Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1241 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1241 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Vinci il 18/05/1963 avverso l’ordinanza emessa il 13/05/2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale V, ilentina COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insiste ido per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/05/2024, il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 355 cod. proc. pen. da COGNOME NOME, ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica piesso il Tribunale di Velletri, in data 25/03/2024, con il quale era stato disposto il sequestro probatorio nell’ambito di un procedimento relativo ad una plui zilità di reati tributari (artt. 2, 5, 8 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, ques ‘ult
contestato al COGNOME al capo 16, nella qualità di legale rappresentarLe protempore della RAGIONE_SOCIALE società consortile per azioni, d’ora in avanti: RAGIONE_SOCIALE).
In particolare, il P.M. aveva “ritenuto fondamentale acquisire”, e aveva disposto il sequestro (eseguito in data 15/04/2024): dell’originale delle fatture annotate e di quelle emesse dalla predetta società consortile negli anni dul 2019 al 2022, “al fine di potere accertare le prestazioni ivi indicate”; dell’origìnaie del fatture emesse nel medesimo arco temporale dalle società consorziate con ,a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, “al Fine di potere accertare le prestazioni ivi indicate e la corrispondenza con quelle annotate” da E&C; dell’originale delle fatture emesse da E&C, sempre nel medesir lo arco temporale 2019/2022, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla vic lezione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura ablativa, avuto riguardo alla indiscriminata apprensione di tutte le fatture emesse ed annotate da la RAGIONE_SOCIALE, laddove invece la Guardia di Finanza aveva limitato la richiesta di segue! tro alle sole fatture intercorse tra la RAGIONE_SOCIALE e le predette società consorziate. Al rigu3rdo, la difesa censura la motivazione resa dal Tribunale, considerata apparente e dunque inesistente, avendo fatto riferimento all’assenza di dati sensibili e di pregiudizi su fronte organizzativo: e ciò nonostante che i capi di incolpazione provvisoria fossero incentrati sui rapporti tra le consorziate e la RAGIONE_SOCIALE, mentre le ulteriori app :ensioni erano state sorrette dalla sola frase “ritenuto che sia fondamentale”, co -tenuta nel decreto impugnato.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla viulazione del principio di pertinenzialità. Si deduce che, per le fatture estranee al pE rimetro dell’indagine come delineato dalle richieste della Guardia di Finanza, e a stato violato il principio sancito anche dalle Sezioni Unite secondo cui, anche per il sequestro del corpo di reato, si richiede adeguata motivazione in ininto di pertinenzialità ed esigenze probatorie. Si censura, al riguardo, l’apodittico riferimento alla necessità di acquisizione di tali ulteriori documenti (non integrabile dal Tribunale con il rilievo per cui le fatture “non necessariamente si esau -iscono” in quelle individuate dall’Agenzia delle Entrate, e con l’ulteriore inconferente riliev per cui il P.M. non è vincolato alle richieste della Polizia Giudiziaria).
Con memoria ritualmente trasmessa, la difesa riprende e sviluppa i motivi di ricorso, evidenziando e documentando il fatto che, dopo la proposiz one del
ricorso, la stessa Guardia di Finanza aveva chiesto al P.M. procedente di essere autorizzata alla restituzione delle fatture non pertinenti all’indagine: con ciò evidentemente rafforzando la fondatezza dell’ipotesi accusatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Il decreto di sequestro probatorio, confermato dall’ordinanza del Tr bunale di Roma impugnata con l’odierno ricorso, è stato emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Velletri all’esito dell’attività investigativa compendiat nell’annotazione di P.G. in atti, redatta dalla Compagnia di Pomezia della Guardia di Finanza, riepilogativa delle indagini aventi ad oggetto la società consort le RAGIONE_SOCIALE e le consorziate (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In forza di tale compendio investigativo, imperniato sulla ritenuta falsil à delle fatture emesse dalle consorziate ed utilizzate dalla E&C, il P.M. ha ipotizzE to: nei confronti dei soggetti succedutisi nel periodo 2019/2022 nella carica amministrativa delle consorziate, una serie di reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi da 1 a 15 della provvisoria incolpazione) e di ( messa dichiarazione (capi da 18 a 27); nei confronti dei soggetti succedutisi ne112 carica amministrativa della E&C, i reati di dichiarazione fraudolenta con rifer mento all’utilizzo delle false fatture emesse dalle consorziate (capi da 28 a 3))) e di indebita compensazione dei crediti relativi alle spese per corsi di formazi me, in realtà mai effettuati dalle consorziate (capo 16, ascritto al COGNOME quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE nel periodo compreso tra il gennaio e l’aprile 2021, e capo 17).
Sulla scorta di tali capi di incolpazione provvisoria, il P.M. ha disc osto i sequestro non solo degli originali delle fatture emesse dalle conserziate, prospettando la necessità di “accertare le prestazioni ivi indicate e la corrispondenza con quelle annotate” dalla E&C, ma anche l’acquisizion3 degli originali di tutte le fatture emesse ed annotate da quest’ultima, ivi comprese le fatture emesse dalla E&C nei confronti delle clienti RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE.
Come già accennato nell’esposizione che precede, la difesa ha censurato l’ordinanza del Tribunale ritenendo violati i principi di pertinenzialita e proporzionalità dell’intervento ablativo, anche perché il decreto del P.M. era “andato oltre” le stesse richieste della Guardia di Finanza.
È opportuno prendere le mosse da alcuni consolidati principi elaborE ti dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte.
Da un lato, in relazione all’intervento ablativo del Pubblico Ministel o, può ritenersi pacifico che «la motivazione del decreto deve contenere, a pena di nullità,
la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell’indagato, la sua riconduzione ad una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni da vincolare e la loro razione con tale ipotesi criminosa, non essendo esaustiva l’indicazione della sol ié norma violata» (Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, COGNOME, Rv. 277061 – 01). Nella medesima prospettiva, si è da ultimo altresì precisato che «l’obbligo di motivazione che, a pena di nullità, deve sorreggere il decreto di sequestro probatorio iii ordine alla ragione per cui i beni possano considerarsi il corpo del reato ovverc cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposiz one del vincolo deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazi )n le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge senza, tuttavia, descrivere i fatti, né la ragione per la quale i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose ad esso pertinenti, né la finalità probatoria perseguita» (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea, Rv. 285348 01).
D’altro lato, con riferimento al controllo giudiziale dell’attività di ricer:a d prova, viene in rilievo l’ulteriore insegnamento secondo cui «il tribur ale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell’amessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inc rzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche fina ità de sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determ nazioni sull’esercizio dell’azione penale» (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vali( se, Ftv. 277989 – 01).
4. Ad avviso di questo Collegio, l’ordinanza impugnata – per ciò che riguarda la documentazione diversa da quella immediatamente riferibile ai capi di incolpazione – non fa buon governo dei principi qui appena richiamati.
La decisione del Tribunale appare invero del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità, quanto alle fatture emesse dalle consorz late ed annotate dalla ERAGIONE_SOCIALE, non solo per la chiara correlazione anche temporale cc n i capi di accusa, ma anche per la congruità, rispetto a questi ultimi, delle ragioni giustificative esposte nel decreto di sequestro (dovendosi ritenere ampiamente sufficiente, al riguardo, il richiamo di quest’ultimo alla necessità di acce tare l prestazioni indicate nelle fatture e la loro corrispondenza con quelle annotute: cfr. pag. 9 del decreto e supra, § 2).
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi quanto alle ulteriori acquisizioni disposte attraverso il decreto di sequestro, ritenute legittime dal Tribunale con argomentazioni che sono state fondatamente censurate dalla difesa ricorre tte, nei termini in precedenza esposti.
4.1. Deve invero osservarsi, da un lato, che l’integrale, indistinto sequ astro di tutte le fatture emesse dalla E&C (ivi comprese quelle indirizzate ai clieni i sopra
ricordati), nonchè di tutte le altre fatture annotate dalla società consortile da quelle oggetto dei capi di accusa), non solo non trova alcun apprizza aggancio nei capi di incolpazione formulati, ma neppure risulta corredato da u effettiva motivazione. Al riguardo, il Pubblico Ministero si è infatti limita ciascuna delle categorie di fatture che qui rilevano, alla frase “ritenuto fondamentale acquisire l’originale…”.
Appare superfluo soffermarsi sulle connotazioni di mera apparenza di una siffatta motivazione, del tutto priva di contenuto effettivo, che rende merli e condivisione i rilievi difensivi in punto di proporzionalità e pertinenzialità.
4.2. D’altro lato, il Tribunale ha ritenuto di poter superare tali riliev riferimento, per un verso, alla non particolare invasività dell’intervento clz di vista pratico-organizzativo (essendo stato sufficiente stampare una copia d fatture, già presenti nella memoria dell’archivio informatico della soci all’assenza, nelle fatture, di dati sensibili o comunque confidenziali.
È tuttavia agevole osservare, al riguardo, che il richiamo alla non gi av dell’impegno, costituito dalla stampa di una copia delle fatture, non coglie i delle censure concernenti la violazione del principio di proporziona dell’intervento, e che non può certo condividersi l’apodittica afferrr a contenuta nell’ordinanza, secondo cui i documenti sequestrati sarebbero ”)er natura sprovvisti di carattere confidenziale e non contenenti dati sensib li pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
Per altro verso, con riferimento alle fatture emesse dalla ERAGIONE_SOCIALE all’indi r zzo dei propri clienti, il Tribunale ne ha ritenuto giustificata l’apprensione, avuto r alla “esigenza di ricostruire l’intero flusso delle prestazioni indicate nell oggetto di sequestro e di verificare la loro corrispondenza reciproca”: e c presupposto della possibilità di configurare un collegamento tr somministrazione di manodopera indicata nelle fatture in questione, e le fat emesse dalle società consorziate (cfr. pag. 5 dell’ordinanza).
È tuttavia appena il caso di porre in evidenza, al riguardo, il cz squisitamente integrativo, ed anzi integralmente sostitutivo della motivazi adottata dal Tribunale, volta a porre un non consentito rimedio alla totale la argomentativa rilevabile nel decreto del Pubblico Ministero (cfr. supra, §. 4.1), il quale non ha fatto alcun riferimento – neppure attraverso un richi dell’informativa – alla possibilità di prendere in considerazione la somministra di manodopera nella prospettiva di un collegamento tra i due gruppi di fa tur di una eventuale ulteriore ipotesi di dichiarazione fraudolenta (in argomer to Sez. 3, n. 45114 del 28/10/2022, Testa, Rv. 283771 – 01).
4.3. È opportuno evidenziare, conclusivamente, che questo Collecio non ignora il fatto che il delitto di dichiarazione fraudolenta si consuma presentazione della dichiarazione medesima, sicchè un panorama compie o della fatturazione emessa e annotata potrebbe rilevare nell’apprezzamento del complessiva gravità della condotta illecita specificamente ipotizzata nei ca
incolpazione; allo stesso modo, e più in generale, nessun dubbio può suss ster ordine alla possibilità, per il Pubblico Ministero, di esercitare i propri poteri in termini diversi e più ampi rispetto alle indicazioni formulate dalla P Giudiziaria incaricata delle indagini (tale specifica censura, ribadita dalli) anche in sede di trattazione orale, deve in sé ritenersi manifestamente infc nd
È tuttavia altrettanto evidente che i due aspetti avrebbero potuto, ed dovuto, trovare una trattazione adeguata nella motivazione del decreto sequestro, che si è visto essere – al contrario – totalmente deficitaria quanto alle apprensioni ulteriori rispetto alle fatture oggetto dei incolpazione. Altrettanto indubbio, d’altra parte, è il fatto che a tali la assenza di interventi integrativi del P.M. nell’ambito del procedimento di i ie – non può “autonomamente” porre rimedio il Tribunale, per i motivi indicati n precedente giurisprudenziale già richiamato (cfr. supra, 3).
Le considerazioni fin qui svolte impongono – quanto al sequestro documentazione diversa da quella indicata nelle provvisorie incolpazioni cc) Iten nel decreto del P.M. – l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio nuovo esame al Tribunale di Roma, competente ai sensi del comma 5 dell’tirt. 32 cod. proc. pen. Nel resto, il ricorso deve essere invece dichiarato inammis
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concerti ?lite sequestro di documentazione diversa da quella indicata nelle implicazio provvisorie contenute nel decreto di sequestro e rinvia per nuovo giu liz Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. [‘c inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 26 novembre 2024
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Il Consiglie GLYPH fstensore
Il Presidente