Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17245 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17245 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
COGNOME nato a NAPOLI il 26/08/1980
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del TRIB. RIESAME di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Letta la memoria, pervenuta in data 13 marzo 2025, con relativi allegati, a firma del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 dicembre 2024 il Tribunale di Napoli, sezione del Riesame, confermava il decreto di perquisizione locale e informatica e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 8 novembre 2024 ed il sequestro del 13 novembre 2024 avente ad oggetto caselle di posta elettronica contenute in dispositivi informatici per il reato di cui all’art.479 cod. ge nei confronti di COGNOME NOME.
L’ipotesi investigativa ha ad oggetto il rilascio di falsi diplomi scolastici e condotta di falsificazione di attestati di iscrizione, lavoro e residenza funzionali a riconoscimento ministeriale della parità di ulteriori classi scolastiche.
Avverso l’ordinanza indicata hanno proposto ricorso – quali terzi interessatigli istituti scolastici dei quali l’indagata è risultata essere legale rappresentant nonché l’indagata in proprio, con atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia e procuratore speciale articolati nei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’ 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo comune i ricorrenti denunziano violazione di legge con riferimento al rigetto della eccezione di mancata allegazione degli atti trasmessi al Tribunale del Riesame.
Il difensore aveva eccepito la mancata e corretta allegazione alla annotazione di servizio della GdF del 3 ottobre 2024 di numerosi allegati citati e richiamati nell’atto, necessari alia verifica di sussistenza del fumus del reato.
Il Tribunale del Riesame afferma di avere ricevuto tali allegati in coda all’annotazione di servizio, ma ciò non corrisponderebbe al vero atteso che dei 50 documenti richiamati nella relazione, non vi è alcuna corrispondenza con i 14 documenti allegati alla Relazione.
La nota INPS del 3 luglio 2023 non è riferita alla indagata, né agli istituti scolastici alla stessa riferibili.
2.2. Con il secondo e il terzo motivo comune è stata dedotta la nullità dei decreti di sequestro per violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.
Dopo avere richiamato le indicazioni di questa Corte in punto di limiti e modalità del decreto di perquisizione e sequestro di materiale informatico, la difesa lamenta che vi è stata generalizzata acquisizione del materiale informatico senza indicazione di parole chiave e senza alcuna indicazione quanto alla durata temporale.
Alla data di presentazione del ricorso non erano stati ancora restituiti i dispositivi elettronici sequestrati e l’ordinanza impugnata ha comunque valutato positivamente la proporzionalità del sequestro.
Il Tribunale del Riesame, con motivazione apparente, si è limitato ad affermare che non risulta disposta la mera apprensione dei dispositivi, ma è stata disposta la previa ispezione in modo da rispettare il criterio di proporzionalità tra contenuto del provvedimento ed esigenze di accertamento dei fatti, senza che si configuri una mera finalità esplorativa.
La mancanza di motivazione dei provvedimenti di perquisizione e sequestro ha consentito una indebita estensione della ricerca di materiale utile alle indagini ben oltre i limiti delle contestazioni formulate nei confronti degli indagati; negli avvisi accertamenti tecnici irripetibili ex art.360 cod. proc. pen. risulta inserito anch l’art.416 cod. pen., ulteriore ipotesi di reato formulata solo successivamente.
In data 13 marzo 2025 è pervenuta memoria difensiva nell’interesse dei ricorrenti con relativi allegati.
In particolare, la difesa ha richiamato una serie di provvedimenti successivi all’ordinanza impugnata:
la richiesta presentata al Pubblico Ministero in data 13 gennaio 2025 di revoca del sequestro probatorio e l’atto di opposizione presentato al Giudice per le indagini preliminari in data 21 gennaio 2025 avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro.
Quindi ha ribadito la richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata in relazione alla mancata corrispondenza tra gli allegati richiamati nell’informativa e quelli effettivamente presenti nonché in relazione alla violazione del principio di proporzionalità relativo ai disposti sequestri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito specificate.
Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice ( S.U. n.25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv.239692).
1.11 primo motivo comune risulta generico.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto destituita di fondamento la preliminare eccezione difensiva affermando che “nel fascicolo informatico risultano allegati alia
informativa (che consta di 600 pagine visionate dal collegio) e alla annotazione (anche quella del 3/10/2024) tutti gli allegati ivi richiamati.” (p.2).
I ricorrenti, dopo avere affermato che la circostanza riferita dal Tribunale del Riesame era “palesemente errata”, lamentano che dei 14 documenti che i militari hanno accluso all’annotazione della Guardia di Finanza nessuno di essi coincide con gli oltre SO richiamati nel testo a conforto delle circostanze emerse dalle indagini.
La censura, tuttavia, risulta del tutto generica atteso che:
-non considera che l’ordinanza impugnata aveva fatto riferimento non solo alla annotazione del 3 ottobre 2024, ma anche ad una ulteriore relazione di servizio;
-non chiarisce se vi sia stato solo un errore di corrispondenza tra il numero dato all’allegato nella annotazione e la relativa allegazione o siano mancati del tutto gli allegati;
non indica, con la conseguente assoluta genericità della clogiianza, quali fossero – a fronte di una così voluminosa informativa di reato – i documenti eventualmente richiamati in allegato e non presenti, decisivi ai fini della valutazione del fumus dei reato in contestazione, non essendo sufficiente la dogiianza “in negativo” (la Nota INPS non si riferisce all’indagata).
Il ricorrente avrebbe dunque dovuto indicare quali fossero gli allegati asseritamente mancanti la cui omessa allegazione risultava decisiva al fine di una valutazione circa ia sussistenza del fumus del reato provvisoriamente contestato.
Il secondo e il terzo motivo risultano infondati.
Va premesso che i successivi provvedimenti di rigetto di revoca del sequestro (con il relativo atto di opposizione), che i ricorrenti hanno con la memoria difensiva allegato successivamente in data 13 marzo 2025, non possono essere oggetto di valutazione da parte del collegio, trattandosi di provvedimenti che, qualora non condivisi, vanno impugnati dinanzi ai giudici competenti: oggetto dei presenti ricorsi è unicamente l’ordinanza del Tribunale del Riesame del 5 dicembre 2024.
2.1. Il Tribunale del Riesame, con motivazione non apparente e immune da vizi logici, ha evidenziato (p.3 e ss.) che:
-le doglianze erano state articolate in maniera generica anche in relazione ai beni dei quali si chiedeva la restituzione non comprendendosi se la richiesta fosse relativa allo strumento informatico o alle copie forensi;
i cecreti di perquisizione e sequestro dei Pubblico ministero erano compiutamente motivati quanto alle finalità probatorie e al nesso d: pertinenzialità sussistente tra la res e il fatto reato; l’apprensione dei
dispositivi informatici in uso all’indagata e agli istituti scolastici dalla ste amministrati è avvenuta nell’ambito di indagini relative ai reati di falso in atto pubblico e truffa con la precisa indicazione del tipo di documentazione da estrapolare e della necessarietà del mezzo di ricerca della prova attivato.
La ordinanza impugnata chiarisce in maniera del tutto esaustiva le ragioni che giustificano il provvedimento ablativo, dovendosi escludere le finalità esplorative che lamentano i ricorrenti: il sequestro è finalizzato a reperire ” la documentazione trasmessa ai Ministeri, gli attestati, le certificazioni che si ritengono false, l’elenco docenti e dei discenti, i bilanci e i dati contabili”.
Chiarisce altresì, con motivazione non apparente, che i decreti di sequestro attraverso la specifica indicazione delle res da reperire, soddisfano anche il nesso di pertinenzialità che sussiste tra i dispositivi informatici sequestrati e la ipote investigativa delineata.
2.2. L’ordinanza impugnata ha quindi risposto in maniera adeguata e nel rispetto dei canoni motivazionali richiesti da questa Corte, quanto alla lamentata violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
Quanto alla ragionevole durata delle operazioni collegate alla selezione/sequestro dei dati informatici, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui:
in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, la finalizzazione dell’ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all’identificazione e all’estrazione dei dati rilevanti per le indagini, impli che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e d adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nei caso di mancata collaborazione dell’indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati. (Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393);
-in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, l’estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti ai reato per cui si procede. (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, COGNOME, Rv. 279949);
-è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici,
senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione. (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep.2021, Pessotto, Rv.
280838).
Son gli stessi ricorrenti che hanno evidenziato nel ricorso come la selezione del materiale informativo oggetto di definitiva apprensione è avvenuta attraverso lo
strumento degli accertamenti tecnici irripetibili ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen con ciò garantendo il contraddittorio con gli interessati durante tutte le operazioni.
Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, proprio in ossequio alie indicazioni fornite da questa Corte, gli spazi operativi della polizia giudiziaria son
stati “condivisi” con le difese attraverso lo strumento offerto dall’art.360 cod. proc pen.
Inoltre, essendo disposta la previa ispezione delle apparecchiature informatiche al fine di individuare elementi di prova finalizzati alle esigenze investigative, non
risulta disposta una mera apprensione, ma vi è una specificazione sia di tipo quantitativo, sia di tipo qualitativo, sia temporale delle esigenze investigative, per cu deve escludersi la carenza motivazionale denunciata.
Le altre doglianze si risolvono in una censura alla valutazione svolta dal giudice di merito che, non traducendosi in motivazione apparente, risultano insindacabili in questa sede.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2025
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Il Presidente