Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29138 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2024 del GIP TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
ticorso deciso ex art.611 c.p,pj
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento il giudice per le indagini preliminari di Como ha rigetta l’istanza d. restituzione della somma di e 9.050 oggetto di sequestro probatorio disposto pubblico ministero nell’ambito di una indagine a carico dell’indagato.
Con il ricorso vengono formulati sette motivi.
Con il primo motivo si deduce l’incompetenza territoriale del Tribunale di Como a favore Ravenna. Il denaro rinvenuto in Ravenna presso l’abitazione dell’indagato non è in alcun modo collegato al riciclaggio contestato nel procedimento n. 6772/2018 RGNR presso la Procura di Como quanto alla detenzione (e commercio) di stupefacente rinvenuto a Ravenna.
Il secondo motivo deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), in relazione artt. 648 e 648-quater c.p.), Il Gip ha indicato il reato di ricettazione di cui all’art. 648 anche quello di riciclaggio. L’art.648-quater c.p., utilizzato per mantenere la confisca, ‘ secondo ma non la prima.
Il terzo motivo concerne violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e 253, com 1, c.p.p.) in relazione all’onere motivazionale, non soddisfatto nel caso giacché il fumus delicti deve essere basato su elementi concreti e non su mere congetture.
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Ulteriore violazione di legge è alla base anche del quarto motivo, per carenza ragionevolezza temporale del vincolo ablativo, cioè di una congruenza tra il fatto e la misu venendo altrimenti meno la funzione della stessa.
Col quinto motivo, si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del vinco di pertinenzialità tra il reato e il denaro sequestrato, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Col sesto motivo, il difensore deduce assenza di motivazione sulla necessità di mantenere il vincolo, ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Infine, col settimo motivo, il difensore deduce omessa motivazione in ordine alla doglianz difensiva relativa alla provenienza lecita del denaro. La difesa aveva dimostrato la capac reddituale dell’indagato e della sua consorte, lavoratori con redditi complessivi superiori 40.000,00 annui, tali da giustificare il peculio trovato in casa.
Con memoria inviata per PEC, il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso, attinente alla competenza territoriale, non può tro accoglimento in quanto formulato solamente in questa fase, in spregio al principio devolutivo ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c. p. p.
Va invece accolto il ricorso in relazione ‘atmerito, giacché non risulta chiaro dal test provvedimento impugnato quale sia il contenuto del vincolo applicato e la sua funzione.
A fronte di un importo già soggetto a sequestro preventivo nell’ambito del processo ravennate (per detenzione illecita di sostanza stupefacente), il mantenimento di un vincol reale sulla stessa res per una ragione differente (ex art.648-quater c.p.) risulta non giustifica e contraddittoria.
Non giustificata, poiché si applica la misura di sicurezza introdotta in materia di riciclag una presunta ipotesi di ricettazione che non è in grado di reggerla (l’art.648-quater circoscrive l’applicabilità del vincolo, in vista della confisca, al prodotto o al profitto delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 i ma non dell’art.648 c.p.).
Contraddittoria, poiché non si spiega come sia possibile ‘raddoppiare’ il vincolo in base a ipotesi di reato tra di loro inconciliabili ponendo una sorta di equivalenza tra, da un l profitto del reato di detenzione a fini di spaccio commesso da ultimo in Ravenna e, dall’altro pecunia sceleris di una ricettazione risalente nel tempo e commessa in Provincia di Como.
Tanto più che i due piani paiono confondersi laddove nel provvedimento (pg.3) si ravvisa “un importante elemento probatorio” della ricettazione ‘comasca’, risalente secondo l contestazione a quattro anni prima, nel rinvenimento del denaro sequestrato in occasione del recente sequestro di stupefacente.
Sui menzionati aspetti è necessaria pertanto una rivalutazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori.
Il provvedimento va annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Como competente ex art. 324,comma 5, c.p.p.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Como competente ai sensi dell’art.324 comma 5 c.p.p..
Così NOME in Roma, 19 giugno 2024
Il Cons liere re tore
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