Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41052 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41052 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1183/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 24/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Campobasso
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio
Trattazione cartolare
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 1 aprile 2025 del Tribunale di Campobasso che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 12 marzo 2025 del Pubblico ministero che, nellÕambito del procedimento penale iscritto a suo carico per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 55, 1161 cod. nav., 733-bis cod. pen., aveva convalidato il sequestro probatorio di unÕarea estesa cinquemila metri quadrati di sua proprietˆ eseguito
di iniziativa dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE lÕ11 marzo 2025 allÕesito del controllo dellÕimpresa individuale ÒCamping SmeraldoÓ di cui è il titolare.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo della mancata e/o insufficiente motivazione circa le ragioni cautelari del vincolo. Lamenta che il decreto di convalida non descrive la condotta ipotizzata a suo carico, con lÕindicazione RAGIONE_SOCIALE coordinate spazio-temporali dei reati commessi, nŽ la natura dei beni sottoposti a vincolo e la loro relazione con lÕipotesi criminosa, nŽ, infine, le ragioni probatorie del sequestro. Il Tribunale ha ritenuto di poter integrare la motivazione apparente del decreto indicando la necessitˆ di compiere accertamenti anche di carattere tecnico volti ad appurare la effettiva consistenza dei manufatti gravanti sullÕarea e la loro datazione. Si tratta di operazione non consentita e che comunque non sortisce effetto alcuno perchŽ il Tribunale del riesame non pu˜ integrare la motivazione mancante del decreto di sequestro probatorio, vieppiù di fronte allÕinerzia del Pubblico ministero in sede di udienza camerale. Aggiunge, in ogni caso, che vi è prova certa che tutti i manufatti sequestrati insistono sullÕarea in sequestro sin dagli anni Õ80 del secolo scorso e che dal 2010 non è stata eseguita alcuna opera edilizia come risulta incontrovertibilmente dagli atti della causa civile tra il padre (NOME) e il RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, della consulenza tecnica disposta nel corso di quel giudizio, nonchŽ dalle due domande di condono presentate il 28 febbraio 1986 e il 10 giugno 2002, con conseguente prescrizione dei reati ipotizzati. Questi elementi che provano, afferma, la assoluta e certa datazione della realizzazione dei manufatti gravanti sullÕarea non sono stati minimamente presi in considerazione dal Tribunale del riesame che non ha vagliato la dedotta estinzione dei reati maturata prima ancora dellÕesercizio dellÕazione penale.
1.2.Con il secondo motivo deduce la illegittimitˆ del sequestro per violazione del divieto del
Deduce al riguardo che: a) con decreto del 27 gennaio 2010 il Gip del Tribunale di Larino dispose lÕarchiviazione del procedimento penale iscritto a suo carico per la realizzazione di manufatti in assenza di concessione edilizia e nellÕambito del quale era stato disposto il sequestro dei medesimi immobili sottoposti ad odierna cautela; b) con sentenza n. 365/2016 il Tribunale di Larino aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui allÕart. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 (ipotizzato per uno dei manufatti oggetto di odierno sequestro) perchŽ estinto per prescrizione.
2.Il ricorso è fondato.
3.Dalla lettura dellÕordinanza impugnata risulta che lÕ11 marzo 2025 la Guardia di RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato un controllo del ÒCamping SmeraldoÓ di proprietˆ dellÕodierno ricorrente constatando Çla presenza (É) di circa quaranta manufatti di diverse metrature, alcuni dei quali in muratura, altri in legno ed altri ancora in materiale composito (alluminio e ferro zincato), saldamente ancorati al suolo con basi in cemento e utilizzati come locali turistico ricettivi per le locazioni estive di breve durata. Gli immobili in parola risultavano adibiti come unitˆ ricettive dotate di camere da letto, bagno e cucina, con servizi igienici e scarichi collegati alla rete idrica nonchŽ con allacci alla rete elettrica. Alcuni dei manufatti risultavano adibiti ad uso deposito, infermeria, ristorante e servizi igienici. Sull’area in parola venivano rinvenuti altres’ dei lavatoi in muratura, saldamente ancorati al suolo, nonchŽ dei piazzali realizzati in cemento (É). Le operazioni in parola, documentate da rilievi fotografici, conducevano ad appurare che gli immobili in esame sono stati realizzati in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e concessori. Inoltre, parte dei suddetti manufatti risulta realizzata nella fascia di rispetto del Demanio Marittimo senza la necessaria autorizzazione del Capo del relativo Compartimento. Ancora, i manufatti in parola insistono su di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e nel Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C. IT7222216) “Foce Biferno – litorale di CampomarinoÓÈ.
3.1.Ipotizzando i reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 55, 1166 cod. nav. e 733-bis cod. pen., la polizia giudiziaria aveva proceduto di iniziativa al sequestro probatorio dellÕarea sulla quale insistevano i manufatti e i manufatti medesimi. Con decreto del 12 marzo 2025 il Pubblico ministero aveva convalidato il sequestro Çsussistendo la necessitˆ di acquisire e conservare il corpo e le tracce del reato di cui sopra ed evitare che i medesimi si alterino (É); considerato inoltre che il mantenimento del provvedimento cautelare si appalesa opportuno ai fini istruttori e processuali, trattandosi di corpo del reatoÈ.
3.2.Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la mancata descrizione RAGIONE_SOCIALE condotte contestate, la natura e la relazione dei beni sottoposti a vincolo con lÕipotesi criminosa, le ragioni probatorie del vincolo.
3.3.In termini generali, si ritiene che, in tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, l’unico obbligo di motivazione che compete al P.M. è quello attinente ai presupposti del vincolo e quindi della configurabilitˆ del reato con specificazione della relativa ipotesi normativa, potendo a tal fine anche allegare al proprio decreto gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento (Sez. 6, n. 28051 del 27/04/2004, Antinolfi, Rv. 229595 – 01; Sez. 3, n. 41178 del 24/10/2002, Camozza, Rv. 222973 – 01). Si è precisato che poichŽ, peraltro, nella fase RAGIONE_SOCIALE
indagini preliminari, l’organo dell’accusa non è tenuto a formulare l’imputazione, è sufficiente che il fatto per il quale si procede possa essere individuato anche attraverso gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento. In tal caso, invero, non si realizza lesione del diritto di difesa, che è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324 comma sesto cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7278 del 26/01/2006, COGNOME, Rv. 233608 – 01; Sez. 5, n. 2108 del 04/04/2000, COGNOME, Rv. 216366 – 01). EÕ pertanto sufficiente l’affermazione che l’oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben pu˜ fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, COGNOME, Rv. 276727 – 01; Sez. 2, n. 38603 del 20/09/2007, COGNOME, Rv. 238162 – 01).
3.4.Nel caso di specie, come pure sostenuto dal Tribunale del riesame, lÕipotesi accusatoria è chiaramente evincibile, nei suoi costituti fattuali, dal contenuto del verbale di sequestro di iniziativa della PG allegato al decreto di convalida dal quale emerge con chiarezza la condotta provvisoriamente ascritta al ricorrente (la abusiva realizzazione di decine di immobili in assenza di permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo e nella fascia di rispetto del Demanio Marittimo) e il rapporto di immediatezza tra le cose sequestrate e tali ipotesi di reato (correttamente qualificato dal Tribunale del riesame come lottizzazione abusiva). Il decreto di convalida è stato il primo atto compiuto dal pubblico ministero nellÕambito del procedimento penale iscritto a carico del ricorrente a seguito proprio della trasmissione del verbale di sequestro e della relativa comunicazione di reato, sicchŽ lÕonere di indicare con sufficiente chiarezza i reati provvisoriamente contestati non pu˜ che risentire del fatto che nei veri primordi di unÕindagine il reato iscritto costituisce una ipotesi di lavoro con quanto ne consegue in ordine alla non necessitˆ di una specifica indicazione dei fatti per i quali si procede.
3.5.Il punto è piuttosto un altro.
3.6.La necessaria indicazione dei reati per i quali si procede non è tanto funzionale a consentire la difesa da una accusa mai formalmente formulata quanto, piuttosto, quella di permettere al soggetto inciso dal sequestro probatorio di verificare lÕastratta sussistenza del reato in funzione del rapporto del bene rispetto al reato ipotizzato e, di conseguenza, le ragioni probatorie del vincolo. Il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca della prova sicchŽ per la sua adozione non è necessario che il “fatto” sia accertato in ogni sua componente, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile anche attraverso elementi logici (Sez. 3, n. 2761 del 27/06/1991, Rv. 187816 – 01). Diversamente
dal sequestro preventivo (misura cautelare reale), esso costituisce atto tipico di indagine messo a disposizione del pubblico ministero per riscontrare la fondatezza della notizia di reato e assumere le proprie determinazioni in ordine allÕesercizio dellÕazione penale. Sarebbe irragionevole pretendere, come condizione di legittimitˆ del sequestro probatorio, la preesistenza del risultato probatorio che con la sua adozione si intende acquisire. Allo stesso modo, attraverso il decreto di convalida il pubblico ministero assicura lÕacquisizione al procedimento del mezzo di prova di un reato che, come detto, sopratutto nella fase iniziale RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari costituisce una ipotesi di lavoro.
3.7.Ci˜ nondimeno, il pubblico ministero deve spiegare le ragioni del vincolo, la finalitˆ probatoria che la ha rispetto allÕipotesi di reato, quandÕanche si tratti del corpo del reato.
3.8.Costituisce approdo consolidato della Corte di cassazione lÕinsegnamento che il decreto di sequestro probatorio – cos’ come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalitˆ perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Pm in proc. COGNOME e altri, Rv. 273548 – 01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226711 – 01; Sez. U, n. 10 del 18/06/1991, Raccah, Rv. 187861 – 01, secondo cui, dopo la convalida da parte del Pubblico RAGIONE_SOCIALE del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria – che ha la stessa funzione del decreto del P.M. che dispone il sequestro ed è soggetto ai medesimi controlli – il Giudice del riesame non deve stabilire se vi era pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilitˆ di un tempestivo intervento del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, perchŽ si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze probatorie, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del reato. Di tale verifica il Tribunale deve dare conto con la motivazione della sua decisione).
3.9.Nel caso scrutinato da Sez. U, COGNOME, il decreto del pubblico ministero di convalida del provvedimento di sequestro probatorio dava atto che Çquanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato o, comunque, cosa pertinente al reatoÈ e che Çin particolare trattasi di beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al fine della prosecuzione RAGIONE_SOCIALE indaginiÈ. Si trattava, cioè, della stessa motivazione utilizzata nel decreto di convalida adottato nel presente procedimento e che le Sezioni Unite avevano ritenuto inidonea Çad esplicitare, come necessario, la sussistenza della relazione di immediatezza tra la sequestrata e il reato oggetto di indagine (pur potendosi ammettere l’utilizzo di formule estremamente sintetiche e persino di formule prestampate) e, dunque, la sostanziale assenza di motivazioneÈ. Nel caso
allÕepoca scrutinato dalla Corte di cassazione, oggetto di sequestro probatorio erano proprio degli immobili dei quali si predicava la abusiva realizzazione e le Sezioni Unite affermarono che la sola connotazione del bene come corpo di reato, neppure se “autoevidente”, non è sufficiente per renderne obbligatorio il sequestro e per esentare il provvedimento da un onere di puntuale motivazione. La totale mancanza di indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni probatorie della apprensione dellÕarea e dei manufatti sulla stessa gravanti non consentiva al Tribunale del riesame di integrare la motivazione del decreto di convalida sul rilievo che sono necessari Çaccertamenti, anche di carattere tecnico, volti ad appurare compiutamente la effettiva consistenza dei manufatti nonchŽ la relativa datazioneÈ.
3.10.Ed invero, il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell’omessa individuazione nel decreto RAGIONE_SOCIALE esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non pu˜ integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalitˆ del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, COGNOME, Rv. 277989 – 01 che, evidenziata l’assenza di motivazione dell’originario decreto e l’avvenuta integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame, ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata; Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271579 – 01; più in generale, si veda Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226713 – 01, secondo cui, nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalitˆ probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal p.m. neppure all’udienza di riesame, sia stato confermato dall’ordinanza emessa all’esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti).
3.11.Nel caso di specie, la motivazione della convalida del sequestro è oggettivamente apparente e non integrabile dal tribunale del riesame.
3.12.Ne consegue che lÕordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio insieme con il decreto di convalida, con conseguente restituzione dei beni sequestrati allÕavente diritto.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro del 12 marzo 2025. Dichiara la perdita di efficacia del sequestro disponendo la restituzione dei beni all’avente diritto e manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen.
Cos’ deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME