Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46272 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46272 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 02/07/1983
avverso l’ordinanza del 06/05/2024 del GIP TRIBUNALE di NOLA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale. M.NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 maggio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia ha parzialmente accolto l’opposizione, formulata ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., da COGNOME NOME, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE disponendo la restituzione di taluni beni in giudiziale sequestro, mantenendo il vincolo su altri ritenuti possibile frutto di contraffazione e soggetti a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 474 cod.pen. Il sequestro, di più di centomila profumi, era stato disposto dalla Guardia di Finanza di Salerno e la Procura li aveva convalidati con distinti provvedimenti del 15 e 24 dicembre 2023.
Il G.I.P. ha rigettato, in particolare, l’opposizione rispetto a quei beni per i quali i consulenti tecnici nominati dalle case produttrici avevano ritenuto trattarsi di merce contraffatta, considerando che le esigenze cautelari non potevano ritenersi venute meno e che la tesi difensiva avrebbe potuto essere oggetto di analisi nel successivo giudizio.
Ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo del suo difensore.
2.1. Con primo motivo censura vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del fumus boni iuris, contestando le conclusioni dei consulenti tecnici della difesa ed insistendo nella dedotta violazione dell’art. 348 comma 4 cod.proc.pen., essendo stati nominati consulenti delle case produttrici ausiliari di RAGIONE_SOCIALE, in violazione della terzietà.
2.2.Con secondo motivo censura vizio di motivazione dolendosi della ritenuta permanenza del fumus boni iuris anche con riferimento ai prodotti aventi marchio “RAGIONE_SOCIALE” per i quali gli stessi consulenti della casa hanno escluso ogni contraffazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
IL ricorso è fondato solo limitatamente al secondo motivo, essendo inammissibile nel resto.
1.È manifestamente infondato il primo motivo con cui si deduce l’illegittimità della nomina, come ausiliari di polizia giudiziaria, dei dipendenti delle ditte titolari dei marchi, ben potendo gli esperti delle case di moda essere qualificati quali ausiliari di P.G., ai sensi dell’art. 348, ultimo comma, cod.proc.pen., trattandosi di persone con particolari conoscenze specifiche che possono fornire attendibili
informazioni sulla falsificazione dei marchi. Secondo l’insegnamento di questa Corte, « gli artt. 55 e 348 cod.proc.pen. sanciscono il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, cui compete, anche in difetto di direttive o formali deleghe del P.M., il potere-dovere di compiere di propria iniziativa tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell’accertamento del reato e dell’individuazione dei colpevoli (ex multis, Sez. 5, n. 18997 del 19/02/2014, COGNOME, Rv. 263168),conferendo, quindi, piena legittimità all’effettuazione, mediante l’ausilio di esperti, di atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, come nei caso di analisi dello stupefacente sequestrato (Sez. 3, n. 40180 del 06/10/2010, COGNOME, Rv. 248566;Sez. 6, n. 50033 del 04/11/2015, COGNOME, Rv. 265932; in ipotesi di marchi contraffatti Sez. 5, n. 6712 del 07/12/1998, dep.1999, COGNOME , Rv. 212896). (v. Sez. 2 , n. 19160 del 03/04/2019 Ud. (dep. 07/05/2019 ) Rv. 276559 – 01).
1.1.Quanto alla ulteriore censura, dedotta sempre attraverso il primo motivo di ricorso, relativa alla carenza di motivazione sul fumus boni iuris, deve rilevarsi che, secondo un pacifico insegnamento di questa Corte, in sede di opposizione prevista dall’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., contro il decreto di rigetto del pubblico ministero dell’istanza di restituzione delle cose sequestrate, il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla legittimità del provvedimento genetico, in quanto la competenza a decidere la fondatezza del “fumus” del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame (Sez. 2, n. 50169 del 11/11/2015, Nobile, Rv. 265413) mentre, in tema di sequestro probatorio, con il rimedio attivato sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame (Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257489). Ne consegue che l’ordinanza del G.i.p. che provvede sull’opposizione è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati nell’art. 606, comma primo, cod. proc. pen., ma tali motivi non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Rv. 278994-01;Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, dep. 16/06/2015, COGNOME, Rv. 264059).
Se ne deduce, pertanto, l’inammissibilità della doglianza relativa al ricordato difetto genetico della misura (l’assenza di fumus in relazione al reato di cui all’art. 474 cod.pen.) in quanto la motivazione del provvedimento impugnato è esaustiva nell’indicare le ragioni della permanenza del vincolo anche attraverso la sottolineatura del fatto che trattasi di beni esposti a possibile confisca obbligatoria.
2.11 secondo motivo di ricorso è, invece, fondato in quanto il provvedimento impugnato non ha tenuto conto del parere espresso dai consulenti della stessa casa produttrice “RAGIONE_SOCIALE” , con nota del 30.1.2024 (pervenuta in Procura in data 8.2.2024), che hanno escluso, per tali prodotti, ogni possibile profilo di contraffazioneil mancato richiamo di tale parere rende fondata la doglianza di difetto motivazionale articolata dalla difesa.
In conclusione il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente ai prodotti con marchio RAGIONE_SOCIALE con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Noia. Va dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente ai prodotti con marchio RAGIONE_SOCIALE e rinvia per nuovo esame sul punto al tribunale di hola. dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deliberato in camera di consiglio, il 20 settembre 2024