Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40091 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40091 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato in Cina il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 04/07/2025 del GIP del TRIBUNALE di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria con la quale il difensore della parte ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza di dissequestro presentata dall a parte ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, della merce di quest’ultima sottoposta a vincolo reale probatorio.
COGNOME ha proposto, contro tale decisione, appello ex art. 322bis cod. proc. pen. al Tribunale di Milano, che ha riqualificato detto gravame in ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.
La parte ricorrente , in proprio e nell’indicata qualità, propone sette motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo lamenta nullità dell’ordi nanza per difetto assoluto di motivazione, atteso che il Giudice per le indagini preliminari, senza considerare le argomentazioni della difesa e la consulenza tecnica a sostegno della stessa, si è limitato a richiamare per relationem le argomentazioni sottese al decreto di sequestro del Pubblico Ministero.
2.2. Con il secondo deduce violazione dell’art. 263 , comma 5, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, nonché abnormità del provvedimento, per la rinuncia del Giudice per le indagini preliminari ad esercitare il dovuto controllo giurisdizionale sul provvedimento del Pubblico Ministero.
2.3. Con il terzo assume violazione dell’art. 474 cod. pen. per assenza dei presupposti minimi della fattispecie del delitto di contraffazione, in quanto i prodotti sono coperti da un valido modello comunitario registrato e in ogni caso la sola somiglianza estetica con il prodotto non è elemento della contraffazione.
2.4. Con il quarto denuncia mancanza del fumus commissi delicti ed inidoneità delle ‘fonti accusatorie’, a fronte della richiamata consulenza tecnica di parte, atta ad escludere la contraffazione ed essendo la prospettazione accusatoria fondata solo su una consulenza privata redatta da un soggetto indicato da Apple, e dunque interessato al ritiro dal mercato dei prodotti sequestrati.
2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione del principio di proporzionalità, poiché non è stata valutata la possibilità di procedere al sequestro del solo campionario, senza così effettuare un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco.
2.6. Con il sesto motivo assume violazione del diritto di difesa e del principio del contradditorio per omessa valutazione della consulenza tecnica di parte nonché delle istanze istruttorie che erano state formulate, quali la richiesta di audizione del consulente e la nomina di un perito.
2.7.Con il settimo motivo deduce violazione sistematica delle garanzie difensive e uso distorto della misura cautelare per la mancata verifica del fumus , l’omesso controllo della consulenza tecnica difensiva con il modello comunitario registrato, la carente motivazione sulla proporzionalità della misura, l’utilizzo di elementi non sottoposti a verifica tecnica e l’assenza di qualsivoglia esame critico da parte del Giudice per le indagini preliminari sul complesso degli indicati elementi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati, per le ragioni di seguito indicate.
Una prima questione, sottesa alle doglianze mosse dalla parte ricorrente, attiene all’impossibilità di ricondurre al delitto di contraffazione di cui all’art. 474 cod. pen. la condotta per come contestata, poiché si farebbe riferimento alla circostanza che i prodotti sequestrati sono a propria volta tutelati da un valido marchio registrato in base alla normativa dell’Unione europea.
Sennonché, in mancanza, allo stato, di un’imputazione provvisoria – per le modalità con le quali è stato effettuato il sequestro (da parte della Guardia di Finanza, con successiva convalida del Pubblico Ministero) -occorre considerare la comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero nella quale la ricostruzione sommaria del fatto smentisce tale deduzione difensiva.
Si evidenzia, invero , che sono stati tra l’altro sequestrati n. 1694 smart watch e n. 480 cinturini per smart watch di vari modelli e colori, riproducenti il modello e i disegni distintivi del marchio registrato Apple. Di qui si ipotizza che possano essere stati commessi i delitti di cui agli artt. 474 e 517 cod. pen.
Ora, come è noto, in questa sede è demandata (anche) alla Corte di legittimità la sola verifica circa l’astratta configurabilità di una fattispecie di reato con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria, e non, come cerca di ottenere parte ricorrente con le sue plurime deduzioni, in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ( ex plurimis , Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278542; Sez. 6, n. 16400 del 01/03/2018, COGNOME, Rv. 272716).
Quanto rilevato si salda, allora, con il principio per il quale, in tema di sequestro probatorio, in sede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose sequestrate, prevista dall’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengono alla
legittimità del provvedimento genetico – in quanto la competenza a decidere la fondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al tribunale del riesame -ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimento del vincolo (tra le altre, Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, COGNOME, Rv. 278994; Sez. 3 n. 24959 del 10/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264059; Sez. 5, n. 779 del 15/02/2000, COGNOME, Rv. 215728).
3.1. Ciò premesso, le argomentazioni sottese al censurato provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, sebbene sintetiche, non possono essere ricondotte a quella motivazione esistente solo sul piano formale comunemente qualificata come apparente, che giustifica il sindacato di legittimità per come consentito, in questo ambito, solo per violazione di legge. Vi è infatti che la decisione impugnata ha posto in rilievo, in modo adeguato, che la restituzione, anche parziale, dei beni sequestrati sarebbe allo stato pregiudizievole per la corretta prosecuzione delle indagini, con possibili esiti anche favorevoli per l’indagata, e, inoltre, che l’eventuale r eimmissione in circolazione dei beni, prima delle conclusioni delle verifiche sull’autenticità, potrebbe aggravare le conseguenze del reato.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 17 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME