Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1762 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1762 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nata a Roma il 11/09/1990 avverso l’ordinanza emessa il 13/05/2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistend
l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/05/2024, il Tribunale di Roma, adito con richiesta d riesame ex art. 355 cod. proc. pen. da COGNOME NOME ha confermato il decreto emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, in d 25/03/2024, con il quale era stato disposto il sequestro probatorio (oltre c perquisizione) nell’ambito di un procedimento relativo ad una pluralità di r tributari (artt. 2, 5, 8 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000: per quanto qui ril ricorrente è stato contestato al capo 28 l’art. 2 cit. per l’anno di imposta 2
qualità di legale rappresentante pro-tempore della RAGIONE_SOCIALE società consortile per azioni, d’ora in avanti: E&C).
In particolare, il P.M. aveva “ritenuto fondamentale acquisire”, e ave disposto il sequestro (eseguito in data 15/04/2024): dell’originale delle f annotate ed emesse dalla predetta società consortile negli anni dal 2019 al 20 “al fine di potere accertare le prestazioni ivi indicate”; dell’originale dell emesse nel medesimo arco temporale dalle società consorziate con la RAGIONE_SOCIALE s.r.I.), “al fine di potere accertare le prestazioni ivi indicate e la corrispondenza con quelle annot da E&C; dell’originale delle fatture emesse da E&C, sempre nel medesimo arco temporale 2019/2022, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Ricorre per cassazione la COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazio dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura ablativa, avuto rigua alla indiscriminata apprensione di tutte le fatture emesse ed annotate dalla E laddove invece la Guardia di Finanza aveva limitato la richiesta di sequestro sole fatture intercorse tra la RAGIONE_SOCIALE e le predette società consorziate. Al ‘riguar difesa censura la motivazione resa dal Tribunale, considerata apparente e dunqu inesistente, avendo fatto riferimento all’assenza di dati sensibili e di pregiud fronte organizzativo: e ciò nonostante che i capi di incolpazione provvisoria foss incentrati sui soli rapporti tra le consorziate e la RAGIONE_SOCIALE, mentre le ult apprensioni erano state sorrette dalla sola frase “ritenuto che sia fondamenta contenuta nel decreto impugnato.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazio del principio di pertinenzialità. Si deduce che, per le fatture estranee al per dell’indagine come delineato dalle richieste della Guardia’ di Finanza, era s violato il principio sancito anche dalle Sezioni Unite secondo cui, anche pe sequestro del corpo di reato, si richiede adeguata motivazione in punto pertinenzialità ed esigenze probatorie. Si censura, al riguardo, l’apodi riferimento alla necessità di acquisizione di tali ulteriori documenti (non integr dal Tribunale con il rilievo per cui le fatture “non necessariamente si esaurisc in quelle individuate dall’Agenzia delle Entrate, e con l’ulteriore inconferente r per cui il P.M. non è vincolato alle richieste della Polizia Giudiziaria).
Con memoria ritualmente trasmessa, la difesa riprende e sviluppa i motivi di ricorso, evidenziando e documentando il fatto che, dopo la proposizione de
ricorso, la stessa Guardia di Finanza aveva chiesto al P.M. procedente di ess autorizzata alla restituzione delle fatture non pertinenti all’indagine: c evidentemente rafforzando la fondatezza dell’ipotesi accusatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Il decreto di sequestro probatorio, confermato dall’ordinanza del Tribunal di Roma impugnata con l’odierno ricorso, è stato emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Velletri all’esito dell’attività investigativa compe nell’annotazione di P.G. in atti, redatta dalla Compagnia di Ponnezia della Guard di Finanza, riepilogativa delle indagini aventi ad oggetto la società consortile e le consorziate (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In forza di tale compendio investigativo, imperniato sulla ritenuta falsità d fatture emesse dalle consorziate ed utilizzate dalla E&C, il P.M. ha ipotizzato: confronti dei soggetti succedutisi nel periodo 2019/2022 nella cari amministrativa delle consorziate, una serie di reati di emissione di fattur operazioni inesistenti (capi da 1 a 15 della provvisoria incolpazione) e di om dichiarazione (capi da 18 a 27); nei confronti dei soggetti succedutisi nella c amministrativa della E&C, i reati di dichiarazione fraudolenta con riferimen all’utilizzo delle false fatture emesse dalle consorziate (capo 28, contestat ricorrente in qualità di legale rappresentante dal dicembre 2018 all’ottobre 2 nonché capi 29 e 30) e di indebita compensazione dei crediti relativi alle spese corsi di formazione, in realtà mai effettuati dalle consorziate (capi 16 e 17).
Sulla scorta di tali capi di incolpazione provvisoria, il P.M. ha dispos sequestro non solo degli originali delle fatture emesse dalle consorzi prospettando la necessità di “accertare le prestazioni ivi indicate corrispondenza con quelle annotate” dalla E&C, ma anche l’acquisizione degli originali di tutte le fatture emesse ed annotate da quest’ultima, ivi compre fatture emesse dalla E&C nei confronti delle clienti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEr.I., RAGIONE_SOCIALEr.I..
Come già accennato nell’esposizione che precede, la difesa ha censurato l’ordinanza del Tribunale ritenendo violati i principi di pertinenzialit proporzionalità dell’intervento ablativo, anche perché il decreto del P.M. “andato oltre” le stesse richieste della Guardia di Finanza.
È opportuno prendere le mosse da alcuni consolidati principi elaborati dall giurisprudenza di questa Suprema Corte.
Da un lato, in relazione all’intervento ablativo del Pubblico Ministero, ritenersi pacifico che «la motivazione del decreto deve contenere, a pena di null la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua riconduz
ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro rel con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l’indicazione della sola no violata» (Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, COGNOME, Rv. 277061 – 01). Nell medesima prospettiva, si è da ultimo altresì precisato che «l’obbligo di motivazi che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio in o alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovvero co esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizion vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fa ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla rela le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si int sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge, se tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati do considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità prob perseguita» (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 – 01).
D’altro lato, con riferimento al controllo giudiziale dell’attività di ricerc prova, viene in rilievo l’ulteriore insegnamento secondo cui «il tribunale riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell’omess individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenz di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalit sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale tit del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazi sull’esercizio dell’azione penale» (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, 277989 – 01).
Ad avviso di questo Collegio, l’ordinanza impugnata – per ciò che riguard la documentazione diversa da quella immediatamente riferibile ai capi d incolpazione – non fa buon governo dei principi qui appena richiamati.
La decisione del Tribunale appare invero del tutto in linea con giurisprudenza di legittimità, quanto alle fatture emesse dalle consorziat annotate dalla RAGIONE_SOCIALE, non solo per la chiara correlazione anche temporale con i cap di accusa, ma anche per la congruità, rispetto a questi ultimi, delle ra giustificative esposte nel decreto di sequestro (dovendosi ritenere ampiamen sufficiente, al riguardo, il richiamo di quest’ultimo alla necessità di accer prestazioni indicate nelle fatture e la loro corrispondenza con quelle annotate: pag. 9 del decreto e supra, § 2).
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto alle ulteriori acquisizio disposte attraverso il decreto di sequestro, ritenute legittime dal Tribunal argomentazioni che sono state fondatamente censurate dalla difesa ricorrente, n termini in precedenza esposti.
4.1. Deve invero osservarsi, da un lato, che l’integrale, indistinto seques tutte le fatture emesse dalla E&C (ivi comprese quelle indirizzate ai clienti ricordati), nonchè di tutte le altre fatture annotate dalla società consortile (
da quelle oggetto dei capi di accusa), non solo non trova alcun apprezzabi aggancio nei capi di incolpazione formulati, ma neppure risulta corredato da u effettiva motivazione. Al riguardo, il Pubblico Ministero si è infatti limitat ciascuna delle categorie di fatture che qui rilevano, alla frase “ritenuto c fondamentale acquisire l’originale…”.
Appare superfluo soffermarsi sulle connotazioni di mera apparenza di una siffatta motivazibne, del tutto priva di contenuto effettivo, che rende meritevoli di condivisione i rilievi difensivi in punto di proporzionalità e pertinenzialità.
4.2. D’altro lato, il Tribunale ha ritenuto di poter superare tali rilievi riferimento, per un verso, alla non particolare invasività dell’intervento dal di vista pratico-organizzativo (essendo stato sufficiente stampare una copia d fatture, già presenti nella memoria dell’archivio informatico della socie all’assenza, nelle fatture, di dati sensibili o comunque confidenziali.
È tuttavia agevole osservare, al riguardo, che il richiamo alla non gravos dell’impegno, costituito dalla stampa di una copia delle fatture, non coglie il n delle censure concernenti la violazione del principio di proporzional dell’intervento, e che non può certo condividersi l’apodittica affermazio contenuta nell’ordinanza, secondo cui i documenti sequestrati sarebbero “per lo natura sprovvisti di carattere confidenziale e non contenenti dati sensibili” pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
Per altro verso, con riferimento alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE all’indirizzo propri clienti, il Tribunale ne ha ritenuto giustificata l’apprensione, avuto ri alla “esigenza di ricostruire l’intero flusso delle prestazioni indicate nelle oggetto di sequestro e di verificare la loro corrispondenza reciproca”: e ciò presupposto della possibilità di configurare un collegamento tra somministrazione di manodopera indicata nelle fatture in questione, e le fatt emesse dalle società consorziate (cfr. pag. 5 dell’ordinanza).
È tuttavia appena il caso di porre in evidenza, al riguardo, il cara squisitamente integrativo, ed anzi integralmente sostitutivo della motivazi adottata dal Tribunale, volta a porre un non consentito rimedio alla totale la argomentativa rilevabile nel decreto del Pubblico Ministero (cfr. supra, § 4.1), il quale non ha fatto alcun riferimento – neppure attraverso un richia dell’informativa – alla possibilità di prendere in considerazione la somministraz di manodopera nella prospettiva di un collegamento tra i due gruppi di fatture di una eventuale ulteriore ipotesi di dichiarazione fraudolenta (in argomento, Sez. 3, n. 45114 del 28/10/2022, Testa, Rv. 283771 – 01).
4.3. È opportuno evidenziare, conclusivamente, che questo Collegio non ignora il fatto che il delitto di dichiarazione fraudolenta si consuma c presentazione della dichiarazione medesima, sicchè un panorama completo della fatturazione emessa . e annotata potrebbe rilevare nell’apprezzamento della complessiva gravità della condotta illecita specificamente ipotizzata nei cap incolpazione; allo stesso modo, e più in generale, nessun dubbio può sussistere
ordine alla possibilità, per il Pubblico Ministero, di esercitare i propri poteri in termini diversi e più ampi rispetto alle indicazioni formulate dalla Po Giudiziaria incaricata delle indagini (tale specifica censura, ribadita dalla anche in sede di trattazione orale, deve in sé ritenersi manifestamente infonda
È tuttavia altrettanto evidente che i due aspetti avrebbero potuto, ed dovuto, trovare una trattazione adeguata nella motivazione del decreto sequestro, che si è visto essere – al contrario – totalmente deficitaria p quanto alle apprensioni ulteriori rispetto alle fatture oggetto dei c incolpazione. Altrettanto indubbio, d’altra parte, è il fatto che a tali lac assenza di interventi integrativi del P.M. nell’ambito del procedimento di ries – non può “autonomamente” porre rimedio il Tribunale, per i motivi indicati ne precedente giurisprudenziale già richiamato (cfr. supra, 3).
Le considerazioni fin qui svolte impongono – quanto al sequestro d documentazione diversa da quella indicata nelle provvisorie incolpazioni contenut nel decreto del P.M. – l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio p nuovo esame al Tribunale di Roma, competente ai sensi del comma 5 dell’art. 324 cod. proc. pen. Nel resto, il ricorso deve essere invece dichiarato inammissibil
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente il sequestro di documentazione diversa da quella indicata nelle imputazion provvisorie contenute nel decreto di sequestro e rinvia per nuovo giudizio Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Dichi inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 26 novembre 2024
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estensore
Il Presidente