Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9932 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9932 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 19/07/1955 NOME COGNOME nata a Palermo il 13/06/1959
avverso l’ordinanza del 19/07/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/07/2024, il Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Palermo, decidendo in sede di opposizione ex art. 263, comma quinto cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell’istanza di restituzione di q oggetto del sequestro probatorio di cui al verbale di perquisizione loca sequestro del 14.11.2019, rigettava la richiesta relativa ai monili in oro orologi ed accoglieva l’istanza con riferimento agli apparati informatici ed smartphone.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, articolando un unico motivo con il qual deducono la violazione di plurime disposizioni di legge e dei principi proporzionalità, adeguatezza e residualità della misura reale.
Si premette in ricorso che NOME COGNOME era stato indagato per il reat associazione a delinquere finalizzata alla commissione del reato di cui all’a d.lgs. n. 74/200 nel proc. n. 3344/2019 R.G.N.R., nell’ambito del quale, in d 14/11/2019 era stato eseguito un sequestro probatorio emesso in dat 28/10/2019, con sottoposizione a vincolo reale di una serie di monili in oro. Veni quindi, presentata dal ricorrente una prima istanza di restituzione dei beni in 18/12/2019, istanza che veniva rigettata dall’Ufficio di Procura, con decreto 07/01/2020, sul presupposto che il compendio probatorio aveita ricostruito il ru di attiva collaborazione all’associazione criminosa e che i monili in seque fossero necessari per l’accertamento dei fatti, potendo essere stati ogget acquisto presso le case d’asta o i banchipegno in nome e per conto delle soci estero-vestite. La posizione del ricorrente era stata, poi, archivia provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Palermo de 03/04/2024 su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale Palermo del 06/12/2023, previa separazione della posizione del ricorrent medesimo confluita nel procedimento di nuova iscrizione n. 11368/2023 R.G.N.R. Trascorsi tre anni dal sequestro, l’istanza di restituzione dei beni veniva ri daNiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo con riferimento monili in oro e gli orologi in sequestro trattandosi di beni funzional commissione dei reati oggetto dell’originario procedimento iscritto al n. 3344/2 R.G.N.R.( tra i quali il reato di cui all’art. 5 d.lgs 74/2000 in relazione a prevista la confisca obbligatoria diretta o per equivalente del profitto o del
del reato) e difettando l’allegazione di elementi concreti comprovanti il diritt restituzione.
Tanto premesso, i ricorrenti deducono l’insussistenza di esigenze probator sottese al sequestro, in ragione della intervenuta archiviazione della posizion ricorrente medesimo e della assertività della motivazione del provvedimento, no essendo stata spiegata la ragione per la quale sarebbe necessario il mantenime del sequestro e non avendo il Pubblico Ministero acclarato la provenienza illec e/o la connessione dei monili con i traffici descritti nelle informative di giudiziaria. Richiamano, poi, giurisprudenza di legittimità in materia riferimento ai principi di proporzionalità e di adeguatezza sia in relazione all costituenti il corpo del reato, sia soprattutto in relazione alle cose pert reato e ribadiscono che, nella ordinanza impugnata, non erano stati chiariti: provenienza illecita e/o l’asserita connessione dei monili con i traffici descrit informative di polizia giudiziaria, b) quali gli accertamenti compiuti e/ compiere, nonostante l’archiviazione della posizione del proprietario dei moni quali le esigenze probatorie tali da giustificare il mantenimento del sequest tempo indeterminato dei monili, c) quali gli ulteriori tempi necessari per accertamenti, d) perché la connessione dei monili con i traffici descritti informative dovrebbe essere accertata in dibattimento, e) perché i diritti del non sarebbero limitati in modo ingiustificato rispetto ad un sequestro la cui fi probatoria era stata prospettata solo genericamente. Ribadiscono, infine che i b erano oggetti esclusivamente personali non riconducibili in alcun modo al rea ascritto, bensì frutto di donazioni ereditarie dai propri familiari e/o rec regalìe in occasione delle normali ricorrenze affettive familiari.
L’ordinanza impugnata, inoltre, nel richiamare il reato di cui all’art. 5 74/2000, oggetto dell’originario procedimento iscritto al n. 3344/2019 R.G.N.R e la confiscabilità a norma dell’art. 12-bis d.lgs cit. del profitto e del pr reato, aveva trasformato, unilateralmente e de plano / il sequestro probatorio in sequestro preventivo, senza considerare che il Tribunale del riesame di Palerm con provvedimento in data 14.2.2020 emesso nell’ambito del procedimento iscritto al n. 3344/2019 R.G.N.R., in accoglimento della richiesta di riesame proposta d COGNOME NOME, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso d Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 20/01/2020 disposto la restituzione dei beni in sequestro ( denaro) all’avente diritto; quindi, formato un giudicato cautelare sulla illegittimità del sequestro preven e, comunque, ne era evidente l’illegittimità per violazione del canone d proporzionalità per la prolungata protrazione nel tempo del vincolo cautelare.
Chiedono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, evidenziato che, secondo il dictum delle Sezioni Unite (Sez.U, n. 9857 del 30/10/2008, dep.04/03/2009, Rv.242290 – 01), l’ordinanza del G.i.p., che, come nella specie, a norma dell’art. 263, comma quinto, cod. p pen., provvede sull’opposizione degli interessati avverso il decreto del P. rigetto della richiesta di restituzione delle “cose” in sequestro è ricorri cassazione per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma primo, cod. proc. p
2.Tanto premesso, il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni ch seguono.
2.1. La motivazione dell’ordinanza impugnata risulta assolutamente carente in ordine alla natura del sequestro (se probatorio o preventivo) ed alle conc finalità probatorie, questioni specificamente poste con i motivi di opposizione in ordine alle quali il Tribunale ha espresso argomentazioni meramente assertiv
Tale carenza motivazionale si traduce anche in violazione di legge in quant afferisce ad elementi di diritto non valutati dal Tribunale, nonostante speci censure proposte sul punto dai ricorrenti.
2.2. Inoltre, quanto al richiamo all’art. 324, comma settimo, cod.proc.p posto a fondamento del diniego di restituzione di quanto in sequestro, de ricordarsi che secondo il dictum delle Sezioni Unite (Sez.U, n. 40847 del 30/05/2019, Rv.276690 – 02), il divieto di restituzione di cui all’art. 324, c 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligator sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggett confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali pre richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, s riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l’uso, il po detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato.
Le Sezioni Unite hanno rimarcato, innanzitutto, sul piano letterale riferimento alle sole confische di cui all’art. 240, secondo comma, cod. pen., a ad oggetto, nella formulazione originaria della norma, le cose intrinsecamen pericolose, per le quali la restituzione è comunque esclusa ben al di là dell cautelare e indipendentemente dall’esito del giudizio di merito; hanno, sottolineatoT la ratio originaria della disposizione di cui al secondo comma dell 240 cod. pen. consente di ritenere comprese nel divieto di restituzione an quelle confische che, pur previste da disposizioni diverse, riguardino c intrinsecamente pericolose, perché tali cose rientrerebbero comunque nell’ambit di applicazione dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., se non fosse contemplate da leggi speciali. A tali rilievi, si è osservato, deve aggiunge considerazione, di carattere generale, che l’estensione del divieto di cui a
324, comma 7, cod. proc. pen. a tutti i casi di confisca obbligatoria, diver quelli ricadenti nella previsione dell’art. 240, secondo comma, cod. p costituirebbe un’applicazione analogica della norma, che non appare corretta s piano ermeneutico, perché, pur trattandosi di disposizione processuale, de essere considerata la particolare funzione che il divieto di restituzione assol
Ebbene, il Tribunale si è limitato ad evidenziare che si procede per il reat cui all’art. 5 d.lgs 74/2000 ed a richiamare la confisca obbligatoria di cui 12-bis d.lgs 74/2000, senza confrontarsi con il principio di diritto summenzion ed esprimendo, in tal modo, una motivazione apparente ed in contrasto con i dictum delle Sezioni Unite.
S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio pe nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d Palermo competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod.proc.pen.
Così deciso il 14/01/2025