Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2062 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2062 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 42/2026 sez.
NOME COGNOME
CC – 08/01/2026
NOME COGNOME
NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nellÕinteresse di: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 30/09/2025 del Tribunale di Napoli; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sostituto
lette le conclusioni scritte trasmesse dal AVV_NOTAIO ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro probatorio, emesso dal AVV_NOTAIO ministero presso lo stesso Tribunale il 28 aprile 2024, avente ad oggetto la somma di denaro contante di euro 45.000,00 rinvenuta nellÕabitazione di NOME COGNOME, occultata allÕinterno di un fornetto, della quale il ricorrente rivendicava (almeno parzialmente) il possesso.
Il AVV_NOTAIO ministero svolge indagini preliminari nei confronti anche del ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 416 bis e 648 cod. pen., ipotesi aggravata ai sensi dellÕart. 416bis-1 dello stesso codice . Il soggetto oggi ricorrente risulta quindi sottoposto ad indagini preliminari in uno al soggetto cui la somma è stata sequestrata.
2.1. Ad avviso del Tribunale, lÕistante non aveva interesse alla restituzione delle somme in sequestro, giacchŽ non ne ha dimostrato la titolaritˆ ed anzi -per parte rilevante della sommaha egli stesso affermato che spetterebbe ad un terzo soggetto giuridico, che lui non rappresenta.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lÕindagato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di impugnazione, in appresso sintetizzati per le finalitˆ indicate allÕart. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
3.1. Con due connessi motivi di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 125, 355, 324, 568, commi 3 e 4, cod. proc. pen.), mera apparenza della motivazione, in quanto lÕindagato ha sempre interesse alla rimozione del vincolo apposto sulla res per ragioni attinenti alla dimostrazione processuale del fatto contestato, perchŽ ha interesse a sottrarre allÕaccusa elementi di prova illegittimamente acquisiti al processo.
3.2. Con il secondo motivo deduce ancora il ricorrente, mancanza assoluta di motivazione sul motivo di doglianza proposto in sede di riesame, atteso che era stata dedotta la nullitˆ del decreto emesso dal AVV_NOTAIO ministero per difetto assoluto di descrizione del fatto e della pertinenzialitˆ delle somme avvinte al processo ed in Tribunale ha sul punto omesso ogni dovuta argomentazione.
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilitˆ dellÕimpugnazione, rilevando che l’indagato non è titolare dei beni oggetto di sequestro e, pertanto, non è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare, in quanto non vanta alcun interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, da individuarsi in quello alla restituzione della cosa oggetto di sequestro. Sul punto, peraltro, ma in materia di sequestro preventivo, si registra il recentissimo arresto delle Sezioni unite di questa Corte (Reg. gen. n. 34936/2024, ud. 25/09/2025, COGNOME), che hanno diffuso la seguente notizia di decisione: ÒLa persona sottoposta ad indagini pu˜ proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizioneÓ.
1.2. Dunque, tale principio certamente governa la materia del sequestro preventivo, mentre per il sequestro probatorio è stato costantemente predicato un opposto principio; ossia che l’interesse a proporre richiesta di riesame del sequestro probatorio prescinde dall’interesse alla restituzione, in quanto lÕindagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l’oggetto in sequestro concorra a formare il compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione di merito (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, COGNOME, Rv. 277314; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233402; da ultimo, Sez. 3, n. 28563 del 02/07/2025, Sabato, n.m.). Come, infatti, recentemente osservato: “Il verbale di sequestro, in quanto atto irripetibile, entra a far parte del fascicolo per il dibattimento e, conseguentemente, diviene pienamente utilizzabile ai fini decisori; di qui l’interesse dell’indagato, pur non proprietario del bene oggetto di apprensione, giˆ nella fase delle indagini preliminari, all’impugnazione del provvedimento di sequestro probatorio, che, come ha correttamente manifestato dal ricorrente, cos’ rappresentando il suo concreto interesse a proporre impugnazione, ove venisse caducato, non entrerebbe a comporre la piattaforma probatoria utilizzabile nella fase del giudizio di merito” (Sez. 3, n. 18382 del 10/4/2024, COGNOME; Sez. 3, n. 839 del 21/11/2024, dep. 2025, COGNOME).
Il ricorrente, pertanto, nella qualitˆ di indagato, vantava un concreto interesse a proporre istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria; provvedimento che, peraltro, non sembra diffondersi nella descrizione della fattispecie concreta e nella indicazione (solo didascalica) della necessitˆ di astringere la res al procedimento per esigenze dimostrative del fatto descritto in imputazione.
Sul tema, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, ancora una volta, chiarito come il decreto di sequestro probatorio, ancorchŽ abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione (che non sia dunque meramente apparente) che dia conto della finalitˆ perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548, in continuitˆ rispetto a Sez. U. n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710) e tale argomentazione, ove pretermessa dal AVV_NOTAIO ministero, non pu˜ essere integrata con il provvedimento emesso nella sede incidentale di riesame, che non pu˜ svolgere opera di supplenza delle prerogative che lÕordinamento processuale riconosce solo allÕorgano titolare delle indagini preliminari.
Per i motivi indicati, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio; consegue la trasmissione degli atti a Tribunale di Napoli, Sezione distrettuale per il riesame dei provvedimenti cautelari e dei sequestri, per ulteriore corso.
Annulla senza rinvio lÕordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli competente ai sensi dellÕart. 324, comma 5, cod. proc. pen., per lÕulteriore corso.
Cos’ deciso in data 8 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME