Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8241 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8241 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/10/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 06/10/2025, il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame che era stata proposta da COGNOME contro il decreto del 20/05/2025 con il quale il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano aveva convalidato il sequestro probatorio di tre carte bancarie e di una carta d’identità che era stato eseguito dalla polizia giudiziaria il 19/05/2025 in occasione dell’esecuzione del decreto del 12/05/2025 con il quale il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano aveva disposto il sequestro di alcuni dispositivi informatici e di alcuni documenti personali «già rinvenuti in occasione della prima perquisizione» (così l’ordinanza impugnata) del 25/02/2025 (effettuata in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro del 24/02/2025 del pubblico ministero presso il Tribunale di Milano).
Il menzionato decreto di convalida del sequestro probatorio delle tre carte bancarie e della carta d’identità era stato adottato in relazione al fumus del reato di tentato riciclaggio.
Avverso l’indicata ordinanza del 06/10/2025 del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a sei motivi.
Essi sono preceduti da una «ricostruzione dell’ipotesi accusatoria» (sotto il numero romano I) e da un’ulteriore esposizione (sotto il numero romano II) circa il «precedente giudizio cautelare» e l’asserita «incertezza in ordine al provvedimento su cui si Ł pronunciato il Tribunale del riesame».
Secondo il ricorrente, vi sarebbe «incertezza in ordine a quali provvedimenti siano stati effettivamente giudicati dal Tribunale del riesame di Milano». Se, cioŁ, l’ordinanza impugnata abbia a oggetto il solo decreto di convalida del sequestro (delle tre carte bancarie e di una
carta d’identità) del 20/05/2025 o anche il decreto di sequestro (di alcuni dispositivi informatici e di alcuni documenti personali) del 12/05/2025.
Per tale ragione, il ricorrente, «in via cautelativa», reputa di «affrontare tutti i vizi di legittimità (comuni) che attengono sia il decreto di sequestro probatorio sia il decreto di convalida del sequestro».
2.1. Con il primo motivo (sotto il numero romano III), il ricorrente contesta «la mancata restituzione dei beni in sequestro prima della ri-apposizione del vincolo cautelare» e deduce la «violazione/inosservanza/erronea applicazione» degli artt. 125, 253, 322bis , 324 e 355 cod. proc. pen.
Espone che i beni di cui al decreto di convalida del 20/05/2025 erano già stati sequestrati d’iniziativa della polizia giudiziaria il 25/02/2025 (in esito alla perquisizione che era stata da essa effettuata), senza che tale sequestro fosse stato convalidato nel relativo termine, come era stato affermato dal Tribunale di Milano con l’ordinanza del 23/04/2025 da esso resa sulla richiesta di riesame del decreto di sequestro del 24/02/2025.
Ciò esposto, il Ren lamenta che il Tribunale di Milano: a) non avrebbe dato risposta alla doglianza con la quale aveva contestato che i beni in questione, prima che se ne potesse disporre nuovamente il sequestro, avrebbero dovuto essere restituiti in conseguenza della mancata convalida nei termini del sequestro d’iniziativa della polizia giudiziaria del 25/02/2025; b) anche ad ammettere che il Tribunale di Milano abbia risposto a tale doglianza, la sua decisione sarebbe illegittima, atteso che, come detto, i beni in questione non avrebbero potuto essere nuovamente sequestrati senza procedere prima alla restituzione degli stessi.
Principio, quest’ultimo, che varrebbe, «a maggior ragione per i dispositivi informatici».
2.2. Con il secondo motivo (sotto il numero romano IV), il ricorrente contesta «la tardività della convalida del 20.5.2025» e deduce la «violazione/inosservanza/erronea applicazione» degli artt. 125, 253, 322bis , 324 e 355 cod. proc. pen.
Espone che: a) la polizia giudiziaria aveva sequestrato i beni (le tre carte bancarie e la carta d’identità) d’iniziativa il 25/02/2025; b) tale sequestro non era stato convalidato nei termini; c) la stessa polizia giudiziaria, anzichØ restituire i suindicati beni, li aveva nuovamente sequestrati d’iniziativa il 19/05/2025, «come se l avesse trovat quarantottore prima (art. 355 c.p.p.), quando in realtà era in possesso di questi documenti da oltre tre mesi».
Ciò esposto, il ricorrente deduce che tale scansione temporale farebbe emergere che «il Pubblico Ministero ha convalidato – ex art. 355 c.p.p. – il sequestro dei documenti personali del sig. NOME e delle carte di credito, prelevati dalla P.G. tre mesi prima, quando ormai erano scaduti i termini previsti dall’art. 355 del codice di rito».
Quanto alla motivazione che Ł stata resa in proposito dal Tribunale di Milano nei primi due paragrafi della pag. 6 dell’ordinanza impugnata, il Ren contesta che, stando alla stessa, la polizia giudiziaria potrebbe «decidere deliberatamente di sequestrare o meno dei documenti di cui si trova in possesso illegittimamente, per poi nel momento piø opportuno (e quindi anche a distanza di mesi dal momento in cui ne Ł venuta in possesso), sottoporre il sequestro al P.M., il quale a sua volta può decidere di convalidare o meno il vincolo».
Il Ren ribadisce che «i documenti oggetto del riesame sono stati sequestrati di iniziativa della P.G. in data 25.2.2025 e non come si vuol far credere in data 19.5.2025, motivo per cui la convalida del 20.5.2025 Ł assolutamente tardiva poichØ in violazione dell’art. 355 del codice di rito».
2.3. Il terzo motivo (sotto il numero romano V) attiene al «richiamo al verbale del 19.5.2025» e con esso il ricorrente deduce la «violazione/inosservanza/erronea applicazione» degli artt. 125, 178, 253, 322bis , 324 e 355 cod. proc. pen.
Denuncia che il Tribunale di Milano, nel rigettare il motivo di riesame con il quale egli aveva contestato la motivazione del decreto di convalida del 20/05/2025 per relationem al verbale di sequestro del 19/05/2025 redatto dalla polizia giudiziaria, avrebbe omesso di rispondere alla censura che si appuntava sul fatto che tale richiamato verbale di sequestro non era «mai stato notificato insieme al decreto di convalida», con la conseguente illegittimità del rinvio per relationem » allo stesso verbale.
2.4. Con il quarto motivo (sotto il numero romano VI), il ricorrente contesta l’«insussistenza del fumus commissi delicti » e deduce la «violazione/inosservanza/erronea applicazione» dell’art. 648bis cod. pen., dell’art. 2639 cod. civ. e dell’art. 321 cod. proc. pen.
Contesta, anzitutto, l’affermazione del Tribunale di Milano secondo cui il « fumus attiene al reato e non a specifici profili di partecipazione del singolo» (ultima riga della pag. 6 dell’ordinanza impugnata), giacchØ il fumuscommissi delicti «attiene anche alle condizioni soggettive dell’indagato e non solo esclusivamente al reato», atteso che, nel valutarne la sussistenza, il tribunale del riesame dovrebbe «anche analizzare la posizione del singolo indagato al fine di verificare la sussistenza e rilevanza degli elementi di collegamento con i fatti in contestazione, l’esistenza di un suo contributo rispetto ai medesimi e finanche l’elemento soggettivo». Il Ren aggiunge che la sua condotta «non può certo tradursi in un indizio certo ed inequivocabile» e che, «in caso di significato equivoco, non può prescindere dalla regola di giudizio a favore dell’imputato. In realtà, Ł l’indizio stesso che, per essere tale, deve essere univoco e non prestarsi a diverse interpretazioni».
Il ricorrente contesta, in secondo luogo, che le affermazioni del Tribunale di Milano secondo cui gli sarebbe «ascrivibile la ‘gestione’ delle somme di provenienza fraudolenta accreditate sul conto di RAGIONE_SOCIALE» ed egli avrebbe agito «come il titolare del potere di operare» sul conto corrente di tale società sarebbero delle «mere illazioni», smentite dalla «verità dei fatti». L’affermazione secondo cui egli avrebbe avuto «la ‘gestione’ delle somme accreditate sul conto di RAGIONE_SOCIALE» sarebbe smentita dal fatto che egli aveva «chiesto conto dell’accredito non ancora pervenuto», con la conseguenza che «non ha mai avuto ‘la gestione del denaro’, essendo impossibile gestire del denaro di cui ancora non si Ł in possesso». Quanto all’affermazione secondo cui egli avrebbe avuto il «potere di operare» sul conto corrente di RAGIONE_SOCIALE, essa sarebbe infondata sia perchØ «il sig. COGNOME non ha mai manifestato l’intenzione di movimentare il denaro, essendosi limitato a chiedere delle informazioni», sia perchØ, per operare sul suddetto conto corrente, egli «avrebbe dovuto compilare dei moduli (con la documentazione del sig. NOME che non aveva con sØ) o ancora disporre delle credenziali dell’ home-banking che non ha». Egli non avrebbe mai avuto nØ la disponibilità delle somme presenti sul conto corrente di RAGIONE_SOCIALE nØ il potere di operare su tale conto corrente, atteso che tali prerogative spettano all’amministratore di diritto di RAGIONE_SOCIALE o all’amministratore di fatto di tale società, qualifiche, queste, che non gli potrebbero essere attribuite, poichØ l’amministratore di diritto di RAGIONE_SOCIALE Ł COGNOME e non vi sarebbe prova del fatto che egli avesse assunto il ruolo di amministratore di fatto della suddetta società, in assenza di qualsivoglia indagine al riguardo.
Il Ren argomenta, in terzo luogo, che la sua condotta non potrebbe integrare il fumus del reato di riciclaggio, atteso che egli «non ha mai cercato di movimentare le somme provenienti dal reato presupposto , essendosi limitato a chiedere notizie dell’accredito
delle stesse somme e/o fornire una fattura a supporto del bonifico, ossia due condotte che non possono integrare il delitto di riciclaggio», tenuto conto che «non Ł prevista come condotta penalmente rilevante il mero ‘rientro’ del bene ‘ripulito’ nella disponibilità dell’autore del reato presupposto». Anche a volere in ipotesi reputare che egli fosse l’amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE, «il mero possesso di una somma di denaro o la sola attività di ricezione non consente di ritenere sussistente la condotta prevista e punita dall’art. 648bis del Codice penale», occorrendo, a tal fine, «un quid pluris consistente nel compimento da parte dell’agente dell’attività volta a ostacolare la tracciabilità della provenienza del bene». In ogni caso, mancherebbe «agli atti la prova che il sig. COGNOME abbia attivato il conto corrente della Società, lo abbia messo a disposizione per l’accredito delle somme o fosse inconsapevole della provenienza illecita del denaro»; anzi, «nel caso di specie si ipotizza che il sig. COGNOME fosse consapevole della provenienza illecita e ciò escluderebbe il delitto in esame».
2.5. Con il quinto motivo (sotto il numero romano VII), il ricorrente denuncia l’inutilizzabilità dell’annotazione della polizia giudiziaria del 25/07/2025 e deduce la «violazione/inosservanza/erronea applicazione» degli artt. 125, 178, 191, 321, 322bis e 324 cod. proc. pen.
Contesta che il Tribunale di Milano, nel motivare in ordine al fumus del reato di riciclaggio, non avrebbe potuto utilizzare, come invece ha fatto, la suddetta annotazione della polizia giudiziaria del 25/07/2025 – che sarebbe peraltro relativa non al Ren ma a COGNOME e a RAGIONE_SOCIALE -, in quanto detta annotazione Ł successiva sia rispetto al decreto di sequestro del 12/05/2025 e al decreto di convalida del 20/05/2025, sia rispetto alle richieste di riesame.
In ogni caso, anche ad ammettere la produzione della menzionata annotazione, il Tribunale di Milano avrebbe dovuto assegnare all’indagato un congruo termine a difesa, il che non era avvenuto, con la conseguente nullità ex art. 178, lett. c ), cod. proc. pen.
2.6. Con il sesto motivo (sotto il numero romano VIII), il ricorrente denuncia la mancanza della motivazione in ordine alle censure che aveva sollevato con il motivo di riesame sub IV e deduce la «violazione/inosservanza/erronea applicazione» degli artt. 125, 322bis e 324 cod. proc. pen.
Per il caso in cui si dovesse ritenere che il Tribunale di Milano si sia pronunciato non soltanto sul decreto di convalida del sequestro delle tre carte bancarie e di una carta d’identità del 20/05/2025 ma anche sul decreto di sequestro di alcuni dispositivi informatici e di alcuni documenti personali del 12/05/2025, il Ren denuncia che lo stesso Tribunale avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine al motivo di riesame sub IV, con il quale egli aveva lamentato il mancato rispetto dei principi giuridici in tema di sequestro di dispositivi informatici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile nella parte di esso con la quale il ricorrente fa valere dei vizi del decreto di sequestro di alcuni dispositivi informatici e di alcuni documenti personali del 12/05/2025.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta infatti chiaramente che oggetto del giudizio del Tribunale di Milano Ł stato soltanto il decreto di convalida del sequestro delle tre carte bancarie e di una carta d’identità del 20/05/2025 o non anche il decreto di sequestro del 12/05/2025.
Ciò risulta palese dalla lettura dell’epigrafe («con atto di impugnazione depositato
avverso il decreto di convalida del 20.5.2025 emesso dal P.M. di Milano») e del dispositivo («igetta il ricorso e conferma il decreto di convalida emesso il 20.5.2025 dal P.M. presso il Tribunale di Milano») dell’ordinanza impugnata, oltre che della motivazione di essa, dalla quale emerge come il Tribunale di Milano, pur operando dei riferimenti al decreto di sequestro del 12/05/2025, abbia circoscritto il proprio giudizio soltanto all’impugnato decreto di convalida del 20/05/2025.
Da ciò l’inammissibilità del ricorso nella parte di esso che si riferisce al decreto di sequestro del 12/05/2025, atteso che tale atto non ha costituito oggetto dell’ordinanza del 06/10/2025 del Tribunale di Milano della quale oggi si discute.
2. Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
Il Tribunale di Milano ha infatti fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui l’annullamento per mancata convalida del sequestro operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria non preclude la possibilità per il pubblico ministero di disporre autonomamente il sequestro probatorio dei medesimi beni, atteso che il principio del ne bis in idem comporta l’impossibilità di reiterare un provvedimento solo quando sia intervenuta pronuncia giurisdizionale, non piø soggetta a impugnazione, che abbia escluso la sussistenza delle condizioni per disporlo, e non anche nell’ipotesi di caducazione di un originario provvedimento ablativo per motivi puramente formali (Sez. U, n. 14 del 16/11/1992, dep. 1993, COGNOME, Rv. 192207-01. Nello stesso senso: Sez. 2, n. 2276 del 06/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265772-01; Sez. 2, n. 41786 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 264776-01, relativa a una fattispecie nella quale, in assenza di convalida del sequestro, l’interessato aveva richiesto la restituzione dei beni, che il pubblico ministero rigettava ordinando il sequestro dei beni già appresi. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censura la decisione di conferma del sequestro, emessa dal tribunale del riesame; Sez. 6, n. 4403 del 16/11/1994, dep. 1995, Bianco, Rv. 200857-01)
Nel fare applicazione di tale principio, il Tribunale di Milano ha anche correttamente risposto al Ren che, come risulta dalle pronunce della Corte di cassazione che si sono appena richiamate, la possibilità del pubblico ministero di disporre il sequestro probatorio delle stesse cose che erano già state apprese mercØ un sequestro d’iniziativa della polizia giudiziaria non convalidato, prescinde dalla circostanza che tali cose siano state o no nel frattempo restituite all’interessato («Se i tempi dell’intervento del P.M. (successivo all’istanza difensiva di restituzione del maggio 2025) non sono qui censurabili»; penultimo capoverso della pag. 5 dell’ordinanza impugnata).
3. Il secondo motivo Ł fondato.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che, in conformità con quanto Ł stato esposto dal ricorrente: a) la polizia giudiziaria aveva sequestrato d’iniziativa le tre carte bancarie e la carta d’identità del Ren il 25/02/2025; b) tale sequestro non era stato convalidato nei termini dal pubblico ministero; c) la stessa polizia giudiziaria, in occasione dell’esecuzione del decreto del 12/05/2025 con il quale il pubblico ministero aveva disposto il sequestro di alcuni dispositivi informatici e di altri documenti personali del NOME, aveva nuovamente sequestrato d’iniziativa le suindicate tre carte bancarie e carta d’identità.
A proposito di tale sequenza procedimentale, si deve ritenere che, una volta che il sequestro di un bene d’iniziativa della polizia giudiziaria abbia perso efficacia per non essere stato convalidato dal pubblico ministero entro il termine di 48 ore che Ł stabilito dall’art. 355, comma 2, cod. proc. pen., la stessa polizia giudiziaria abbia consumato il potere di sequestrare d’iniziativa lo stesso bene e non possa, perciò, sequestrarlo nuovamente d’iniziativa, redigendo un nuovo verbale di sequestro da trasmettere al pubblico ministero
per la convalida.
Ciò in quanto, qualora si ritenesse diversamente, la prevista sanzione dell’inefficacia del sequestro d’iniziativa della polizia giudiziaria per la mancata tempestiva convalida da parte del pubblico ministero verrebbe privata di effetti dalla stessa polizia giudiziaria mediante quella che appare configurarsi come la mera redazione di un nuovo verbale dello stesso sequestro che era stato da essa già eseguito e che non era stato convalidato nei termini dal pubblico ministero.
Un verbale che verrebbe redatto dalla polizia giudiziaria e da essa trasmesso al pubblico ministero ben oltre il termine di 48 ore – decorrente dall’effettivo compimento dell’atto che costituisce il sequestro (Sez. 1, n. 13096 del 19/02/2003, Trinkhauser, Rv. 223802-01; Sez. 6, n. 1651 del 22/04/1997, COGNOME Torre, Rv. 208146-01) -, che Ł stabilito dall’art. 355, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguenza che anche la convalida del pubblico ministero finirebbe con l’intervenire ben oltre i ristretti termini che sono complessivamente previsti dal medesimo art. 355 cod. proc. pen.
Una siffatta sequenza si traduce pertanto in un’elusione delle garanzie procedimentali che sono previste dall’art. 355 cod. proc. pen.
Ne discende che, col ritenere che la legittima adozione del decreto di sequestro del pubblico ministero del 12/05/2025 consentisse alla polizia giudiziaria di sequestrare legittimamente nuovamente d’iniziativa gli stessi beni che essa aveva già sequestrato sempre d’iniziativa il 25/02/2025, con un atto che aveva perso efficacia per non essere stato tempestivamente convalidato dal pubblico ministero, e col ritenere conseguentemente la legittimità della convalida, da parte del pubblico ministero, di tale nuovo sequestro d’iniziativa, il Tribunale di Milano ha violato l’art. 355 cod. proc. pen.
Pertanto, l’ordinanza impugnata e il decreto di convalida del pubblico ministero del 20/05/2025 devono essere annullati senza rinvio, con la conseguenza che deve essere disposta la restituzione all’avente diritto delle tre carte bancarie e della carta d’identità che sono state sequestrate il 19/05/2025.
L’esame del terzo, quarto e quinto motivo Ł assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
Il sesto motivo non Ł consentito per le ragioni che sono state indicate al punto 1.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonche’ il decreto di convalida del pm in data 20/5/2025, e dispone la restituzione all’avente diritto delle tre carte bancarie e della carta di identita’ sequestrate in data 19/5/2025. dichiara inammissibile nel resto il ricorso. manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen.
Così Ł deciso, 20/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME