Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7634 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7634 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 18/09/2025 del GIP del TRIBUNALE di LAGONEGRO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 settembre 2025, il GIP del Tribunale di Lagonegro ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 263, comma 5, c.p.p., dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento di diniego di dissequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 28 aprile 2025. L’istanza concerneva la restituzione degli immobili siti in Polla (SA), zona industriale, lotti 70-72-74-76, di proprie della RAGIONE_SOCIALE e sottoposti a sequestro probatorio nell’ambito del procedimento penale n. 726/2024 R.G.N.R. a carico di COGNOME NOME, legale rappresentante della società “RAGIONE_SOCIALE“, affittuaria dei medesimi immobili.
Il GIP ha motivato il rigetto rilevando che l’atto di opposizione non forniva elementi idonei a far ritenere cessate le esigenze probatorie sottese al vincolo, ma
si limitava a sottoporre al giudicante “una sorta di ‘grido di dolore’ della societ proprietaria perché gli enti e i soggetti coinvolti accelerino la procedura di bonifica affinché la RAGIONE_SOCIALE possa fruire nuovamente dell’area dove insiste la discarica vincolata”.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, per il tramite del suo difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.
La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606, lett. e), c.p.p., per motivazion apparente e contraddittoria. Si sostiene che la RAGIONE_SOCIALE sia soggetto terzo ed estraneo al procedimento penale e che il mantenimento del sequestro probatorio a tempo indeterminato leda il suo diritto di proprietà, tutelato a livel costituzionale e convenzionale.
La difesa della ricorrente argomenta che il GIP avrebbe errato nel porre a carico della proprietaria del terreno l’onere di dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari. Al contrario, sarebbe spettato al Pubblico Ministero motivare la persistenza di tali esigenze, specialmente a fronte di una richiesta di restituzione proveniente da un terzo estraneo al reato.
Si evidenzia, inoltre, una palese contraddizione nel provvedimento impugnato. Da un lato, si nega il dissequestro per preservare lo stato dei luoghi a fini probatori; dall’altro, lo stesso Pubblico Ministero ha autorizzato l’esecuzione di un “piano di ripristino ambientale” che, per sua natura, altererebbe in modo definitivo lo stato dei luoghi e dei rifiuti ivi presenti, ovvero il corpo del reato e le pertinenti al reato. Tale autorizzazione, secondo la ricorrente, dimostrerebbe in re ipsa il venir meno delle finalità probatorie sottese al vincolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo e, comunque, articolato in censure non sollevate in sede di opposizione e, in ogni caso, manifestamente infondate.
L’ordinanza risulta notificata all’AVV_NOTAIO, difensore domiciliataria della società ricorrente, il 19/9/2025. Il termine per impugnare l’ordinanza, quindi, scadeva il 4/10/2025.
L’attestazione della cancelleria apposta sul ricorso prova che il ricorso venne depositato il 6/10/2025, dopo essere “stato trasmesso il 5/10/2025 ma non accettato per motivi tecnici”.
Anche volendo fare riferimento alla data del 5/10/2025, quindi, il ricorso risulta depositato quando che il termine di cui all’art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p. era spirato.
Anche a prescindere dalla tardività del ricorso, comunque, lo stesso non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Va premesso che dopo gli interventi delle Sezioni unite di questa Corte risulta non più controverso che avverso il provvedimento reiettivo dell’istanza di restituzione di beni oggetto di sequestro probatorio sia esperibile il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione (Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, COGNOME, Rv. 238507 – 01) per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, Manesi, Rv. 242290 – 01).
E’ stato, tuttavia, precisato che con il ricorso non possono essere proposti questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, COGNOME, Rv. 278994 – 01; Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014, dep. 16/06/2015, COGNOME, Rv. 264059) e ciò in quanto con l’opposizione sono deducibili esclusivamente censure relative alla necessità di mantenere il vincolo ai fini di prova e non anche alla opportunità o legittimità del sequestro, che possono essere fatte valere con la richiesta di riesame (Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257489; Sez. 3, n. 27676 del 10/7/2’25, RAGIONE_SOCIALE).
3.1 Venendo quindi alla vicenda in esame, il 28/4/2025 il PM ha respinto la richiesta di dissequestro della società RAGIONE_SOCIALE rilevando che era stata “accordata autorizzazione temporanea alla rimozione dei sigilli funzionale ad assicurare l’esecuzione del piano di ripristino ambientale presentato dalla società RAGIONE_SOCIALE e approvato con nota alla Regione Campania…con annesse operazioni di smaltimento dei rifiuti ivi depositati sotto la costante vigilanza della P procedente; la prefata autorizzazione reca la prescrizione di assicurare il compiuto espletamento delle attività di classificazione dei rifiuti residuate a seguito pregresse attività di sopralluogo con conseguente permanenza delle esigenze istruttorie originalmente valutate”.
Il provvedimento di rigetto, quindi, dava conto della permanenza delle esigenze probatorie e delle ragioni per le quali, nonostante dette esigenze, fosse stata rilasciata l’autorizzazione temporanea alla rimozione dei sigilli per permettere di dare seguito al piano di ripristino ambientale.
3.2 Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto opposizione al GIP ricostruendo le vicende che avevano determinato l’ “assoluto stallo circa l’imprescindibile ripristino dei luoghi” attribuendone la responsabilità agli organ della liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE e alla Regione Campania e denunciando come “fasullo” il piano di ripristino ambientale presentato dalla predetta SRAGIONE_SOCIALE. in quanto relativo sono a una parte dei rifiuti depositati sul sito.
L’opposizione, quindi, ha ignorato quanto esposto dal PM in ordine alla permanenza delle esigenze probatorie e alla loro compatibilità con la rimozione
temporanea dei sigilli che era stata rilasciata e tale omissione ha determinato il respingimento dell’opposizione.
3.3 A tale lacuna il ricorso ha inteso rimediare sostenendo che vi era un’insanabile contraddizione fra il mantenimento del sequestro e l’autorizzazione alla rimozione dei rifiuti, che avrebbe inciso in maniera rilevante sullo stato dei luoghi.
L’argomento, tuttavia, non essendo stato proposto in precedenza, non supera il vaglio di ammissibilità non potendosi con il ricorso per cassazione devolvere questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate (cfr. Sez. 3, n. 35889 del 01/07/2008, Itri, Rv. 241271-01; Sez. 3, n. 18143 del 2/4/2025, COGNOME).
3.4 La censura, inoltre, risulta manifestamente infondata, in quanto, ricordando che l’autorizzazione recava la “prescrizione di assicurare il compiuto espletamento delle attività di classificazione dei rifiuti”, il PM, nel decreto del 28/4/2025, ha d conto, sia pur sinteticamente, sia delle persistenti esigenze cautelari sottese al vincolo sia della loro compatibilità con la temporanea rimozione dei sigilli adottata.
3.5 II provvedimento del GIP che rigetta l’opposizione interviene, quindi, su un vincolo contro il quale il terzo non aveva proposto istanza di riesame e a fronte di un provvedimento del PM che dava conto della persistenza di esigenze cautelari legate alla classificazione dei rifiuti. In tale contesto valutativo, in cui i procedente aveva soddisfatto l’onere motivazionale su lui gravante, sarebbe spettato all’opponente allegare circostanze in grado di invalidare le valutazioni esposte nel provvedimento opposto.
3.6 II silenzio sul punto serbato dall’opposizione, quindi, è stato correttamente valutato dal GIP che lo ha ritenuto determinante ai fini del rigetto.
3.7 II provvedimento impugnato, pertanto, presentando un apparato argomentativo privo di palesi illogicità o intrinseche contraddizioni, si sottrae a sindacato di questa Corte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in data 11/2/2026
Il AVV_NOTAIO estensore