Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18382 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Surbo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del Tribunale della libertà di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, d Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Lecce per il prosieguo; letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento
del ricorso.
Depositata in Cancelleria
Oggi,
1 O MAG. 2024
NOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Lecce, costituito ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, indagato per il reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 1 del 2006, avverso il decreto con il quale il pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce ha convalidato il sequestro probatorio di un’area agricola insistente su un terreno del comune di Surbo; ha evidenziato il tribunale, essendo il bene oggetto di sequestro di proprietà di NOME COGNOME, l’odierno ricorrente non ha alcun interesse all’impugnazione, non potendo chiedere la restituzione del terreno.
Avverso l’indicata ordinanza, l’indagato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, che deduce:
con un primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 24 Cost., 257 e 355 cod. proc. pen. perché il Tribunale ha omesso di esaminare il motivo con cui si contestava la sussistenza del fumus commissi delicti, ciò essendo finalizzato ad ottenere non la disponibilità del terreno, ma la rimozione del provvedimento ablativo, che può costituire una prova a carico;
con un secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione, posto che il Tribunale ha indicato la giurisprudenza elaborata a proposito del sequestro preventivo, e non già probatorio, mentre avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente essendo collegati, è fondato.
Il Tribunale cautelare ha richiamato espressamente il costante orientamento espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le più recenti, cfr. Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, COGNOME e altri, Rv. 271231); nella specie, non risultando che il COGNOME, quale indagato, sia anche il proprietario dei beni in sequestro, il Tribunale ha conseguentemente dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame.
Si tratta di una conclusione errata per la dirimente ragione che l’orientamento appena indicato, a cui si è appellato il Tribunale, è stato elaborato con riferimento, come detto, al sequestro preventivo, e non è sic et simpliceter estensibile al sequestro probatorio, stante la diversità non solo di presupposti, ma anche di finalità delle misure ablative in esame.
Invero, a proposito del sequestro probatorio, questa Corte ha costantemente predicato un diverso principio, ossia che l’interesse dell’indagato a proporre richiesta di riesame prescinde dall’interesse alla restituzione della cosa, in quanto egli ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l’oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402).
E infatti il verbale di sequestro, in quanto atto irripetibile, entra a far pa del fascicolo per il dibattimento e, conseguentemente, diviene pienamente utilizzabile ai fini decisori; di qui l’interesse dell’indagato, pur non proprietario del be oggetto di apprensione, già nella fase delle indagini preliminari, all’impugnazione del provvedimento di sequestro probatorio, che – come ha correttamente manifestato dal ricorrente, così rappresentando il suo concreto interesse a proporre impugnazione ove venisse caducato, evidentemente non entrerebbe a comporre la piattaforma probatoria utilizzabile nella fase del giudizio di merito.
Nella specie, pertanto, il ricorrente aveva – e ha – interesse a proporre il riesame avverso il provvedimento di sequestro probatorio nella sua posizione di indagato, ciò che giustifica la sua legittimazione a coltivare l’impugnazione.
Per i motivi indicati, l’ordinanza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 10/04/2024.