Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38844 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38844 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 28/03/2024 del TRIB. LIBERTA di MONZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 28 marzo 2024 il Tribunale di Monza ha respinto la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Monza in data 30 gennaio 2024 relativo ad alcune spade giapponesi e un machete, sequestrati per finalità probatorie del reato di cui all’art. 4 legge n 110/1975.
Il Tribunale ha ritenuto che il decreto di convalida del sequestro sia sufficientemente motivato, in quanto indica i beni sequestrati come corpo del reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, la cui contestazione non può essere sindacata dal giudice del riesame, e l’evidenza della finalità investigativa del vincolo rende idoneo anche l’uso di formule sintetiche. L’affermazione dell’istante, di utilizzare legittimamente dette spade nel suo lavoro di cuoco, non giustifica il loro porto e possesso nel luogo e nelle circostanze del sequestro.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.
Il decreto di convalida contestato consiste in un mero timbro apposto sul verbale di perquisizione e sequestro, su cui il pubblico ministero ha tracciato un paio di crocette. Tale modalità viola l’art. 355, comma 2, cod.proc.pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto il decreto di convalida non è solo privo di motivazione in merito alle finalità probatorie del sequestro operato, ma deve essere ritenuto del tutto privo di motivazione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
Questa Corte, con la sentenza Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, ha stabilito che «Il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti». Nella motivazione si precisa che, come il legislatore ha stabilito per le sentenze, una motivazione “concisa” può risultare sufficiente per spiegare i motivi del
sequestro, e la giurisprudenza successiva a questa pronuncia ha continuato a ritenere sufficiente, in astratto, una motivazione effettuata mediante l’uso di formule prestabilite o persino mediante l’apposizione di un timbro. Si è, infatti, affermato che «In tema di misure cautelari reali, l’onere motivazionale del pubblico ministero che disponga un decreto di sequestro probatorio o che convalidi il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche tramite l’utilizzo di un modulo prestampato sempre che lo stesso risulti, in concreto, idoneo ad esprimere le ragioni essenziali e le finalità dell’apposizione del vincolo reale, come richiesto dall’art. 253 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad un decreto di sequestro del pubblico ministero, disposto utilizzando un modulo prestampato e “a caselle”, da cui era evincibile tanto l’ipotesi di reato per la quale si procedeva, quanto l’oggetto del sequestro nonché le specifiche finalità probatorie dello stesso)» (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275007).
Nel presente caso, il timbro utilizzato per la convalida dell’atto compiuto dalla polizia giudiziaria contiene, in effetti, una motivazione particolarmente sintetica, ma la finalità probatoria del sequestro, disposto sulle armi in relazione alle quali è stato contestato il reato di cui all’art. 4, legge n. 110/1975, ris evidente, consistendo nella necessità di dimostrare, a dibattimento, la natura e le caratteristiche degli oggetti illecitamente trasportati.
In questo caso, inoltre, deve sottolinearsi che i beni sequestrati costituiscono delle armi o comunque degli oggetti atti ad offendere, cioè dei beni soggetti a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod.pen., richiamato dall’art. 6, legge n. 152/1975, anche qualora non venga pronunciata condanna. Tale disposizione comporta l’applicazione del divieto di restituzione stabilito dall’art. 324, comma 7, cod.proc.pen., che opera anche nel caso del sequestro probatorio (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276690), ed anche nel caso di un sequestro effettuato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 17918 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 269628; Sez. 2, n. 3185 del 06/11/2012, dep. 2013, Rv. 254508, tra le molte). L’assoggettamento dei beni sequestrati alla confisca obbligatoria consente una motivazione sintetica in merito alla convalida del sequestro e alle sue finalità probatorie, non potendo gli stessi essere restituiti all’avente diritto neppure in caso di annullamento del provvedimento di sequestro.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente