Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18139 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18139 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il 27 aprile 1996;
avverso !a ordinanza n. 168/2024 TL del Tribunale di Firenze del 20 settembre 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette, altresì, le conclusioni in replica della difesa del ricorrente, a firma dell’ NOME COGNOME del foro di Firenze, con le quali si è insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze, quale giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha, con ordinanza di rigetto del ricorso presentato dall’indagato, emessa in data 20 settembre 2024, confermato il decreto emesso dal Pm fiorentino in data 23 agosto 2024 con il quale era stata convalidata la perquisizione operata in pari data di iniziativa della Polizia giudiziaria sulla persona di NOME COGNOME e, successivamente, presso la sua abitazione, ed il sequestro in tali occasioni operato a carico del medesimo, avente ad oggetto; un telefono cellulare di marca Apple meglio descritto nel verbale di sequestro ed altri 5 telefoni cellulari, oltre a cuffie auricolari, sempre meglio descritti nel verbale di sequestro rinvenuti presso la abitazione in uso all’indagato; un giubbotto ancora recante il contrassegno antitaccheggio e pertanto verosimile provento di furto; una tessera sanitaria intestata a persona diversa dallo Zarea; un coltello a serramanico delle dimensioni di 11 cm, dei quali 5 cm rappresentati dalla lama; due involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente ed euri 510,00 in banconote di vario taglio rinvenute sulla persona dello Zarea oltre ad altro danaro anche in divisa estera, ivi compresa una banconota palesemente falsa da 20 euri, trovati presso la abitazione dell’uomo, sino alla concorrenza del valore di complessivi 6.600,00 euri.
Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa dello Zarea, articolando un unico motivo di impugnazione avente ad oggetto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non accogliere la richiesta di riesame del provvedimento di convalida relativamente agli apparecchi di comunicazione elettronici, ad eccezione di uno dei telefoni essendo questo risultato rubato, ed al danaro.
La doglianza riguardava la qualificazione dei beni in questione quali cose pertinenti al reato e la loro rilevanza istruttoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato solo parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che il sequestro del quale ora si tratta è un sequestro di carattere probatorio; esso, pertanto, è ontologicamente volto, attraverso la ablazione del corpo del reato ovvero di cose pertinenti al reato, alla acquisizione di elementi utili per la prosecuzione
delle indagini, in questo caso, a carico dello COGNOME, soggetto trovato nel possesso di sostanza stupefacente che, date le modalità di sua presentazione, appariva verosimilmente destinata allo spaccio.
Lo sforzo motivazionale che deve essere speso onde rendere legittimo il provvedimento deve avere ad oggetto non solo il profilo relativo alla appartenenza delle cose oggetto di sequestro alle categorie materiali dianzi ricordate (corpo del reato ovvero di cose pertinenti al reato) ma deve avere ad oggetto, sebbene esso debba essere diversamente modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato ed al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, la concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo (fra le altre e per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 15 novembre 2023, n. 46130, rv 285398).
Ora, rileva il Collegio, nel caso di specie a carico dello COGNOME è stato ipotizzato, oltre ad altre imputazioni in materia di ricettazione e porto abusivo di armi, il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente; una siffatta imputazione se può ben giustificare, come segnalato dal Tribunale del riesame, l’esigenza di procedere al sequestro degli apparecchi di comunicazione detenuti dall’indagato, onde verificarne, ad evidenti scopi investigativi, i contatti da lui avuti sia con i possibili fornitori della sostanza in questione sia con i potenziali acquirenti della medesima, di tal che il richiamo contenuto nella ordinanza impugnata alla esigenza di “svolgere eventuali accertamenti sulle fonti dì approvvigionamento della sostanza stupefacente, (… e…) sul coinvolgimento di terze persone”, risulta congruo ai fini della individuazione delle esigenze probatorie sottese alla misura in atto, appare invece del tutto inappropriato in ordine all’avvenuto sequestro (si ribadisce allo stato non di carattere preventivo – e pertanto non finalizzato all’eventuale confisca del profitto conseguito attraverso la commissione di reati in materia di commercio di sostanze stupefacenti – ma, ad ora, di carattere esclusivamente probatorio) della somma di danaro rivenuta nella disponibilità dell’indagato, non avendo né il Pm né il Tribunale del riesame evidenziato quali possano essere le “concrete finalità probatorie” perseguite – ove si eccettui ciò che riguarda la banconota falsificata (della quale, peraltro, è anche evidenziata la palese contraffazione) – attraverso l’apprensione delle banconote detenute dall’imputato, non emergendo fattori che, attraverso di esse, possano ricondurre alla identificazione degli eventuali passati acquirenti di stupefacente spacciato dallo Zarea.
Nei limiti di cui in motivazione l’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze, in veste di giudice del
riesame, che, in diversa composizione personale, verificherà se, nel provvedimento genetico, sussistono, quanto alla somma di danaro in
sequestro, i presupposti per il mantenimento del sequestro probatorio.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del denaro con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente