Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3269 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3269 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Campobasso;
avverso l’ordinanza del 13/06/2025 del Tribunale di Ascoli Piceno udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava il reclamo presentato avverso il decreto di sequestro probatorio di una siringa “Hyaluronic
filler” emesso dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso lo stesso Tribunale, in relazione al reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.).
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione del provvedimento impugnato, non avendo i Giudici del riesame risposto alle deduzioni su:
la qualificazione della cosa vincolata come corpo del reato e/o cosa pertinente al reato, essendosi il Tribunale limitato a ribadire la necessità che l’esigenza probatoria sia estrinsecata anche con riferimento a provvedimenti ablativi concernenti res qualificabili come corpo del reato, senza spiegare le ragioni di tale qualificazione;
la violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, posto che la finalità probatoria avrebbe potuto essere soddisfatta anche mediante il mero prelevamento di un campione, con minore sacrificio del diritto di proprietà della ricorrente.
La ricorrente ha presentato una memoria di replica alla requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, rilevando come nel decreto di sequestro mancasse la stessa qualifica del bene come “corpo del reato” o come cosa ad esso pertinente.
Dal che la compressione del diritto di difesa in quanto: qualificato il bene come corpo del reato, si sarebbe potuto obiettare che la siringa in questione era racchiusa in una confezione di plastica integra e già scaduta, dunque, sicuramente non utilizzata per compiere iniezioni vietate; qualificato il bene come cosa pertinente al reato, si sarebbe potuta contestare la mancata indicazione nel decreto di sequestro del nesso di pertinenzialità.
Né, come ipotizzato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, sarebbe possibile ritenere che il sequestro fosse stato disposto allo scopo di verificare se il bene fosse corpo del reato, posto che la giurisprudenza di legittimità richiede di esibire, “a monte”, nel decreto, pur in relazione allo stato delle indagini, le ragioni per cui il bene appreso debba considerarsi corpo del reato o cosa ad esso pertinente.
Quanto alla proporzionalità, premesso che il principio ha una valenza universale e non limitata dalle caratteristiche del bene, gli accertamenti tecnici volti ad identificare la composizione della sostanza oggetto di sequestro avrebbero potuto essere realizzati mediante un’analisi su un campione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nell’ordinanza impugnata si trova premesso che: nel decreto di sequestro veniva chiaramente indicato che l’attuale ricorrente era indagata per l’art. 348
cod. pen. perché abusivamente esercitava la professione medica per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, «in particolare praticando iniezioni di acido ialuronico»; nella diretta e pronta disponibilità dell’indagata era rinvenuto materiale la cui somministrazione è riservata a soggetti dotati di apposita qualifica; sono “corpo del reato” le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo; la giurisprudenza di legittimità, all’esito di un prolungato contrasto (che rese necessario l’intervento di più sentenze a Sezioni Unite, l’ultima delle quali è stata Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548, secondo cui il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti), ha richiesto l’adempimento di uno specifico onere motivazionale ai fini del sequestro anche del “corpo di reato”.
I Giudici del riesame hanno quindi specificato che tale onere, nel caso di specie, è stato assolto, essendosi nel decreto di sequestro argomentato che la finalità probatoria risiedeva nell’esecuzione di «accertamenti tecnici volti a identificare la composizione della sostanza oggetto del sequestro, dovendo in ogni caso l’autorità giudiziaria conoscere e valutare la predetta sostanza», e altresì che risultavano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, posta la necessità di un accertamento tecnico sul materiale per il cui utilizzo è richiesta l’abilitazione alla professione medica.
Alla luce di quanto sinteticamente riportato, il ricorso appare reiterativo di censure cui il Tribunale del riesame ha dato puntuale e corretta risposta, e risulta, pertanto, inammissibile.
In replica alle deduzioni difensive – e prescindendo da ogni osservazione sull’asserita sproporzione del sequestro – è appena il caso di puntualizzare che la mancata espressa qualificazione della cosa come “corpo del reato” o “cosa pertinente al reato” appare affatto irrilevante – nulla toglie, quindi, alla legittimi del provvedimento -, ciò che conta essendone soltanto la finalizzazione probatoria: finalizzazione che, nel caso di specie, si è detto essere fuori discussione.
Né, ribadito che il nesso di pertinenzialità era stato indiscutibilmente e correttamente esplicitato, nel caso di specie, sin dal decreto di sequestro, la circostanza che la siringa fosse ancora incartata è revoca in dubbio in alcun modo la destinazione del sequestro della cosa alla prova dell’esercizio abusivo della professione da parte dell’indagata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in avore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/01/2026