Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32945 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32945 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cagliari il 20/12/1968
avverso l’ordinanza del 04/04/2025 del Tribunale di Cagliari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 aprile 2025 il Tribunale di Cagliari ha confermato il provvedimento emesso 1’11 marzo 2025 dal Pubblico ministero della stessa città, con cui nei confronti di NOME COGNOME è stato disposto il sequestro della somma
di euro 3.000,00, di dieci dispositivi informatici e di un telefono cellulare in relazione al reato di cui agli artt. 56, 319-quater, comma 1, cod. pen..
Secondo la ricostruzione effettuata nel provvedimento impugnato, l’indagato, quale responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Sestu, sfruttando il suo incarico pubblico, nell’ambito dell’iter amministrativo per la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno, aveva chiesto a NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE, una somma di denaro, alludendo al fatto che solo in tal modo la pratica sarebbe stata evasa in tempi rapidi, potendo egli gestire il consistente arretrato del suo ufficio e l’ordine di trattazione degli affari.
Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Con il primo motivo ha denunciato l’inosservanza degli artt. 253, 355, 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen. nonché l’omessa motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra le cose sequestrate e il reato contestato.
3.2. Con il secondo motivo ha lamentato l’inosservanza degli artt. 253, 355, 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen. nonché l’omessa motivazione in ordine alle ragioni del sequestro, essendo mera formula di stile quella secondo cui era necessario ricostruire completamente la vicenda, per vero già integralmente ricostruita in ogni sua fase.
3.3. Con il terzo motivo ha censurato l’inosservanza degli artt. 253, 355, 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen. nonché l’omessa motivazione, non essendo stato indicato il termine per estrarre la cosiddetta copia forense dagli strumenti sequestrati e non essendo state indicate le modalità di selezione dei dati e i tempi della selezione.
3.4. Con il quarto motivo ha dedotto l’inosservanza degli artt. 253, 355, 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen. nonché motivazione incomprensibile sulle ragioni del sequestro della somma di denaro, tenuto conto del fatto che la somma consegnata a Fadda era stata subito restituita. Il Tribunale ha affermato che il sequestro si fondava sul fatto che la somma sequestrata nell’abitazione era prova dell’identità della somma consegnata da Capaccio, ma ciò non spiegherebbe l’inferenza della somma custodita nell’abitazione dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il Tribunale, dopo avere richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza GLYPH di GLYPH questa GLYPH Corte GLYPH in GLYPH tema GLYPH di GLYPH sequestro GLYPH probatorio (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548 – 01; Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139 – 01), ha affermato che, nel caso in esame, erano state congruamente illustrate le ragioni del sequestro esteso e onnicomprensivo dei dispositivi informatici e telematici, ritrovati nella disponibilità dell’indagato, avendo il Pubblico ministero affermato che intendeva, da un lato, ricostruire compiutamente la vicenda, oggetto del presente procedimento, e, dall’altro, individuare l’origine dell’ulteriore somma di denaro, rinvenuta occultata nell’abitazione del ricorrente, di fortissima valenza indiziaria, poiché l’indagato non era stato in grado di fornire giustificazione e l’importo era identico a quello della somma richiesta e ottenuta da Capaccio.
Il Tribunale ha aggiunto che, avendo offerto tale completa e chiara spiegazione, «che consente di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati», il Pubblico ministero non doveva indicare quanto la giurisprudenza richiede solo in alternativa, qualora manchi l’esposizione delle ragioni che hanno reso necessario un sequestro esteso.
Quanto al sequestro della somma di denaro pari a 3.000 euro, il Tribunale ha affermato che la somma sequestrata nell’abitazione era «essa stessa prova dell’identità della somma consegnata al Capaccio».
Siffatta motivazione è apparente.
Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell’imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 – 03).
Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b)
i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; b) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Solo un’adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati.
Il Tribunale di Cagliari, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, pur avendoli espressamente evocati nella motivazione.
Il Pubblico Ministero, infatti, facendo generico riferimento all’esigenza di ricostruire compiutamente la vicenda, ha motivato in termini apodittici e meramente apparenti, inidonei, pertanto, a illustrare la sussistenza del rapporto di proporzionalità evocato dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso in disamina, peraltro, proprio la specificità dell’imputazione provvisoria e l’avvenuto arresto in flagranza con l’apprensione della somma di denaro avrebbero dovuto imporre una delimitazione selettiva dei dati da acquisire, senza ricorrere alla generalizzata acquisizione di ogni dato rinvenuto nei dispositivi telematici del ricorrente.
Anche con riguardo alla necessità del sequestro della somma di denaro, trovata nell’abitazione dell’indagato, difetta una adeguata motivazione.
Sulla base della ricostruzione della vicenda, la proposta corruttiva dell’indagato era di complessivi C. 6.000,00: C. 3.000,00 di anticipo ed C. 3.000,00 al collaudo. L’indagato, però, è stato arrestato quando gli era stato appena consegnato l’anticipo di C. 3.000,00, di talché non si comprende quale rapporto pertinenziale potesse avere la somma trovata nella sua abitazione con il procedimento in questione.
Tali rilievi impongono l’annullamento senza rinvio non solo dell’ordinanza impugnata, ma anche del decreto di sequestro probatorio.
Giova precisare che il Tribunale del riesame, chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell’omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull’esercizio dell’azione penale (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 – 01).
Non potendo, quindi, il Tribunale integrare la motivazione del provvedimento genetico, si impone l’annullamento anche del decreto di sequestro originario, emesso I’ll marzo 2025.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero in data 11 marzo 2025 e, per l’effetto, ordina restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
Così deciso il 18 settembre 2025.