Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7261 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7261 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1834/2025
NOME OCCHIPINTI
CC – 25/11/2025
NOME COGNOME
Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
IRENE SCORDAMAGLIA
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLZANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/09/2025 del TRIBUNALE DI ANCONA Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Ancona, con l’ordinanza impugnata, rigettava l’istanza di riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Ancona.
Con tale decreto il Pubblico ministero disponeva – in relazione al delitto previsto dagli artt. 477 e 482 cod. pen., contestato in concorso al ricorrente, al figlio NOME e ad altri indagati, quanto alla falsificazione della patente di guida intestata a NOME COGNOME e rilasciata apparentemente dalle autorità bulgare – il sequestro probatorio del citato titolo di guida nonché dei telefoni cellulari e di altri dispositivi informatici «su cui potranno essere recuperati rilevanti elementi e riscontri circa la ricostruzione del fatto».
Il ricorso per cassazione, proposto nell’interesse di NOME COGNOME dall’AVV_NOTAIO, consta di un unico articolato motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 253 e 275 cod. proc. pen., anche quanto ai principi di proporzionalità e adeguatezza.
Lamenta il ricorrente che l’ordinanza impugnata difetti di motivazione, non potendo ritenersi tale quella per relationem – con rinvio quanto al fumus e alle finalità probatorie – alla informativa di polizia giudiziaria.
Invero, l’informativa sarebbe esclusivamente richiamata in ordine alle ragioni probatorie e, dunque, sarebbe carente la motivazione quanto al fumus , consistente nella parafrasi della norma incriminatrice, a differenza di quanto richiesto da Sez. U Botticelli.
Inoltre, l’ordinanza del Tribunale del riesame risulterebbe contraddittoria quanto alle finalità probatorie, in quanto per un verso si riferisce alla già intervenuta acquisizione della patente falsa a mezzo sequestro e, per altro, alla circostanza che dall’informativa richiamata nel decreto di sequestro emergerebbe il riferimento alla partecipazione del ricorrente, che metteva a disposizione la carta di identità e si faceva ritrarre in fotografia, tutto ciò emergente dalla messaggistica. In sostanza, se la prova era già acquisita, superfluo risultava l’ulteriore sequestro, difettando una motivazione adeguata sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, oltre che i requisiti di proporzionalità e adeguatezza del vincolo reale.
Anche erroneo sarebbe il riferimento al sequestro di «contenuti estesi» dei device , giustificato – secondo il Tribunale del riesame – dalla circostanza che il Pubblico ministero aveva disposto la restituzione di quanto sequestrato non appena fosse decorso il tempo ragionevole per gli accertamenti. La proporzione richiesta dovrebbe, secondo il ricorrente, riguardare la limitazione dei contenuti ai quali occorreva accedere.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
Il Pubblico ministero ha concluso come indicato in premessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Va innanzi tutto ricordato che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l’assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l’inidoneità a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un. n. 25932 del 29 maggio 2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. COGNOME in proc. COGNOME, Rv. 226710). Nella nozione di violazione di legge, rileva Sez. U. COGNOME, si devono ricomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (da ultimo, fra le altre, nello stesso senso, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).
Va premesso che l’ordinanza impugnata ritiene adeguata la motivazione del decreto del Pubblico ministero in relazione al contenuto della informativa richiamata quanto al fumus del reato: il Tribunale del riesame evidenzia come lo stesso sia in primo luogo motivato con riferimento alla condotta illecita dettagliatamente indicata nell’imputazione. Inoltre, gli argomenti a sostegno della ipotesi accusatoria sono contenuti anche nella annotazione di polizia giudiziaria, alla quale il decreto rinvia. A riguardo, non rileva che l’indagato non ne abbia previa contezza, in quanto ciò che deve essere assicurato è l’accesso all’atto richiamato quale integrazione della motivazione del decreto di sequestro probatorio – il che nel caso in esame non risulta essere stato impedito – al fine dell’esercizio del diritto di difesa.
Ritiene questa Corte che sussista una motivazione in tema di fumus , offerta dalla ordinanza qui impugnata, e certamente la stessa non assume le caratteristiche della apparenza. D’altro canto, deve osservare questa Corte come l’aver riportato nel decreto di perquisizione e sequestro la contestazione provvisoria, non con il solo riferimento alle norme violate, bensì in modo articolato, già in ossequio ai parametri dell’art. 416 cod. proc. pen., palesa quale sia l’ipotesi di reato e la condotta attribuita all’indagato per la quale viene operata la
perquisizione con conseguente sequestro. Anche il rinvio al contenuto della annotazione di polizia giudiziaria è ritenuto dal Tribunale del riesame adeguato, tanto che con l’ordinanza qui impugnata rende conto del contenuto di messaggi dai quali emergono le ragioni del coinvolgimento del ricorrente nella falsificazione della patente (cfr. fol. III).
La valutazione del fumus operata dal Tribunale del riesame pertanto sussiste e non è apparente, oltre a non essere sindacata dal ricorrente in modo specifico, quanto alla insussistenza di elementi oggettivi o soggettivi del reato, cosicché la censura sul punto è infondata.
Venendo alla finalità probatoria, il Tribunale del riesame ritiene adeguata quella indicata nel decreto di sequestro: vincolare il telefono cellulare avrebbe consentito di rinvenire ulteriori elementi quanto alla commissione del reato, considerato che i contatti fra i correi sono avvenuti proprio attraverso il l’utenza cellulare (trasmissione di immagini o conversazioni).
L’obiezione difensiva che la prova nei confronti del ricorrente si era già consolidata, dal che dovrebbe derivarne la superfluità del vincolo probatorio e l’assenza di una motivazione utile a giustificare il sequestro, non è fondata.
La difesa richiama Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01, che ha affermato che il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida – anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti.
Il Tribunale del riesame chiarisce, a riguardo, che l’analisi dei dati rinvenuti nel telefono cellulare serviva a riscontrare il contenuto della annotazione di polizia giudiziaria e ad approfondire il grado di coinvolgimento dell’indagato nel concorso con il coindagato COGNOME. Si tratta, in primo luogo, di una motivazione che non risulta apparente, dal che va esclusa la violazione di legge, e che fonda sulla annotazione di polizia giudiziaria e sulla modalità di acquisizione delle immagini e della messaggistica già citata dal Tribunale del riesame.
Non di meno la verifica della attendibilità del materiale di indagine rifluito nella informativa – anche quanto alla condotta dell’indagato – costituisce ragione giustificativa del vincolo in ordine alla esigenza probatoria.
Quanto alla ulteriore finalità probatoria – la ricerca e il sequestro della patente falsa, quindi l’acquisizione del corpo del reato – la difesa afferma che il documento era già stato acquisito all’indagine e richiama tale argomento. Ma, a ben vedere, l’argomento non esclude la sussistenza di ragioni probatorie ulteriori.
Diversamente dalle altre, invece, risulta fondata l’ultima doglianza, relativa alla estensione del sequestro e alla assenza di una specifica delimitazione in ordine
ai dati di interesse investigativo contenuti nel telefono, con conseguente sproporzione nella acquisizione dei medesimi.
Devono qui richiamarsi i principi declinati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione a riguardo, rilevando la illegittimità, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, del sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e, comunque, senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione (in un caso di sequestro di un telefono cellulare e di un tablet , così Sez. 6 , n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838 – 01). Ciò non impedisce il sequestro dell’intera massa di dati a patto di un corredo motivazionale peculiare: infatti, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03; conf. Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO – 01).
Nello stesso senso va richiamata anche la pronuncia di Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, dep. 2025, Bozzano, Rv. 287421 – 01, che da ultimo ha chiarito che è illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell’accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza.
L’ordinanza del Tribunale del riesame non si confronta con tali principi, limitandosi a ribadire che le comunicazioni accertate e avvenute a mezzo messaggistica Telegram giustificavano il sequestro e non consentivano la preindividuazione specifica dell’oggetto del sequestro.
In vero il thema decidendi è quello della sussistenza della motivazione del decreto di sequestro – anche a mezzo di elementi contenuti nella informativa di polizia giudiziaria richiamata – nella duplice prospettiva indicata dal citato orientamento giurisprudenziale, che non può risolversi – come ritiene l’ordinanza qui impugnata – esclusivamente né in una affermazione apodittica di impossibilità
di selezione del materiale ricercato – quale è quella apparente del Tribunale del riesame – né nell’ordine di restituzione tempestiva, che richiede, comunque, la previa delimitazione di quanto andava ricercato.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso sull’ultimo profilo, con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona che, pur nella libertà della valutazione delle emergenze, si atterrà ai principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona.
Così deciso il 25/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME