Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25300 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
NOME n. a Vicenza il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a Vicenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Biella in data 22/2/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’a comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso pe l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Biella rigettava la richiesta di rie proposta nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto
sequestro probatorio emesso dal P.m. del locale Tribunale in data 25/1/2024, avente ad oggetto documentazione ed apparecchi informatici, in relazione ai reati di cui agli 640,648ter.1 cod.pen. e 166 D.Igs n. 58/98.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli indagati, AVV_NOTAIO che, con unico atto e comuni motivi, ha dedotto:
2.1 la violazione degli artt. 253 e 355 cod.proc.pen. e l’omessa motivazione in ordine condotta contestata, alla finalità probatoria e al nesso di pertinenzialità tra i sequestrare e le ipotesi di reato provvisoriamente ascritte.
Il difensore lamenta che il decreto di perquisizione e sequestro probatorio si è limita indicare le norme che si assumono violate senza alcuna descrizione delle condotte criminose ipotizzate e delle relative coordinate spazio-temporali, della natura dei beni da vincol della loro relazione con le ipotizzate violazioni. L’omessa descrizione del fatto addebi oltre a rilevare autonomamente quale causa di nullità del decreto, comporta anche l’impossibilità di comprendere il nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati provviso ascritti nonché di apprezzare la finalità probatoria del vincolo. Aggiunge il difensor contrariamente a quanto affermato dal Tribunale cautelare, il decreto non contiene alcun esplicitazione dei fatti posti a base degli addebiti e i riferimenti operati a p provvedimento impugnato non valgono, per costante giurisprudenza, a sanare il denunziato deficit.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte, sulla scorta dei princ affermati da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018,P.m. in proc. Botticelli, Rv. 273548-01, reiteratamente affermato che l’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorregg il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni debbono considerar corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita l’apposizione del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, senza, tuttavia, descrivere i f ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad ess pertinenti, né la finalità probatoria perseguita (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 28 – 01; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781-01).
Nella specie il decreto di perquisizione e sequestro disposto dal P.m. procedente n confronti degli indagati si è limitato all’indicazione dei titoli di reato provvis ipotizzati, senza peraltro alcuna indicazione temporale sull’epoca di consumazione, e a f delle categorie di beni da ricercare quale corpo di reato ovvero cose allo stesso pertin
t GLYPH senza alcuna, seppur succinta, descrizione delle condotte illecite né illustrazione delle ra che giustificavano l’apprensione con riferimento alla qualificazione strumentale degli st rispetto agli illeciti investigati e delle correlate, specifiche, finalità probatorie.
Come sottolineato dal massimo consesso nomofilattico nella pronunzia soprarichiamata solo valorizzando l’onere motivazionale è possibile attingere un corretto e traspare equilibrio tra l’intervento penale e la tutela di beni costituzionalmente protetti proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall’art. 42 Cost. e dall’ Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu; in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all’accertamento penale diventa requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione intes comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mante appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato controllo di legalità anche sotto il profilo della proporzionalità, adeguatezza e gradualit misura, principi che, pacificamente, debbono, trovare applicazione anche in relazione al misure cautelari reali.
Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata nonché del decreto di sequestro in data 25/01/2024, eseguito il 5 febbraio seguente, con conseguente ordine di dissequestro e di restituzione agli aventi diri di quanto appreso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro in data 25/01/2024 e ordina la restituzione dei beni agli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempi di cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 16 Maggio 2024
La Consigliera estensore
La Presidente