Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37350 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37350 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
NOME l’ordinanza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consi g liere NOME COGNOMECOGNOME lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME, che ha chiesto l’acco g limento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 aprile 2025, il Tribunale di Bolo g na, Sezione per il Riesame, dichiarava inammissibile per carenza di interesse la richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME NOME NOME decreto di convalida del se q uestro probatorio di alcune aree site nel Comune di Bolo g na. Il se q uestro era stato disposto nell’ambito di un procedimento penale che vede COGNOME inda g ato, in q ualità di le g ale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, per i reati di cui a g li artt. 255, comma 1, e 256, comma 1, del d.l g s. 152/2006.
Il Tribunale felsineo fondava la declaratoria di inammissibilità sul rilievo che le aree sottoposte a vincolo, pur nella disponibilità della società rappresentata dall’inda g ato, erano di proprietà di un sog g etto terzo e che l’impu g nazione era
stata proposta da COGNOME in proprio, in qualità di “indagato”, e non quale legale rappresentante della società utilizzatrice dei beni. Secondo il giudice del riesame, il ricorrente non avrebbe avuto titolo per chiedere la restituzione di beni concessi in uso a una persona giuridica autonoma, mancando un interesse concreto e attuale alla proposizione del gravame, da individuarsi in quello alla restituzione della cosa. A sostegno di tale assunto, il Tribunale richiamava la giurisprudenza di questa Corte in materia di sequestro preventivo, sottolineando altresì la carenza di una procura speciale in capo al difensore per agire in nome e per conto della società.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato, a mezzo del suo difensore, deducendo “la violazione di legge”. Il ricorrente lamenta l’erronea applicazione da parte del Tribunale dei principi relativi al sequestro preventivo a una fattispecie di sequestro probatorio. Sostiene che, in caso di sequestro probatorio, l’indagato è sempre legittimato a proporre istanza di riesame, a prescindere dalla titolarità del bene e dall’interesse alla sua restituzione, in quanto vanta un interesse personale e diretto a impedire che la cosa sequestrata entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile a suo carico. Di conseguenza, la sua legittimazione a impugnare in qualità di indagato non poteva essere negata, né poteva essere richiesta una procura speciale al difensore, quale legale rappresentate della società, essendo sufficiente la nomina fiduciaria per l’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti all’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. L’ordinanza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame sulla base di un’erronea applicazione dei principi che regolano la legittimazione a impugnare i provvedimenti di sequestro probatorio. Il Tribunale di Bologna ha infatti mutuato, in modo improprio, la disciplina e la giurisprudenza consolidatasi in materia di sequestro preventivo, la quale lega la legittimazione dell’impugnante a un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene.
2.Tale principio non tiene conto della differente natura e finalità del sequestro probatorio rispetto a quello preventivo. Mentre il sequestro preventivo ha una funzione cautelare, volta a impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, il sequestro probatorio persegue .una ·finalità di ricerca e acquisizione della prova, assicurando al procedimento il corpus delicti e le cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti.
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Questa fondamentale distinzione si riflette sulla legittimazione a impugnare. Per il sequestro preventivo, l’interesse a ricorrere è tipicamente connesso a un diritto reale o personale di godimento sul bene, la cui compressione giustifica la richiesta di riesame finalizzata a ottenerne la restituzione. Per il sequestro probatorio, invece, l’interesse dell’indagato a proporre l’impugnazione ha una radice eminentemente processuale e difensiva, che prescinde da qualsiasi titolo giuridico sul bene.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di sequestro probatorio, l’interesse dell’indagato a proporre richiesta di riesame non è circoscritto al solo interesse alla restituzione della cosa, ma si estende al diritto di rimuovere un atto che incide sulla formazione del quadro probatorio a suo carico. L’interesse dell’indagato a proporre richiesta di riesame, quindi, prescinde dall’interesse alla restituzione della cosa, in quanto egli ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l’oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, COGNOME, Rv. 277314; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233402). Il verbale di sequestro, quale atto irripetibile, è, infatti, destinato a confluire fascicolo per il dibattimento e a essere pienamente utilizzabile ai fini della decisione. Ne consegue l’evidente e concreto interesse dell’indagato, pur non proprietario del bene, a contestare la legittimità del vincolo fin dalla fase delle indagini preliminari, al fine di espungere dal compendio probatorio un elemento che potrebbe essergli sfavorevole (Sez. 3, n. 18382 del 10/4/2024, COGNOME; conf. Sez. 3, n. 839 del 21/11/2024, dep. 2025, COGNOME)
3.Applicando tali principi al caso di specie, risulta palese l’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale. Il ricorrente, NOME COGNOME, in quanto persona sottoposta a indagini nel procedimento penale, aveva un interesse proprio, personale e diretto, a proporre riesame NOME il sequestro probatorio, a prescindere dal fatto che i beni fossero di proprietà di terzi o nella disponibilità della persona giuridica da lui . rappresentata. La sua legittimazione a impugnare discende direttamente dalla sua posizione di indagato e dal suo diritto di difesa, che include la facoltà di contestare la legittimità degli atti di acquisizione probatoria.
Errata è, di conseguenza, anche la statuizione relativa alla necessità di una procura speciale. Poiché l’indagato agisce iure proprio per tutelare una propria posizione processuale, il suo difensore, munito di regolare nomina fiduciaria, è pienamente legittimato a proporre l’impugnazione in suo nome e per suo conto, senza che sia necessario alcun mandato speciale.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell’art. 324 co. 5 c.p.p.
Così deciso il 16/10/2025