Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47652 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47652 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale della libertà di Napoli, con ordinanza in data 30 maggio 2023, respinge l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di NOME avverso il decreto di sequ probatorio emesso dal P.M. di Napoli 1’11-5-2023 avente ad oggetto 93 cappelli e 53 scaldacollo recanti il marchio D1OS.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, chiedendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc – violazione di legge e vizio radicale della motivazione in quanto le risultanze indiziarie r nel corso delle indagini non consentivano di ritenere sussistente il fumus commissi delicti ovvero l’astratta configurabilità degli illeciti ipotizzati in riferimento al segno DlOS; l sui contenuti del quale si fondava la decisione impugnata non era qualificabile com documento non essendo identificata compiutamente la fonte del contenuto informativo dell’atto; l’ordinanza impugnata appariva priva di motivazione in ordine alla doglianza devo al tribunale quanto alla natura di marchio registrato del segno oggetto di contestazi
-riprodotto negli oggetti sequestrati al ri-corrente anche in relazione al presunto- di privativa spettante al preteso titolare; in mancanza di tali presupposti i reati non ipotizzabili; assenza totale di motivazione in ordine alla doglianza circa la brevettabilit segno o di un acronimo inequivocabilmente evocativo di una figura universalmente nota trattandosi di denominazione riferibile al fuoriclasse argentino NOME COGNOME, avuto riguardo alle previsioni del codice della proprietà industriale;
violazione di legge, motivazione mancante e comunque apparente in relazione al fumus in quanto il contenuto dell’elaborato posto a fondamento del provvedimento di sequestro da un soggetto qualificatosi legale rappresentante dell’impresa che avrebbe depositato la domanda di registrazione del marchio veniva qualificato come documento benché non fosse certa l’identificazione della fonte conoscitiva di provenienza della prova. Invero il documento essere ritenuto tale deve risultare materialmente formato fuori dal procedimento mentre, n caso di specie, il sedicente legale rappresentante della persona giuridica aveva predispos l’elaborato su richiesta della polizia giudiziaria delegata; pertanto la dichiarazione riportante le affermazioni del sedicente titolare del diritto di privativa non risultava a nelle forme prescritte per l’atto di indagine con conseguente nullità del provvedime impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed invero nel caso di specie va richiamato l’orientamento secondo cui in materia di sequestr preventivo o probatorio il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in t nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei viz della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giud (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01). E nel caso di specie la totale apparenz della motivazione non può dirsi sussistere anche in relazione all’elemento contestato stante c la rappresentazione dell’avvenuta registrazione del marchio è stata fondata su un elemento comunque legittimamente acquisito agli atti delle indagini trattandosi di documen proveniente dal legale rappresentante delle aziende che si assumono titolari del diri d’autore, al quale peraltro risultano allegati anche gli atti di registrazione comunita marchio.
Deve pertanto ricordarsi come sia stato affermato che è legittimo il sequestro probatori emesso sulla base di una “notitia criminis” precedentemente acquisita, per accertare gli esa termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di valutarne l’antigiuridi anche la sua esatta qualificazione giuridica (Sez. 3, n. 24846 del 28/04/2016, Rv. 267195 01).
Legittimo appare pertanto, quanto meno allo stato, il sequestro del materiale che si assume contraffatto al fine di approfondire tale tema nel prosieguo delle indagini.
In conclusione; l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’ad; 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profil di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 25 ottobre 2023