Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26372 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26372 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari 1’1/7/1972
avverso l’ordinanza del 31/3/2025 emessa dal Tribunale di Savona visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in per;:ona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell’Avvocato NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Savona confermava il decreto di sequestro probatorio con il quale era stato sottoposto a sequestro il cellulare del ricorrente, nonché l’intero contenuto relativo a due indirizzi di posta elettronica, oltre che una cartella di fíles rinvenuti in un computer della RAGIONE_SOCIALE e relativa alla gar
di appalto “Savona-Sintel-lotto 2”
Il sequestro veniva disposto in relazione al reato di turbata libertà dell’affidamento, da parte della Provincia di Savona, del servizio di “sfalcio erba” per l’anno 2024.
Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di ricorso che, tuttavia, possono essere congiuntamente sintetizzati.
Il ricorrente, infatti, lamenta la violazione di legge nella misura in cui il decreto di sequestro probatorio era stato disposto in maniera massiva e indiscriminata, in particolare con riguardo al sequestro del cellulare, senza che fosse stato in alcun modo rispettato il principio di proporzionalità.
A ben vedere, infatti, il pubblico ministero .non aveva dato atto dei criteri di selezione dei dati rilevanti, non aveva in alcun modo specificato i termini per l’estrapolazione di tali dati e la successiva restituzione del cellulare al ricorrente, né aveva spiegato il motivo per cui le acquisizioni non potessero essere eseguite con modalità meno invasive.
A supporto del ricorso, il ricorrente, oltre a richiamare la più recente giurisprudenza in materia, sottolineava l’interessy a ricorrere avverso il sequestro di massa del contenuto del suo smartphone, sottolineando la presenza in tal dispositivo di plurime informazioni del tutto personali e sicuramente non rilevanti ai fini delle indagini.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
, 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito pi -eèisati.
La decisione adottata dal Tribunale del riesame non ha tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale intervenuta in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici, in tal modo violando il principio di proporzionalità e adeguatezza del mezzo di ricerca della prova.
Sulla base della più recente giurisprudenza 1i legittimità formatasi sul tema del sequestro probatorio di dispositivi informatici,: si è stilato un vero e proprio percorso motivazionale e delle regole di acquisizione dei dati rilevanti cui il pubblico ministero deve attenersi nel motivare e nell’eseguire il decreto di sequestro probatorio.
La motivazione, in particolare, deve specificare –
le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria;
i tempi entro cui verrà effettuata tak , selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez.6, n. 6, n. 17312 del 15/2/2024, Corsico, Rv. 28635803).
Una volta individuati i requisiti della motivazione del sequestro probatorio, nell’ottica di garantire il principio di proporzionalità ed escludere il sequestro indiscriminato di interi archivi informatici, si pone anche la necessità di individuare i limiti relativi alla fase di selezione del materiale ‘ acquisito mediante la creazione della copia informatica.
Si. è affermato che il pubblico ministero:
non può trattenere la c.d. copia integrale dei dati appresi se non per il tempo strettamente necessario alla loro selezione;
è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede;
compiute le operazioni di selezione, la c.’Fl. copia – integrale deve essere restituita agli aventi diritto (Sez.6, n. 342&5 GLYPH 22/9/2020, COGNOME, Rv. 27994902).
Come si è ulteriormente ribadito, l’attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delle determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale o della prova nel giudizio, non deve eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata in forme che, pur garantendone l’effettività, si rivelino addguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione e ilcui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelari perseguite.
Ne consegue che il pubblico ministero, all’atto dell’adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo di questa misura, devono evitare che 1 vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall’alveo dei propri effetti tipici, comporti un’esasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente, necessario rispetto al fine perseguito (Sez.6, n. 17479 del 4/2/2025, COGNOME n.m.).
2.1. La violazione del principio di proporzionalità non può neppure essere
superata, come ipotizzato nell’ordinanza impugnata, demandando alla fase esecutiva dell’estrapolazione dei dati la perinnetrazione di quelli rilevanti.
Invero, la giurisprudenza sopra richiamata i ha ampiamente chiarito come l’indicazione dei criteri di selezione e dei tempi di esecuzione di tali operazioni non può che essere contenuta nel decreto che dispone il sequestro, costituendo un presupposto di legittimità della misura.
2.2. Per quanto concerne, infine, il profilo relativo all’interesse del ricorrente ad impugnare il decreto di sequestro “omnicomprensivo”, si deve dare atto che, secondo alcune pronunce, ove il vincolo riguardi dispositivi elettronici, contenenti dati informatici, già restituiti all’avente diritto in esito all’estrazione di “co forense”, è ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della Prq n ta rispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta (Sez.2, n. 37409 del 10/9/2024, Veglioni, Rv. 286989).
Si tratta di una soluzione che, invero, non pare condivisibile, posto che a fronte del sequestro di dispositivi elettronici per loro natura “personali” in quanto in uso esclusivo del titolare (qual è la tipica ipotesi del sequestro del cellulare), l’interesse alla perimetrazione del sequestro e :all’esclusione dell’apprensione massiv. a dei dati è, sostanzialmente, in re ipsa.
Si ritiene, pertanto, meritevole di condivisione il principio secondo cui in caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all’avente diritto previa estrazione di “copia forense”, sussiste di per sé l’interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenutq, essendo lo “smartphone” un , dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate(Sez.6, n. 17878 del 3/2/2022, COGNOME, Rv. 283302).
2.3. Quanto detto comporta che del cellulare del ricorrente, nonché dell’intero contenuto dell’indirizzo di posta elettronica, in quanto potenzialmente afferenti anche ad aspetti estranei all’indagine e, proprio perché indiscriminatamente appresi, devono essere integralmente restituiti.
2.4. A diverse conclusioni deve giungersi’ in relazione al sequestro del contenuto della cartella di memoria contenenti i file relativi alla gara di appalto “Savona-RAGIONE_SOCIALE-lotto 2″.
In tal caso, infatti, deve darsi atto che l’acquisizione probatoria non è avvenuta in maniera indiscriminata e ha avuto ad oggetto esclusivamente la documentazione inerente alle indagini in corso.
Al contempo, trattandosi del sequestro di specifici files e non già dell’intero contenuto della memoria di un dispositivo infor’rnatico, il ricorrente non può
vantare alcun diritto alla riservatezza relativamente ad informazioni non di rilevanza penale.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto dovendosi disporre l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, nonchè del decreto
del pubblico ministero del 18/02/2025, con la sola esclusione del sequestro della cartella di file relativa alla gara di appalto “Savona
,Sintel-lotto 2″.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonchè il decreto del pubblico ministero del 18/02/2025, con esclusione del sequestro della cartella di file relativa
alla gara di appalto SavonaRAGIONE_SOCIALE-lotto 2, e dispone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto di quanto in sequetro, ad eccezione della predetta cartella di file.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore