Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36777 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 16-01-2024 del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte tramesse dall’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 gennaio 2024, il Tribunale del Riesame di Bologna confermava il decreto del 12 dicembre 2023, con il quale il P.M del Tribunale di Bologna aveva convalidato il sequestro di due formulari rifiuti, di una chiavetta USB contenente files inerenti l’attività della RAGIONE_SOCIALE e di un telefono cellulare con scheda sim, beni rinvenuti a seguito di perquisizione disposta nei confronti di NOME COGNOME, indagato del reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen.
Avverso l’ordinanza del Tribunale felsineo, NOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione degli art. 253, 125, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione all’art. 8 della C.E.D.U., nonché l’apparenza della motivazione, con riferimento al giudizio sul nesso di pertinenzialità, adeguatezza e proporzionalità tra i beni sequestrati e il reato contestato. Si osserva, in tal senso, che il Tribunale ha mancato di dare risposta alle eccezioni difensive e, in particolare, a quella con cui è stata contestata la mancata apposizione di un limite temporale di apprensione dei dati informatici, essendosi . un’apprensione generalizzata ed esplorativa di elementi irrilevanti rispetto all’ipotesi accusatoria, tale da impedire la verifica della legittimità vincolo apposto, in special modo sotto il profilo della proporzionalità, a ciò aggiungendosi che la mancata descrizione della condotta ascritta all’indagato ha
ciò tradotto ir reso impossibile la valutazione del legame tra caso concreto e beni sequestrati.
2.1. Con memoria trasmessa il 4 luglio 2024, il difensore dell’imputato, nel replicare alla requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha insistit nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel
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giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui all lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. 2, n. 37100 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Sempre a titolo di premessa, occorre evidenziare che la questione dell’onere motivazionale del decreto di sequestro probatorio è stata approfondita dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548, hanno affermato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. È stato infatti sottolineato che la motivazione del provvedimento deve essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro, con la precisazione che è impossibile stabilire in astratto il grado o i “quantum” del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto un siffatto obbligo, dovendosi però ricordare che il legislatore ha ritenuto idonea a integrare tale requisito una “concisa” esposizione dei motivi.
2. Orbene, in applicazione di tali premesse interpretative, deve escludersi sia che il decreto di convalida del sequestro probatorio da parte del P.M. presenti carenze motivazionali rilevabili in questa sede, sia che nel provvedimento impugnato sia ravvisabile una violazione di legge o un’apparenza di motivazione. Ed invero il Tribunale del Riesame, pur riconoscendo che il decreto del P.M. era carente di una specifica descrizione del fatto per cui si procede, ha ritenuto tale lacuna sostanzialmente irrilevante ai fini dell’adeguatezza della motivazione circa la pertinenzialità delle cose da apprendere rispetto al delitto contestato, atteso che il decreto del P.M., dopo aver precisato che si procede per il delitto ex art. 110 e 452 quaterdecies cod. pen., delitto di cui sono stati altresì specificati i riferimen spazio-temporali, ha chiarito che il vincolo avrebbe dovuto essere apposto su documentazione, formale e informale, esemplificativamente descritta, riguardante a vario titolo le attività di accompagnamento, acquisti/vendite, raccolta/trasporto/gestione/recupero di rifiuti speciali, ossia delle attiv attraverso le quali può essere appunto organizzato un traffico illecito di rifiuti. Tale motivazione è stata ragionevolmente ritenuta esauriente dal Tribunale del Riesame, che ha sottolineato come la pertinenzialità al reato sequestrato dei beni indicati nel decreto e la stessa finalità probatoria insita nella loro apprension tramite sequestro siano state sufficientemente esplicitate nel decreto del P.M., avendo i giudici dell’impugnazione Cautelare a ciò aggiunto che l’apposizione del
vincolo probatorio sui due dispositivi di cui la difesa aveva chiesto la restituzione
ossia la chiavetta USB e il telefono cellulare, non poteva considerarsi né esplorativa né eccessivamente generalizzante, perché la cautela reale è stata espressamente e correttamente limitata dal P.M. alla preliminare attività tecnica di creazione di una copia forense e alla successiva estrazione dalla stessa dei soli dati informativi rivelatisi pertinenti rispetto alla contestata attività di gestione illecita dei rif
Alla luce dei pertinenti rilievi dell’ordinanza impugnata e, prima ancora, del decreto del P.M., non vi è dunque spazio per l’accoglimento delle censure difensive, che sostanzialmente ruotano nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.
In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME va rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10.07.2024