Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37641 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37641 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 2 luglio 2025 dal Tribunale di Siracusa
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Siracusa, pronunciandosi sull’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di perquisizione personale e locale, seguito da sequestro probatorio, emesso dal Pubblico Ministero per il reato di cui all’art. 319 cod. pen., ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la doglianza relativa alla inidoneità dei criteri di selezione del materiale informatico archiviato nei dispositivi sequestrati, e rigettato gli altri motivi dedotti.
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Mancanza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e, in particolare, agli elementi delle condotte corruttive ascritte ai singoli indagati essendosi il Tribunale limitato a descrivere, su tredici sanitari indagati, esclusivamente le risultanze investigative a carico del medico COGNOME NOME, avallando, così, una ricerca esplorativa del Pubblico Ministero.
2.2. Mancanza di motivazione sulle censure relative alla adeguatezza e proporzionalità della misura, in quanto il Tribunale si è limitato a rilevare l mancanza di interesse sulla censura relativa ai criteri di selezione del materiale informatico, e a rigettare con motivazione apparente le altre censure. Si rileva che, nel caso di specie, vi è stato un sequestro onnivoro esteso al software gestionale aziendale, all’intero account aziendale (contenente tutta la corrispondenza dei dipendenti della società, anche non indagati), nonché di documenti cartacei e supporti usb. Il tutto, quanto alle mail aziendali, non solo in violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, ma anche senza tenere conto dell’arco temporale dell’imputazione.
Quanto ai criteri di selezione dei dati da estrapolare dalla copia-mezzo, nell’istanza di riesame si era censurata la carenza di pertinenzialità delle comunicazioni tra gli indagati e terzi (medici o personale) e l’inidoneità dei criteri di selezione indicati, in quanto in contrasto con i principi di adeguatezza e proporzionalità, consentendo l’estrapolazione dì comunicazioni «da chiunque e con chiunque» intrattenute. In relazione a tale profilo si era inoltre richiamata la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte di cassazione (si richiama Sez. 6, n. 13585 del 2025) in merito alla necessità che l’accesso ai dati contenuti in un dispositivo informatico sia disposto dal giudice o da un organo amministrativo indipendente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato.
1.1. Gli artt. 253, comma 1, e 355, comma 2, cod. proc. pen. prevedono espressamente un onere di motivazione del decreto di sequestro probatorio, o di convalida dello stesso, senza specifiche differenziazioni tra corpo del reato e cose pertinenti al reato.
Tale motivazione deve riguardare tutti i presupposti della misura, ovvero: a) il fumus commissi delicti; b) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia ad esso “collegata”, configurandosi come corpo di reato o cosa pertinente al reato; c) la concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale.
La sussistenza di tale onere indifferenziato di motivazione è stata ribadita dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548, secondo cui il decreto di sequestro probatorio (così come il decreto di convalida di sequestro), anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere, a pena di nullità, una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (con riferimento alle cose pertinenti al reato, tale obbligo di motivazione era stato già in precedenza affermato da Sez. U., n. 5876 del 28/1/2004, COGNOME, Rv. 226711).
In particolare, le Sezioni Unite “COGNOME” hanno chiarito che la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 Prot. 1 CEDU richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l’accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.; Corte Edu 13 ottobre 2015, RAGIONE_SOCIALE).
Dunque, solo valorizzando l’onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere “sotto controllo” l’intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata; in tale ottica, motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all’accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità.
1.2. Sul “quantum” di motivazione idoneo a far ritenere adempiuto siffatto obbligo, sono stati espressi diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo una prima opzione ermeneutica, tale onere di motivazione deve essere modulato in relazione alla progressione processuale, cosicché nella fase iniziale delle indagini è sufficiente la sola indicazione delle norme di l gge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e delle finalità investigative per le quali il vincolo è disposto (Sez. 2, n. 41360 del 1679/2015, COGNOME, Rv. 265273; Sez. 2, n. 2787 del 3/12/2015, COGNOME, Rv. 265776).
Altro orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, ritiene, invece, che non sia sufficiente la mera indicazione degli articoli di legge che si assumono
violati. Nell’ottica di un contemperamento tra la fluidità propria della fase inizial delle indagini con le esigenze di tutela del diritto di difesa, si afferma, infatti, la motivazione del decreto di sequestro probatorio deve contenere, a pena di nullità, la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tale ipotesi criminosa (Sez. 6, n. 37639 del 13/3/2019, Bufano, Rv. 277061; Sez. 3, n. 3604 del 16/1/2019, COGNOME, Rv. 275688; Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, COGNOME, Rv. 274781).
Solo attraverso la descrizione della condotta criminosa, infatti, è possibile una verifica sia del nesso di pertinenza probatoria tra questa e la res che della ragione giustificatrice del vincolo imposto, evitando che il mezzo di ricerca della prova venga indebitamente utilizzato per finalità meramente esplorative non consentite dalla legge.
1.3. Venendo al caso di specie, l’ordinanza impugnata presenta una carente motivazione in merito alla sussistenza di un’adeguata descrizione della condotta criminosa. A fronte di una contestazione provvisoria riferita alla corruzione di più medici e sanitari, il Tribunale si è, infatti, limitato a richiamare genericamente l indagini svolte e ad illustrare le «anomalie» riscontrate nelle prescrizioni del dott. COGNOME, senza, tuttavia, spendere alcun argomento al fine di ricostruire i termini e le modalità dell’accordo corruttivo che si contesta al ricorrente, unitamente a NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali titolari e soggetti apicali della societ RAGIONE_SOCIALE
2. Anche il secondo motivo è fondato.
2.1. I principi di “adeguatezza”, “proporzionalità” e “gradualità” previsti dall’art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta di misure cautelari personali, devono costituire oggetto di valutazione preventiva anche nell’applicazione delle misure cautelari reali, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica (Sez. 3, n. 3 21271 del 7/5/2014, COGNOME, RV. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/1/2013, COGNOME, RV. 254712).
Si tratta di un’interpretazione in linea con la giurisprudenza della Corte EDU che, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richi non solo che le stesse abbiano una base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU), ma anche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello del privato (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000, COGNOME c. Italia), inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l’interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessata subisce un sacrificio
eccessivo nella suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 dicembre 2016, RAGIONE_SOCIALE Romania).
Siffatte considerazioni sono state estese da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273548, anche al sequestro probatorio. La Corte ha, infatti, ritenuto che la ragione posta a fondamento di un tale principio (essenzialmente rapportabile alla necessità di evitare limitazioni che non siano strettamente conseguenti alla finalità istituzionalmente perseguita dalla misura) debba valere indipendentemente dalla finalità – impeditiva o probatoria perseguita con il sequestro, essendo strettamente collegato all’elemento, comune a tutte le ipotesi, della componente invasiva nell’altrui sfera personale attinente al diritto di disporre liberamente dei beni altrui.
2.2. L’estensione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità anche alle misure cautelari reali ha avuto delle sensibili ricadute in tema di sequestro probatorio, allorché detta misura abbia ad oggetto, ad esempio, dispositivi informatici o telematici, idonei a contenere una notevole quantità di dati, ovvero, interi sistemi informatici. In tali casi, infatti, l’esecuzione della mi sul “contenitore” ha una natura prodromica rispetto alla successiva attività di ispezione del contenuto, ove non sia possibile l’estrazione immediata dello stesso, e alla selezione dei dati che risultano effettivamente funzionali alle finalità di prova del reato per cui si procede.
Pur non escludendo a priori la legittimità di un simile sequestro probatorio, né delle successive operazioni tecniche, la giurisprudenza di legittimità ha posto specifiche condizioni al fine di assicurare una costante conformità del vincolo, nella fase genetica come in quella esecutiva, al principio di proporzione. Si è, infatti, affermato che, poiché siffatta misura comporta un’acquisizione massiva di dati, al fine di escludere che la misura assuma una valenza meramente esplorativa, è necessario che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l’oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti Rv. 279949-02).
Si è, inoltre, condivisibilmente affermato che il trattenimento dei dati, funzionale all’individuazione dell’oggetto del sequestro, non può essere protratto a tempo indeterminato; ciò in quanto l’estrazione di copia integrale dei dati contenuti nei dispositivi informatici o telematici realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede (Sez. 6, n. 34265/2020, Rv. 279949).
Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura, sia nella fase genetica che nella successiva fase esecutiva è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca; b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, COGNOME, Rv. 288139; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 – 03).
Come già affermato dalla sentenza “Aleotti”, la valutazione della proporzionalità della misura non può prescindere dalla ragionevole durata delle operazioni di selezione del materiale e, dunque, dell’arco temporale entro il quale i dati non rilevanti saranno restituiti all’avente diritto. A tal fine, si è sottol la necessità che il pubblico ministero predisponga un’adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all’esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto.
Ma il fattore “tempo”, incidendo direttamente sulla ragionevolezza e proporzionalità del vincolo reale, rileva non solo nella fase esecutiva, ma anche in quella genetica, imponendo una motivazione in merito alla ragionevole durata del vincolo apposto sul “contenitore” o sulla “copia-mezzo” e, dunque, sul tempo entro il quale può presumersi che saranno completate le operazioni di selezione dei dati. Si tratta di una indicazione di massima che, in quanto antecedente l’ispezione del dispositivo o del sistema sottoposto a sequestro, potrà essere successivamente modulata dal pubblico ministero, in ragione della effettiva estensione della misura reale, della capacità di memoria del dispositivo o delle caratteristiche del sistema informatico o telematico, attraverso maggiori e più dettagliate informazioni che potranno essere rese nel corso del giudizio di riesame o su istanza dell’interessato, assicurando, così, una costante conformità della misura al principio di proporzionalità anche nella fase esecutiva.
Solo un’adeguata motivazione su tutti i punti sopra indicati consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalit probatorie perseguite dalla misura e il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati, escludendo che il sequestro, assuma, di fatto, una valenza meramente esplorativa, ontologicamente estranea al modello legale, destinato alla ricerca della prova di un determinato fatto illecito e non alla ricerca della notizia di reato.
2.3. Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra esposte, ritiene, dunque, il Collegio che il Tribunale ha erroneamente escluso dal perimetro del proprio giudizio la valutazione sulla idoneità dei criteri di selezione contenuti nel provvedimento di sequestro, trattandosi di un elemento che attiene alla legittimità genetica della misura reale e, conseguentemente, ha illegittimamente escluso la sussistenza dell’interesse del ricorrente.
Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso il 16 ottobre 2025