotto, con diver sfumature, al secondo e quinto motivo del ricorso, secondo cui l’ordinan impugnata fornisce una motivazione apparente in ordine alla sussistenza de “fumus degli elementi costitutivi della fittizietà dei contratti”.
Giova anche ricordare, in risposta agli argomenti prospettanti l’assenza elementi idonei ad accreditare l’ipotesi che le “imprese consorziate” di Ambrosia costituivano “veri e propri serbatoi di manodopera’, 4 che “in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussis dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiv giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla ido degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espleta ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non alt acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di ess disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019 (dep. 2 COGNOME, Rv. 278542 – 01).
La natura del reato ipotizzato, l’indicazione, nel decreto, di un signific criterio di selezione dei beni da apprendere, costituito dalla “idoneità ad at il coinvolgimento di GS S.p.A. nella frode”, e l’esigenza investigativa ch costituiva il logico presupposto, ossia la ricostruzione dei rapporti fra RAGIONE_SOCIALE e GS S.p.A., nonché l’impossibilità di procedere a una individuazione preventi dei dati di interesse contenuti in dispositivi elettronici sono, poi, valori Tribunale per disattendere la doglianza difensiva prospettante la violazione principio di proporzionalità e adeguatezza.
Trattasi di una motivazione effettiva, in linea con l’orientamento legittimità richiamato nell’ordinanza, che sottrae il decreto e l’ordin denunciato vizio di violazione di legge.
Irrilevante è anche la mancata indicazione del termine entro il quale apparati elettronici dovevano essere restituiti.
Questa Corte ha precisato che “l’Autorità giudiziaria al fine di esamin un’ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti pe indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedend tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicché, in caso mancata tempestiva restituzione, l’interessato potrà presentare la rel istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i r
impugnatori offerti dal sistema (Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Amores, Rv. 268489)” ( Sez. 3, n. 31371 del 5/5/2021, C.).
Le considerazioni innanzi esposte consentono di disattendere anche il motivo prospettante la natura esplorativa del decreto, la cui fondatezza, come correttamente osservato dal Tribunale, avrebbe, peraltro, reso inammissibile la richiesta di riesame, gravando sulla parte cui l’attività di PG aveva sottratto beni non specificatamente indicati nel decreto di sequestro richiedere al PM la restituzione e proporre opposizione in caso di diniego (Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005 (dep. 2006), P.M. in proc. COGNOME, Rv. 233625-01, nonché, esattamente in termini, Sez. 3, n. 3130 del 02/10/1997,COGNOME, Rv. 208868-01).
L’infondatezza del ricorso comporta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7/11/2024