Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36775 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36775 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Torino e da RAGIONE_SOCIALE NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA anche nei confronti di NOME, nato a New York (Stati Uniti d’America) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/02/2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, i provvedimenti impugnati e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso del Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, con annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, nonché il rigetto del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘indagato; uditi i difensori, AVV_NOTAIO ti AVV_NOTAIO, per RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME
COGNOME, per NOME.
1. Con ordinanza del 28 febbraio 2024, il Tribunale di Torino, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE istanze di riesame, avanzate nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE NOME ed NOME, avverso il provvedimento del Pubblico Ministero del 7 febbraio 2024, ha parzialmente annullato il sequestro probatorio di beni elettronici e documenti – disposto, nei loro confronti, in relazione agli ipotizzati reati di agli artt. 110 cod. pen. e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000 – altresì disponendo l restituzione agli aventi diritto di quanto loro sequestrato, anche in copia, se non vincolato per altra causa, con eccezione di quei soli beni, rimasti in sequestro, che, sulla base di dati minimi di riconoscibilità esteriore, siano apparsi pertinenti ai rea contestati.
Secondo l’incolpazione provvisoria, gli indagati, in concorso con la defunta NOME avrebbero contribuito alla fittizia esterovestizione RAGIONE_SOCIALEa dimora abituale RAGIONE_SOCIALEa de cuius in Svizzera, anziché in Italia, al fine di impedire l’assoggettamento all’imposizione fiscale nazionale RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia percepita – fino al decesso, in base ad accordo successorio transattivo intervenuto, alla morte del marito, NOME COGNOME, con la figlia NOME – per un totale complessivo di € 8.166.669,00, così indicando, nelle dichiarazioni fiscali relative agii anni in contestazione, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, con evasione di imposta Irpef pari ad C 3.508.532,00, per il 2018, e ad C 244.266,01, per il 2019, avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, consistiti nell’avere: RAGIONE_SOCIALE NOME, quale dottore commercialista e consulente fiscale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, fornito gli strumenti necessari al raggiungimento degli intenti criminosi RAGIONE_SOCIALEa cliente e, comunque, rafforzato gli stessi, predisponendo e trasmettendo in via telematica le dichiarazioni fiscali relative alle annualità contestazione; NOME, rafforzato gli intenti criminosi RAGIONE_SOCIALEa de cuius, altresì confezionando atti orientati a suffragare la predetta falsa apparenza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nell’annullare parzialmente il decreto di sequestro del 7 febbraio 2024, il Tribunale del riesame ha ritenuto che – sebbene fosse altamente probabile che tra la massa di beni e dati appresi potesse esservi qualcosa di pertinente al thema probandum RAGIONE_SOCIALEa evasione contestata – il decreto di perquisizione e sequestro avesse omesso il parametro previsionale e la illustrazione preventiva, anche minimale, di un programma organizzativo, tale da consentire una valutazione in RAGIONE_SOCIALE alla proporzione dei mezzi allestiti rispetto al materiale da esaminare; con conseguente carenza di motivazione sulla pertinenzialità differita e sulla proporzione RAGIONE_SOCIALEa mole di dati di contenuto ignoto, parimenti sottoposti al provvedimento ablativo. Da qui, il mantenimento del sequestro solo sugli elementi che, con certezza o con elevata probabilità, avessero ictu ocu/i una verosimile connessione pertinenziale e strumentale con l’unico tema reso univocamente oggetto RAGIONE_SOCIALEa disamina e del contraddittorio: la percezione RAGIONE_SOCIALEa rendita e la esterovestizione RAGIONE_SOCIALEa dimora RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, in Svizzera.
Avverso l’ordinanza, il Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di ricorso, si lamentano la violazione degli artt. 247 e 253 cod. proc. pen., nonché il connesso vizio di motivazione, relativamente alla mancata considerazione del fumus commissi delicti in RAGIONE_SOCIALE al rapporto di pertinenzialità, strumentale all’accertamento, tra i reati per cui si procede ed documenti oggetto del provvedimento ablativo.
Secondo la prospettazione accusatoria, il Tribunale del riesame – a fronte di un capo di incolpazione provvisoria specificamente riferito alla percezione RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia da parte di NOME NOME ed alla contestata esterovestizione fittizia RAGIONE_SOCIALEa sua dimora in Svizzera, al fine di evadere la tassazione italiana su vitalizio mediante applicazione del più favorevole regime svizzero di versamento forfettario parametrato sulla sola propensione alla spesa – ha erroneamente ritenuto che i reati in contestazione fossero per ciò solo circoscritti al predet vitalizio e che fosse pertanto impossibile, per mancanza del nesso di pertinenzialità e proporzionalità, sottoporre a sequestro beni e documenti diversi da quelli ad esso strettamente riferibili. Sennonché, sostiene il ricorrente che, nel fare ciò, Tribunale avrebbe omesso di considerare che si sarebbe trattato, all’opposto, di una contestazione che, riguardando la natura fraudolenta di due dichiarazioni e la connessa sottrazione di elementi attivi all’imposizione fiscale, sarebbe stata certamente suscettibile di ampliarsi, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa stessa base imponibile. Nello stesso decreto genetico, del resto, il Pubblico Ministero avrebbe correttamente dato conto dei profili di potenziale maggiore ampiezza RAGIONE_SOCIALEa predetta base imponibile, mediante il riferimento all’esistenza di molteplici beni, in possesso RAGIONE_SOCIALEa deceduta COGNOME, produttivi di redditi – da rinvenirsi, segnatamente, nei 900 milioni di dollari detenuti dalla società Bundeena, sedente nelle Isole Vergini, produttivi di 30 milioni annui di reddito, oltre che nei moltepl e differenti beni detenuti all’estero, per complessivi 734 milioni di euro – tuttavi bisognosi di quell’adeguato approfondimento investigativo cui proprio l’annullato decreto di perquisizione e sequestro sarebbe stato finalizzato. Né, a parere del Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, potrebbe comprendersi il rilievo, pur mosso dal Tribunale, secondo cui mancherebbero riferimenti ad eventuali dichiarazioni reddituali proprie di NOME COGNOME, alla globale redditualità dei predetti, nonché alle vicende riguardanti la fonte principale di tali liquidità, e cioè la partecipazione Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE, perché tali profili sarebbero oggetto di espressa motivazione.
Secondo il ricorrente – che si duole altresì RAGIONE_SOCIALEa disposta restituzione, agl indagati, di documenti ed atti di significativa pertinenza e collegamento con i provvisori addebiti di esterovestizione, quali: le dichiarazioni fiscali dei fra COGNOME; le cartelline intestate “BD” (Blue Dragons), da cui sarebbe stato possibile ricostruire la base imponibile RAGIONE_SOCIALEa COGNOME; i documenti concernenti tutti dipendenti diversi da Oprea Larisau, nonostante proprio il segmento di condotta concernente l’assunzione dei dipendenti fosse contestato ai capi 1) e 2) RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione provvisoria all’indagato NOME COGNOME; i documenti necessari alla verifica RAGIONE_SOCIALEa presenza in Italia di COGNOME od alla prova RAGIONE_SOCIALEa frode – l’ampiezz RAGIONE_SOCIALE‘originario sequestro, indebitamente annullato dal Tribunale del riesame, sarebbe da giustificarsi alla luce del necessario arretramento temporale dei documenti da apprendere, imposto dalla natura sofisticata e risalente nel tempo RAGIONE_SOCIALEa strategia evasiva posta in essere dagli indagati, ben potendosi differenziare l’annualità in contestazione e la datazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione appresa.
2.2. Con un secondo motivo di censura, si denunciano la violazione degli artt. 247, comma 1 -bis, e 253 cod. proc. pen. ed il relativo difetto di motivazione, per essere la parte motiva RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata manifestamente illogica, carente ed altresì viziata da violazione di legge, in RAGIONE_SOCIALE al tema RAGIONE_SOCIALEa pertinenzialit anche con riferimento al sequestro dei supporti e dei dati informatici.
In primo luogo, precisa il ricorrente che, in sede di perquisizione, alla presenza di due diversi consulenti, proprio al fine di evitare di sottrarre ai rispettivi titolar la disponibilità dei relativi archivi informatici, era stata effettuata la copia fo sul posto di numerosi supporti, con contestuale fissazione RAGIONE_SOCIALEa data (poi annullata) per il conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico ex art. 360 cod. proc. pen., per i dispositivi dei quali non fosse stato possibile procedere alla copia RAGIONE_SOCIALE in loco, altresì chiarendosi che due dei cellulari sequestrati appartenevano a soggetti terzi che non avevano presentato alcuna impugnazione in sede di riesame o istanza di dissequestro.
Inoltre, si contesta la intrinseca illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazio del Tribunale del riesame, nella parte in cui il giudice ha inteso enucleare un “decalogo”, non prescritto da nessuna norma né desumibile da alcun principio di diritto, di elementi che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto inserire nel decreto di sequestro probatorio. Nel caso di specie, sostiene il ricorrente che non sarebbe stato possibile specificare né le ragioni per le quali sarebbe stato necessario un sequestro indistinto degli elementi di prova – senza alcuna possibilità di modulazione in interventi ablativi meno invasivi anche a seconda RAGIONE_SOCIALEa collaborazione o meno dei destinatari del provvedimento, con inevitabile
apprensione dei device per il completamento RAGIONE_SOCIALE operazioni – né la tempistica RAGIONE_SOCIALEo svolgimento dei predetti, non potendosi prevedere ex ante né la collaborazione o meno dei soggetti a consegnare ed indicare unicamente i dati che interessano, né l’entità dei dati informatici, ovvero l’effettiva poss effettuare copie in loco, né i tempi necessari all’espletamento RAGIONE_SOCIALE‘operazione.
Che non si tratti di una attività meramente esplorativa, del resto, lo confermerebbe, a parere del ricorrente, anche la circostanza che, nel caso di specie, sarebbero state effettivamente approntate tutte le misure possibili per comprimere il meno possibile il diritto alla riservatezza degli indagati e dei soggett terzi, nonché per preservare lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa loro attività lavorativa, essendo intervenuta apposita nomina del consulente tecnico del Pubblico Ministero ed essendosi privilegiata l’effettuazione di copie forensi di PC e server in loco. Nessuna censura difensiva sarebbe stata, peraltro, avanzata in RAGIONE_SOCIALE alla presunta mancata indicazione, nella motivazione del decreto di sequestro, RAGIONE_SOCIALE misure adottate per garantire la corretta esecuzione RAGIONE_SOCIALE operazioni, risultando parimenti arduo individuare alternative ulteriori rispetto alla possibilità effettuare una copia del supporto sul posto o in epoca immediatamente successiva. Né alcun programma di lavoro avrebbe potuto stilarsi prima ancora di avere verificato cosa in concreto sarebbe stato posto sotto sequestro.
Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale del riesame, il decreto di sequestro avrebbe correttamente indicato, non solo le finalità probatorie e la pertinenzialità dei beni rispetto ai reati contestati e agli sviluppi investig possibili, ma anche le motivazioni del perché sarebbe stato necessario ricercare ed apprendere supporti informatici degli indagati e di alcuni terzi espressamente indicati. Ciò che, a parere del ricorrente, confermerebbe peraltro la manifesta illogicità del provvedimento gravato allorché, applicando al caso concreto principi diversi ed ulteriori da quelli affermati dalle sentenze di legittimità ivi c affermerebbe la necessità di garantire in tempi rapidi la restituzione dei beni agl interessati, ignorando tuttavia che tale restituzione sarebbe stata pienamente garantita, non essendo emersi, nemmeno in seno alle prospettazioni difensive, elementi di segno contrario.
2.3. Con un terzo motivo di ricorso, deduce, infine, il ricorrente la violazion RAGIONE_SOCIALE‘art. 309 cod. proc. pen., ovvero la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, sul rilievo che, ferma restando la completezza e l’adeguatezza del decreto di sequestro, anche a volere ravvisare un difetto in tema di ampiezza RAGIONE_SOCIALEa base imponibile o di adempimenti relativi alle copie forensi ed all’estrazione dei dati, questo avrebbe dovuto essere colmato dallo stesso Tribunale del riesame, mediante l’esercizio del potere/dovere di integrazione di cui al comma 9 RAGIONE_SOCIALE‘articolo richiamato.
L’ordinanza è stata impugnata, mediante i difensori, anche da RAGIONE_SOCIALE NOME, il quale, con un unico motivo di doglianza, lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.lgs. n. 139 del 2005, quanto al rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di opposizione de segreto professionale da parte RAGIONE_SOCIALE‘indagato, in relazione al combinato disposto degli artt. 200, comma 1, lettera d), 256 e 103 cod. proc. pen.
Secondo la prospettazione difensiva, · il Pubblico Ministero avrebbe erroneamente ritenuto inopponibile, da parte del professionista sottoposto ad indagini, qualsivoglia segreto professionale sulla base di una sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione del 1990, omettendo tuttavia di confrontarsi, non solo con le modifiche introdotte, alla normativa processuale del segreto, con la legge n. 48 del 2008, ma anche con due recenti pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, estensive RAGIONE_SOCIALEa facoltà di opporre il segreto professionale financo al professionista indagato, oltre che con la sentenza n. 40 del 2012 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, applicativa RAGIONE_SOCIALEa garanzia del segreto ex art. 41 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 2007 anche alla figura RAGIONE_SOCIALE‘imputato. In conseguenza di ciò, si sarebbe erroneamente omesso di attivare la procedura di garanzia prevista dall’art. 256 cod. proc. pen., che avrebbe dovuto comportare tra le parti un confronto sulla tipologia dei documenti e sulla valenza per i medesimi del segreto professionale, non potendosi ritenere legittima un’ispezione volta a rinvenire, all’interno di uno studio professionale, att indeterminati. Trattasi, del resto, sia di un soggetto rientrante nella previsione d cui all’art. 200, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. – vincolato cioè dall’obbligo del segreto professionale rispetto alle pratiche e agli incarichi da lui evasi, nonché ai documenti regolarmente custoditi – che di documentazione tutta riconducibile al rapporto fiduciario e professionale intrattenuto dal ricorrente con la NOME NOME, ivi compresa la difesa, assunta a favore RAGIONE_SOCIALEa donna, relativamente al contenzioso tributario avverso l’RAGIONE_SOCIALE, conclusosi nel luglio 2020. Oltre ad avere violato le garanzie legate al segreto non prevedendo l’RAGIONE_SOCIALE di esibizione, l’autorità giudiziaria avrebbe altresì mancato di rispettare la procedura ex art. 256 cod. proc. pen. nella fase di esecuzione del sequestro, allorché, una volta opposto il segreto professionale, avrebbe omesso di sottoporre il vaglio di quanto reperito al necessario contraddittorio tra le parti, così precludendo qualsivoglia accordo sul punto, oltre che l’eventuale esperimento RAGIONE_SOCIALEa procedura di opposizione attivabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 263 cod. proc. pen. A favore RAGIONE_SOCIALEa prospettazione difensiva, secondo il ricorrente, deporrebbe peraltro l’ulteriore garanzia prevista dall’art. 103, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l’espresso divieto di sequestrare atti di causa – salvo che costituiscano corpo del reato quali, nel caso di specie, i due fascicoli intitolati “COGNOME contenzioso tributari Corte di Cassazione – copia non ufficiale rispetto ai quali il ricorrente avrebbe rivestito la qualifica di vero e prop difensore.
Secondo quanto argomentato dalla difesa, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lettera c), e 185 cod. proc. pen., potrebbe infine sostenersi la nullità degli atti eseguiti in assenza RAGIONE_SOCIALEa richiesta di esibizione ex art. 256 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa documentazione illegittimamente acquisita e sequestrata.
4. In data 17 giugno 2024, la difesa di NOME ha depositato memoria con la quale, presentando motivi aggiunti in RAGIONE_SOCIALE al diverso procedimento n. R.G. 15398/2024, ha altresì replicato al gravame proposto dal Pubblico Ministero, chiedendone, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità, per carenza di interesse concreto ed attuale del ricorrente, il quale, mediante l’emissione del nuovo decreto di sequestro, datato 6 marzo 2024, avrebbe comunque conseguito il fine cui è diretta l’impugnazione, ovvero, in subRAGIONE_SOCIALE, la dichiarazione di infondatezza. Quanto al primo motivo di ricorso, infatti, osserva la difesa che l’ordinanza avrebbe fatto buon governo degli enunciati che regolano l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa cautela probatoria, allorché, in applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, ha correttamente ricondotto l’istanza acquisitiva a quanto afferente all’accusa, escludendone la parte inconferente o meramente esplorativa. Lo stesso profilo di censura, relativo alla presunta indebita compressione, da parte del Tribunale · del riesame, RAGIONE_SOCIALE‘area temporale di pertinenza RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione probatoria, del resto, sarebbe contraddetto, da un lato, da quanto precisato dallo stesso giudice del riesame sulla implicita estensione RAGIONE_SOCIALE‘indagine alle annualità precedenti non prescritte, dall’altro, dalla stessa portata precettiva RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, che ha confermato la legittima acquisizione di documenti anche molto risalenti nel tempo. Analoghe considerazioni si svolgono quanto al secondo motivo di censura, rispetto al quale si ribadisce come, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, oggetto, modalità e tempi del sequestro, debbano essere tempestivamente delineati dal Pubblico Ministero nel decreto genetico, che rappresenta l’unico metro di apprezzamento dei requisiti di pertinenza, proporzionalità e adeguatezza. Quarto, infine, al terzo motivo di doglianza, se ne rileva l’inammissibilità, fondandosi esso su una distorsione RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza che è preclusa al sindacato di legittimità RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione. LAy Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Torino è inammissibile.
1.1. Prima di procedere alla disamina RAGIONE_SOCIALE singole censure, giova innanzitutto affrontare la questione RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire del Pubblico Ministero.
Simmetricamente a quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia de dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. U., n. 40963 del 20/07/2017, Rv. 270497), ritiene infatti il Collegio che, pur dopo la già intervenuta emissione di un nuovo decreto, anche nei confronti del Pubblico Ministero ricorrente, debba ritenersi permanente un interesse all’impugnazione del provvedimento ablativo, quantomeno con riferimento alla verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti applicativi, ritenuti insussistenti dal Tribunale nella fattispecie in esame.
1.2. Il primo motivo di censura, relativo alla violazione degli artt. 247 e 253 cod. proc. pen., nonché al connesso vizio di motivazione, per la mancata considerazione del fumus commissi delicti in RAGIONE_SOCIALE al rapporto di pertinenzialità, strumentale all’accertamento, tra i reati per cui si procede ed i documenti oggetto del provvedimento ablativo, è inammissibile.
Sul punto è opportuno premettere che, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione così radicali da rendere l’apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
Ciò premesso, occorre rilevare che, nel caso di specie, a fronte di un percorso motivazionale, quale quello seguito dall’ordinanza impugnata, del tutto in linea con gli enunciati di questa Corte, la doglianza del ricorrente sulla pretesa violazione dei predetti principi si risolve in una richiesta di rivalutazione fattuale, n prospettabile nella presente sede di legittimità.
1.2.1. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il decreto di sequestro probatorio, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente RAGIONE_SOCIALEa finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U., n. 36072 del 19/04/2019, Rv. 273548). Nello specifico, si è precisato come «la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea
indisponibilità RAGIONE_SOCIALEa cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in RAGIONE_SOCIALE all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto de giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l’accertamento del fatto di reato».
Tali principi valgono anche per il sequestro RAGIONE_SOCIALE cose pertinenti al reato, dal momento che la stessa qualificazione RAGIONE_SOCIALEa cosa come pertinente al reato, presuppone l’indicazione del perimetro investigativo, RAGIONE_SOCIALEa ipotesi di reato per cui si procede, RAGIONE_SOCIALEa finalità probatoria perseguita con il sequestro; ciò che, in alt termini, equivale a dire che, in tanto un certo bene può essere considerato «cosa pertinente al reato», in quanto esista una descrizione concreta del reato per cui si procede e RAGIONE_SOCIALEa finalità probatoria perseguita. La motivazione del decreto probatorio deve, dunque, contenere, a pena di nullità, la descrizione RAGIONE_SOCIALEa condotta ipotizzata a carico RAGIONE_SOCIALE‘indagato e la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, non essendo esaustiva l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa sola norma violata, in quanto la carenza RAGIONE_SOCIALEa descrizione del fatto contestato non consente di apprezzare le esigenze probatorie e, di conseguenza, la ragione per cui i beni sequestrati sono da sottoporre a vincolo (ex plurimis, Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348; Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Rv. 277061).
1.2.2. Ebbene, contrariamente a quanto argomentato dal Pubblico Ministero, nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha coerentemente chiarito la riferibilità del fumus commissi delicti alla sola rendita vitalizia, in considerazione di una descrizione concreta del reato contestato che in effetti appare strettamente ed inscindibilmente legata ad un aspetto specifico e circoscritto di tutta la vicenda reddituale e patrimoniale RAGIONE_SOCIALEa de cuius, così correttamente ritenendo il carattere meramente esplorativo del decreto di sequestro, dichiaratamente finalizzato alla ricerca di ulteriori cespiti patrimoniali ed elementi reddituali RAGIONE_SOCIALEa NOME, no rendicontati nella massa ereditaria, così ampliandosi il thema probandum ad indagini su nuove e diverse fattispecie, non pertinenti al reato ipotizzato. Di talché, non può ritenersi che l’ordinanza impugnata sia carente di motivazione.
1.3. Il secondo motivo di doglianza, con il quale si denunciano la violazione degli artt. 247, comma 1-bis, e 253 cod. proc. pen. ed il relativo difetto di motivazione, per essere la parte motiva RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata manifestamente illogica, carente ed altresì viziata da violazione di legge, in RAGIONE_SOCIALE al tema RAGIONE_SOCIALE pertinenzialità, anche con riferimento al sequestro dei supporti e dei dati informatici, è anch’esso inammissibile.
La prospettazione del ricorrente, per come sviluppata nel motivo di ricorso, risulta muoversi su due diversi piani: da un lato, si contesta la formulazione, in diritto, del cosiddetto “decalogo”, richiamato a pag. 17 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata; dall’altro, se ne censura l’applicazione nel caso concreto.
1.3.1. Dal primo punto di vista, occorre preliminarmente richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia.
Si è affermato, in particolare, che il principio di proporzionalità, sancito, anc in riferimento alle misure cautelari reali, dall’art. 275 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Rv. 276979; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Rv. 261509) e, a livello sovranazionale, dalle fonti del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione (art. par. 2 e 4, TUE; art. 49, par. 3, e art. 52, par.1, RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondament e dagli artt. 7 e 8 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, così come interpretata dalla Corte Edu, assolve ad «ad una funzione strumentale per un’adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia RAGIONE_SOCIALEa soluzione presa nel caso concreto » (ex plurimis, Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Rv. 279716; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020).
Le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione hanno, inoltre, statuito che «ogni misura cautelare, per dirsi proporzionata all’obiettivo di perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, RAGIONE_SOCIALE). Dunque, solo valorizzando l’onere RAGIONE_SOCIALEa motivazione è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere sotto controllo l’intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti, quali la proprietà e la libera inizia economica privata, riconosciuti dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocoll addizionale alla Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte EDU. In tale ottica, la motivazione in RAGIONE_SOCIALE alla strumentalità RAGIONE_SOCIALEa res rispetto all’accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto RAGIONE_SOCIALEa persona a disporre dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al principio di legalità (Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548).
In tale contesto, si è inoltre affermato, in tema di acquisizione RAGIONE_SOCIALEa prova che l’autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenut sono in astratto, potenzialmente, rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione RAGIONE_SOCIALE cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario
per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti ‘dal sistema (Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016, Rv. 268489; Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013; Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008, Rv. 240254). Sotto altro profilo, l’esigenza investigativa, in alcuni casi, può depotenziare, quasi vanificandola, la possibilità di verificare nella immediatezza la legittimità del mezzo di ricerca e richiede, perciò, strumenti compensativi di garanzia per il soggetto che subisce la limitazione dei propri diritti. Strumenti di garanzia, cioè, che si collocano già momento RAGIONE_SOCIALEa adozione del mezzo di ricerca RAGIONE_SOCIALEa prova e che attengono: alla portata del vincolo; alle ragioni – che devono essere puntualmente esplicitate per cui si decide di aggredire, ad esempio, la sfera giuridica di soggetti terzi estranei al reato; al motivo per cui il vincolo venga modulato in modo onnicomprensivo; alla necessità di ancorare la durata del sequestro a criteri oggettivi di ragionevolezza temporale; all’esigenza insopprimibile di selezione RAGIONE_SOCIALE cose davvero necessarie ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova; alla necessità di evitare che l’ablazione assuma una valenza meramente esplorativa di notizie di reato diverse ed ulteriori rispetto a quella per cui si procede. Trattasi di profili su cui è necessari specificamente motivare da parte del Pubblico Ministero ed, eventualmente, del Tribunale dèl riesame, giacché, diversamente, il mezzo di ricerca si trasforma in uno strumento di illegittima compressione di diritti, con conseguente ingiustificata “rincorsa” da parte del soggetto a cui le cose sono sequestrate al fine di ottenere la restituzione di ciò che sin dall’inizio non avrebbe dovuto essere sequestrato.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato, con riferimento al decreto di sequestro probatorio di materiale informatico, che l’acquisizione indiscriminata di un’intera categoria di beni, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa quale procedere successivamente alla selezione RAGIONE_SOCIALE singole res strumentali all’accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il Pubblico Ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, RAGIONE_SOCIALEa condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, RAGIONE_SOCIALEa difficoltà di individuar ex ante l’oggetto del sequestro (ex multis, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949; Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Rv. 279716; Sez. 6, n. 9776 del 12/02/2020).
È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione
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degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280838). In tanto, come anticipato, è possibile disporre un sequestro esteso, e magari totalizzante, in quanto si spieghi, caso per caso, perché ciò è necessario fare, perché, cioè, il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere, in quella determinata fattispecie, una inevitabile differente modulazione in ragione RAGIONE_SOCIALEa fase del procedimento, RAGIONE_SOCIALEa fluidità RAGIONE_SOCIALE indagini e RAGIONE_SOCIALEa contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procedeM del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, RAGIONE_SOCIALEa diffico individuare nitidamente ex ante l’oggetto del sequestro, RAGIONE_SOCIALEa natura del bene che si intende sequestrare (ex plurimis, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Rv. 262898).
Nell’adottare il decreto di sequestro probatorio di uno strumento informatico, pertanto, il Pubblico Ministero non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro – quAndo ciò sia possibile – in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare; il vincolo cautelare deve, dunque, essere conformato in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fat pregiudicherebbe la finalità probatoria e cautelare perseguita (Corte cost. n. 85 del 2013).
Inoltre, la Corte, con la richiamata sentenza n. 24265 del 2020, ha chiarito che, creata la c.d. copia originale dei dati contenuti nel contenitore’sequestrare, essa non rileva in sé come cosa pertinente al reato in quanto essa contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispetto ai quali nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di strumentalità tra res, reato ed esigenza probatoria. Ne deriva, come è stato specificato dalla Corte di Cassazione, che la c.d. copia integrale costituisce solo una copia – mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimen RAGIONE_SOCIALE‘insieme di dati appresi (Sez. 6, n. 12156 del 04/03/2020).
Tutto ciò premesso, il “decalogo” riportato dal Tribunale del riesame, a pag. 17 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, appare conforme ai dettami RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, perché, senza recare significative innovazioni sostanziali, si riferisce tutte le componenti ritenute rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa motivazione del sequestr probatorio; con la conseguenza che il primo profilo di censura del pubblico ministero deve ritenersi manifestamente infondato.
1.3.2. Per quanto concerne, invece, il versante applicativo del menzionato “decalogo”, la doglianza assume il carattere RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità, perché afferente ad una valutazione fattuale che, ove non vi sia un’omessa motivazione, è
insindacabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 325, comma I., cod. proc. pen. Del resto, come già chiarito sub 2.1. – le cui argomentazioni possono pertanto ritenersi qui richiamate – la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza gravata appare sul punto esaustiva, allorché spiega, correttamente, come nelle due imputazioni iniziali venga in rilievo la sola vicenda RAGIONE_SOCIALEa rendita vitalizia percepita dalla COGNOME, la quale circoscrive agl aspetti a lei strettamente inerenti l’interesse investigativo; cosicché, rispetto una imputazione provvisoria così perimetrata, le altre richieste di sequestro probatorio appaiono esplorative, in quanto formulate in relazione a nuove, ipotetiche ed eventuali fattispecie illecite.
1.4. Anche il terzo motivo di ricorso – afferente alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 cod. proc. pen., ovvero alla carenza, alla contraddittorietà e la manifesta illogicit RAGIONE_SOCIALEa motivazione, per non avere il Tribunale del riesame provveduto a colmare le censurate lacune, mediante l’esercizio del potere/dovere di integrazione di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. – è manifestamente infondato.
In sede di riesame avverso misure cautelari reali, infatti, il Tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura o di convalida RAGIONE_SOCIALEa stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica RAGIONE_SOCIALEa redazione per relationem, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione di contro a cui il Tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati d combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 24/02/2020, Rv. 278509; Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 18/01/2017, Rv. 266880). Né, del resto, a fronte di un’incolpazione provvisoria tanto delimitata e circoscritta, quale quella proposta, nel caso di specie, dal Pubblico Ministero, si sarebbe potuto ritenere corretto, l’eventuale contegno contrario del Tribunale del riesame, potendo il giudice cautelare confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale sia stato ravvisato fumus commissi deficti, ma non potendo porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione un diverso fatto di reato (Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Rv. 259679).
2. Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE NOME è, invece, infondato.
Il Tribunale di Torino si è diligentemente ,uniformato ai criteri ermeneutici sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia di segreto professionale, l quale ha reiteratamente chiarito la piena legittimità del sequestro eseguito presso lo studio del libero professionista, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone, e non anche dall’inquisito, tenuto conto che l’unico
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segreto opponibile da quest’ultimo al magistrato penale è quello di Stato (Sez. 6, n. 10281 del 19/02/2019; Sez. 3, n. 3288 del 10/07/1990, Rv. 185191).
GLYPH D’altra parte, è la stessa normativa processuale sul punto a restituire numerosi argomenti a favore RAGIONE_SOCIALEa inopponibilità del segreto professionale da parte del professionista indagato/imputato. L’evocato art. 200 cod. proc. pen., infatti, statuendo che «non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi i cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria» tra gli altri «gli esercen uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporr determinata dal segreto professionale» – e, dunque, per la parte che qui interessa, anche i dottori commercialisti ex art. 5 del d.lgs. n. 139 del 2005 (Sez. 2, n. 46588 del 23/05/2017) – collega espressamente la disciplina del segreto alla testimonianza, delimitandone con sufficiente precisione l’ambito soggettivo di operatività, da ritenersi peraltro tassativo, trattandosi di norme derogatorie rispetto all’ordinario regime giuridico RAGIONE_SOCIALEa testimonianza. Né alcun argomento si può trarre, a ben vedere, dall’art. 256 cod. proc. pen.; norma che – prevedendo per i titolari RAGIONE_SOCIALE‘eventuale segreto professionale e del segreto d’ufficio l’obbligo adempiere alla richiesta RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria di consegnare gli atti e documenti, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici e ed ogni altra cosa di cui abbiano la disponibilità per ragioni di ufficio, ministero, incarico professione, salvo che oppongano per iscritto il segreto di Stato, il segreto professionale ovvero quello d’ufficio – lungi dal limitarsi a compiere un mero richiamo ricognitivo all’articolo summenzionato, rappresenta lo statuto normativo del segreto professionale e degli ambiti di sua applicabilità, disciplinando specificamente i rapporti intercorrenti tra il dovere di esibizione ed il segreto. De resto, l’impossibilità di ammettere l’opponibilità del segreto professionale da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato/indagato si fonda sulla considerazione che, nell’ipotesi di richiesta di esibizione di documenti ex art. 256 cod. proc. pen., il riconoscimento del segreto in capo a tale soggetto gli attribuirebbe una facoltà di cui altrimenti sarebbe privo, altresì preclusa dal divieto di estensione analogica in una materia improntata al rigoroso rispetto del principio di legalità. Diversamente opinando, il segreto professionale si presterebbe ad essere uno strumento di elusione dei controlli (Sez. U. civ., n. 11082 del 07/05/2010). A ciò si aggiunga che la disciplina processuale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di esibizione ex art. 256 cod. proc. pen. presuppone un simmetrico dovere di collaborazione del destinatario terzo, prevedendo altresì che, in caso di opposizione tempestiva, il Pubblico Ministero debba compulsare la procedura di accertamento prevista dal secondo GLYPH RAGIONE_SOCIALEa citata norma, potendo comunque sequestrare il documento richiesto laddove ritenga infondata l’opposizione, così prescindendo dal dissenso del professionista ed esponendosi al solo sindacato di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
legittimità sul giudizio di infondatezza , nonché sul presupposto, ivi espressamente tipizzato, RAGIONE_SOCIALEa necessità insurrogabile RAGIONE_SOCIALE‘atto, non solo a fini probatori, addirittura a fini processuali ed operativi.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, peraltro, nessun argomento a favore di un’eventuale estensione RAGIONE_SOCIALEa opponibilità del segreto professionale agli indagati/imputati potrebbe ricavarsi dalle due recenti sentenze RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di cassazione richiamate dalla prospettazione difensiva. Da un lato, infatti, la sentenza Sez. 2, n. 51446 del 18/10/2017, chiarisce espressamente l’idoneità RAGIONE_SOCIALEa formale opposizione del segreto professionale, ove sollevata in ragione RAGIONE_SOCIALEa correlazione RAGIONE_SOCIALEa disponibilità dei beni sequestrati estratti in copia con un mandato professionale in precedenza conferito, ad impedire all’autorità giudiziaria di procedere al sequestro del bene richiesto in consegna, salvi gli accertamenti previsti dall’art. 256, comma 2, cod. proc. pen. Dall’altro, la pronuncia n. 14082 del 14/11/2018, dep. 2019, riconosce – per la parte che qui interessa – la tipicità RAGIONE_SOCIALEa figura del dottore commercialista rispet alle categorie professionali alle quali la legge attribuisce la facoltà di astenersi d deporre determinata dal segreto professionale. Ma in nessuna RAGIONE_SOCIALE due citate decisioni emergere un’argomentazione utile all’estensione RAGIONE_SOCIALE garanzie connesse alla disciplina del segreto professionale al professionista inquisito.
Parimenti deve argomentarsi con riferimento alla richiamata sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 40 del 2012, anch’essa inconferente nel caso di specie. Essa fa effettivo riferimento alla possibilità per gli imputati di opporre il segret Stato allorché afferma che «Il nuovo art. 41 RAGIONE_SOCIALEa legge 124 del 2007 muta i termini del bilanciamento. L’imputato viene ad essere, infatti, per un verso, incluso tra i titolari del potere-dovere di opporre il segreto di Stato ma, al tempo stesso sottratto – ove tenga la condotta conforme all’esigenza di protezione RAGIONE_SOCIALEa sicurezza nazionale – al rischio di una indebita affermazione di responsabilità penale. Lo Stato – mirando alla “autoconservazione” – richiede, cioè, anche alla persona sottoposta a processo il silenzio sulla notizia coperta da segreto, esigendo dalla giurisdizione un possibile esito processuale scevro da connotati negativi nei confronti del giudicabile, fermo restando il vaglio di essenzialità rimesso all’autorità giudiziaria». Ma tale affermazione risulta circoscritta alla speci disciplina del segreto di Stato, come tale, non estensibile al segreto professionale. Ed invero, dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 2007 – che, ne sancire che «ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubb servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato», contiene alcuna clausola di esclusione, così consentendo alla Corte costituzionale di sancire l’estensione del segreto di Stato anche agli indagati/imputati – e dal colfronto, tutt’altro che ultroneo, con l’art. 40 RAGIONE_SOCIALEa medesima normativa – che ha
modificato gli originari artt. 202 e ss., in materia di segreto di Stato – emerg con evidenza, come il legislatore abbia inteso riferirsi anche agli imputati soltanto in RAGIONE_SOCIALE a questa seconda fattispecie. Tanto che la disposizione a cui la Corte costituzionale si riferisce non è contenuta nel codice di procedura penale -che non è stato modificato quanto all’individuazione dei soggetti legittimati all’opposizione del segreto – ma nella legge speciale sul segreto di Stato.
Né alcuna garanzia a favore RAGIONE_SOCIALEa posizione RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente potrebbe trarsi dall’art. 103 cod. proc. pen. Fermo restando che la perquisizione con conseguente sequestro non può trovare ostacoli di sorta ove si indaghi proprio su ipotesi specifiche di reato a carico di un professionista diverso dal difensore penale – la cui peculiare tutela è accessoria ad una protezione qualificata RAGIONE_SOCIALEa libert personale degli assistiti – rileva infatti il Collegio come, anche laddove si inten riconoscere l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa norma al commercialista, nella qualità di difensore nel contenzioso tributario, le richiamate guarentigie non possano trovare applicazione nel caso di specie, essendo lo stesso interessato nelle indagini non già nella qualità di difensore di altri cittadini indagati, bensì in quella di citt indagato egli stesso, come tale non meritevole di privilegiata posizione difensionale. Le garanzie previste dall’art. 103 cod. proc. pen., infatti, no introducono un principio immunitario di chiunque eserciti la professione legale od espleti, quantomeno, attività difensiva – risultando dunque applicabili soltanto allorquando debbano essere tutelate la funzione difensiva o l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa difesa (Sez. 5, n. 35269 del 24/04/2013; Sez. 2, n. 32909 del 16/05/2012, Rv. 253263); tanto che, in tema di sequestro da eseguirsi nell’ufficio di un difensore, qualora i mezzo di ricerca RAGIONE_SOCIALEa prova venga disposto nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato attribuito al difensore medesimo, non è necessario l’avviso al RAGIONE_SOCIALE di cui al terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 103 cod. proc. pen.; e ciò, in quanto non viene in rilievo la tutela RAGIONE_SOCIALEa funzione difensiva e RAGIONE_SOCIALE‘ogget RAGIONE_SOCIALEa difesa, cui è finalizzata la disposizione in esame (Sez. 2, n. 44892 del 25/10/2022, Rv. 283822). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Fatte queste premesse, non risulta dunque in alcun modo configurabile la nullità prospettata, ai sensi degli artt. 178 e 185 cod. proc. pen., dal ricorrent avendo l’ordinanza impugnata fatto buon governo dei principi esegetici consolidatisi in materia di segreto professionale e dovendosi, dunque, ritenere legittimo il sequestro RAGIONE_SOCIALEa documentazione necessaria all’accertamento del reato oggetto RAGIONE_SOCIALEa provvisoria incolpazione. In conclusione, la protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume esclusivamente carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività
inerenti alla difesa, e non anche l’interesse soggettivo del professionista (Corte cost., n. 87 del 1997).
Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere rigettati, con condanna di RAGIONE_SOCIALE NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero e rigetta il ricorso d RAGIONE_SOCIALE NOME, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 04/07/2024